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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 28658/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ conclusioni del PG c1A- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, subita per complessivi ottantanove giorni, diciassette dei quali in carcere e settani:adue agli arresti domiciliari, in relazione al reato di detenzione, in concorso con altri, di armi destinate ad essere utilizzate per la rapina di un portavalori della ditta [OSCURATO:PERSONA], poi non realizzata, per il quale era stato successivamente prosciolto.

1.2. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, commal, cod. proc. pen., sul rilievo che la condotta dell'istante abbia integrato gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.

E ciò in quanto dalle indagini era emerso che il Granatiero aveva intrattenuto frequentazioni con i soggetti che stavano organizzando la rapina al portavalori.

2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea valutazione di circostanze e fatti estranei alla presente procedura.

La difesa sostiene che: il Giudice della riparazione, ha disatteso la formula assolutoria; il Granatiero è stato vittima di un errore giudiziario, il quale appariva chiaro sin dalle fasi iniziali della vicenda; le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sono costituite da generiche clausole di stile; non è corretto parlare di colpa grave per le frequentazioni ambigue perché significherebbe riconoscere che l'istante è stato tratto in arresto sulla base di dette frequentazioni ambigue;

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 91 cod. proc. civ.; erronea valutazione di circostanze e fatti estranei alla presente procedura.

Tenuto conto delle significative divergenze interpretative in ordine alla nozione di soccombenza, nel caso di specie non vi sarebbe alcuna difformità tra la richiesta e il contenuto della pronuncia del Giudice ma, più semplicemente, ragioni che, secondo l'orientamento di quest'ultimo, determinerebbero il mancato accoglimento della domanda che, in sé, è assolutamente legittima.

La condanna alle spese di lite in favore del Ministero costituisce, pertanto, una sanzione ingiusta per il ricorrente, che non ha abusato dello strumento giudiziario né ha avanzato una domanda temeraria.3.

Con memoria depositata in data 08/02/2024 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo l'infondatezza del ricorso.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato.

La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

2. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc.. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia c:autelare subita dall'interessato.

È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

3. Tanto premesso, nel caso che occupa, la Corte di appello ha ricordato che il Tribunale di Foggia aveva assolto l'imputato dal reato di detenzione in concorso di almeno sei armi da sparo, ritenendo che non vi fosse prova certa circa l'esistenza del piccolo arsenale del quale si parlava nelle telefonate intercettate, ma non aveva escluso che l'imputato fosse impegnato nella ricerca delle armi con le quali la rapina avrebbe dovuto essere compiuta, né che egli intrattenesse frequentazioni con i soggetti coinvolti in tale attività preparatoria.

Si tratta di comportamenti che, se sono stati valutati insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, sono stati tuttavia legittimamente ritenuti in grado di integrare la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547).A fronte di questi rilievi, tutte le censure del ricorrente e si nutrono di affermazioni meramente contestative, senza alcuna reale indicazione di vizi motivazionali o di violazioni di legge, rimanendo del tutto generiche, prive della necessaria dimostrazione.

Manifestamente infondato è poi il secondo motivo con cui il ricorrente contesta la condanna al pagamento delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono all'evidenza dovute in ragione del principio della soccombenza, previsto dall'art. 91 cod. proc. pen. 3.

Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende II ricorrente è altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ conclusioni del PG c1A- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, subita per complessivi ottantanove giorni, diciassette dei quali in carcere e settani:adue agli arresti domiciliari, in relazione al reato di detenzione, in concorso con altri, di armi destinate ad essere utilizzate per la rapina di un portavalori della ditta [OSCURATO:PERSONA], poi non realizzata, per il quale era stato successivamente prosciolto. 1.2. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, commal, cod. proc. pen., sul rilievo che la condotta dell'istante abbia integrato gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto dalle indagini era emerso che il Granatiero aveva intrattenuto frequentazioni con i soggetti che stavano organizzando la rapina al portavalori. 2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea valutazione di circostanze e fatti estranei alla presente procedura. La difesa sostiene che: il Giudice della riparazione, ha disatteso la formula assolutoria; il Granatiero è stato vittima di un errore giudiziario, il quale appariva chiaro sin dalle fasi iniziali della vicenda; le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sono costituite da generiche clausole di stile; non è corretto parlare di colpa grave per le frequentazioni ambigue perché significherebbe riconoscere che l'istante è stato tratto in arresto sulla base di dette frequentazioni ambigue; 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 91 cod. proc. civ.; erronea valutazione di circostanze e fatti estranei alla presente procedura. Tenuto conto delle significative divergenze interpretative in ordine alla nozione di soccombenza, nel caso di specie non vi sarebbe alcuna difformità tra la richiesta e il contenuto della pronuncia del Giudice ma, più semplicemente, ragioni che, secondo l'orientamento di quest'ultimo, determinerebbero il mancato accoglimento della domanda che, in sé, è assolutamente legittima. La condanna alle spese di lite in favore del Ministero costituisce, pertanto, una sanzione ingiusta per il ricorrente, che non ha abusato dello strumento giudiziario né ha avanzato una domanda temeraria.3. Con memoria depositata in data 08/02/2024 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo l'infondatezza del ricorso. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc.. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia c:autelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 3. Tanto premesso, nel caso che occupa, la Corte di appello ha ricordato che il Tribunale di Foggia aveva assolto l'imputato dal reato di detenzione in concorso di almeno sei armi da sparo, ritenendo che non vi fosse prova certa circa l'esistenza del piccolo arsenale del quale si parlava nelle telefonate intercettate, ma non aveva escluso che l'imputato fosse impegnato nella ricerca delle armi con le quali la rapina avrebbe dovuto essere compiuta, né che egli intrattenesse frequentazioni con i soggetti coinvolti in tale attività preparatoria. Si tratta di comportamenti che, se sono stati valutati insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, sono stati tuttavia legittimamente ritenuti in grado di integrare la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547).A fronte di questi rilievi, tutte le censure del ricorrente e si nutrono di affermazioni meramente contestative, senza alcuna reale indicazione di vizi motivazionali o di violazioni di legge, rimanendo del tutto generiche, prive della necessaria dimostrazione. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo con cui il ricorrente contesta la condanna al pagamento delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono all'evidenza dovute in ragione del principio della soccombenza, previsto dall'art. 91 cod. proc. pen. 3. Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende II ricorrente è altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute
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