Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 37617/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5821 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M30 A662E) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., rappre- sentato e difeso altresì dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H51 H501C) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7309/2019, pubblicata in data 21 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Secondo quanto è possibile comprendere dal ricorso, [OSCURATO:PERSONA]- russo ha proposto opposizione all’esecuzione, in relazione ad un pignoramento di crediti vantati nei confronti del Comune di Ar- dea, effettuato in suo danno dall’Agenzia delle Entrate - Riscos- sione ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n.

Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 602, contestualmente avanzando domanda risarcitoria nei con-Numero sezionale 10176/2021 Numero di raccolta generale 37617/2021 fronti del terzo pignorato e di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Data pubblicazione 30/11/2021 nei confronti dell’ente creditore procedente.

L’opposizione all’esecuzione è stata accolta dal Tribunale di Ro- ma, con compensazione delle spese processuali.

Su appello del Lorusso (in relazione alle spese di lite), la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Lorusso, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il de- creto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del re- quisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero forma- lismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e com- Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 pleta dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta Numero sezionale 10176/2021 Numero di raccolta generale 37617/2021 di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte Data pubblicazione 30/11/2021 al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processua- le nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essen- ziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del te- nore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Il ricorrente si limita a descrivere lo svolgimento del processo di primo grado, ma non richiama in maniera adeguata né il preciso oggetto e i presupposti di tutte le domande proposte (in partico- lare, di quelle risarcitorie), né il contenuto della sentenza impu- gnata, in relazione a tali domande nonché con riguardo alla rego- lamentazione delle spese di lite (limitandosi ad affermare che queste ultime sarebbero state “illegittimamente compensate”, senza però chiarire in modo puntuale i motivi posti dal giudice di primo grado a fondamento di tale decisione e l’effettivo contenu- to della pronuncia in relazione alle varie parti processuali); inol- tre, non illustra – neanche in modo sommario – il concreto con- tenuto del gravame proposto avverso la sentenza di primo gra- do.

Le indicate lacune espositive – ad avviso del Collegio – non pos- sono ritenersi superate neanche sulla base dell’esposizione dei singoli motivi del ricorso.

Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 Numero sezionale 10176/2021 Di conseguenza, non può ritenersi assicurata a questa Corte una Numero di raccolta generale 37617/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali ri- levanti ai fini della delibazione del ricorso nel merito, senza ne- cessità di far riferimento ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

2. Risultano altresì inammissibili, comunque (lo si rileva a fini di completezza espositiva), anche le singole censure avanzate con i motivi del ricorso. 2.1 Il primo motivo del ricorso è così rubricato: «violazione del principio del contraddittorio.

I Legge: art. 91 cpc». 2.1.1 Il ricorrente contesta la propria condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore del Comune di Ardea, nei cui confronti l’appello è stato dichiarato inammissi- bile, avendo la corte di appello osservato che nei confronti di tale ente «non risulta proposta alcuna domanda, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado».

Sostiene il Lorusso che in realtà il Comune di Ardea era stato evocato nel giudizio di secondo grado esclusivamente quale liti- sconsorte necessario, quale terzo pignorato, onde il gravame nei suoi confronti non poteva essere ritenuto inammissibile.

Orbene, per quanto riguarda la posizione del suddetto ente e, segnatamente, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto nei suoi confronti, in mancanza di un adeguato e pun- tuale richiamo del contenuto delle domande proposte contro lo stesso in primo grado, della relativa sentenza e, soprattutto, dei motivi dell’appello e delle richieste effettuate in tale sede, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 (come già rilevato), nonché n. 6, c.p.c., non è possibile valutare la fondatezza della censura nel merito.

Pare comunque opportuno osservare (in linea generale, oltre che a fini di completezza espositiva): che anche la parte evocata in giudizio quale litisconsorte necessario ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute per la sua costituzione; che tali spe- se non possono che gravare sulla parte soccombente; che, nella Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 specie, il Lorusso è risultato l’unica parte integralmente soccom-Numero sezionale 10176/2021 Numero di raccolta generale 37617/2021 bente nel giudizio di secondo grado.

Data pubblicazione 30/11/2021 2.1.2 Nell’ambito dell’esposizione di cui al primo motivo del ri- corso sembrerebbe potere essere ravvisabile anche una conte- stazione della decisione di conferma del capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la compensazione delle relative spese processuali.

Si tratta di censura inammissibile, per difetto di specificità.

Il ricorrente si limita infatti, in modo del tutto generico e, anzi, addirittura apodittico, a contestare che vi sia stata reciproca soc- combenza delle parti nel giudizio di primo grado, ma non avanza alcuna specifica censura in relazione alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, che risulta fondata sul rilie- vo per cui la reciproca soccombenza delle parti in primo grado sarebbe stata determinata dal rigetto della sua domanda risarci- toria, proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in conformità ad un in- dirizzo interpretativo in passato sostenuto anche nella giurispru- denza di questa Corte (viene infatti richiamato in proposito, nella sentenza impugnata, lo specifico precedente costituito da Cass.n. 20838 del 2016).

Orbene, indipendentemente dalla correttezza in diritto di tale in- dirizzo interpretativo (che in verità sembra essere ormai supera- to, almeno sotto determinati aspetti, da più recenti arresti di questa stessa Corte), non può non rilevarsi che la indicata ratio decidendi, peraltro espressamente e ampiamente argomentata in diritto, non è oggetto di alcuna specifica censura nel ricorso, il che comporta inevitabilmente l’inammissibilità dello stesso, sotto tale profilo. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione di legge: artt.96 c.p.c.».

Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge: art. 88 c.p.c.».

Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente impugna la sen- tenza gravata, rispettivamente nella parte in cui «non accoglie la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria» e nella Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 Numero sezionale 10176/2021 parte in cui «non deliba sulla domanda di risarcimento del danno Numero di raccolta generale 37617/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 per abuso del processo».

Anche queste censure sono inammissibili.

In primo luogo, si tratta infatti di censure che (come già osserva- to) non potrebbero in nessun caso essere valutate nel merito, in mancanza di adeguati richiami al contenuto dell’atto introduttivo (con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto delle relative domande), della sentenza di primo grado (con i motivi del loro rigetto) e, soprattutto, dell’atto di appello, con la puntuale illu- strazione dei motivi di censura avanzati in ordine alla decisione oggetto di impugnazione in tale sede.

In ogni caso, si deve considerare che la corte di appello ha rite- nuto i motivi di gravame relativi a tali domande inammissibili per difetto di specificità, osservando che il Lorusso si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali e a formulare considerazioni teoriche, senza avanzare, in modo puntuale e concreto, specifi- che e circostanziate critiche alle ragioni poste dal giudice di pri- mo grado alla base della sua decisione.

Tali essendo l’effettivo oggetto e la ratio decidendi della sentenza impugnata sulle questioni poste dai motivi di ricorso in esame, risulta evidente, ancora una volta, che le censure non ne colgono in modo adeguato il senso, in quanto esse non risultano dirette ad allegare e documentare che l’appello era sufficientemente specifico, ma reiterano ancora generici richiami a principi giuri- sprudenziali e considerazioni teoriche sui profili di diritto implica- ti, sostenendo la fondatezza delle domande proposte in primo grado, senza quindi adeguatamente confrontarsi con il concreto ed effettivo contenuto della decisione adottata in grado di appel- lo in relazione a tali domande.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 Numero sezionale 10176/2021 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 Numero di raccolta generale 37617/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5821 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M30 A662E) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., rappre- sentato e difeso altresì dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H51 H501C) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7309/2019, pubblicata in data 21 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Secondo quanto è possibile comprendere dal ricorso, [OSCURATO:PERSONA]- russo ha proposto opposizione all’esecuzione, in relazione ad un pignoramento di crediti vantati nei confronti del Comune di Ar- dea, effettuato in suo danno dall’Agenzia delle Entrate - Riscos- sione ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 602, contestualmente avanzando domanda risarcitoria nei con-Numero sezionale 10176/2021 Numero di raccolta generale 37617/2021 fronti del terzo pignorato e di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Data pubblicazione 30/11/2021 nei confronti dell’ente creditore procedente. L’opposizione all’esecuzione è stata accolta dal Tribunale di Ro- ma, con compensazione delle spese processuali. Su appello del Lorusso (in relazione alle spese di lite), la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Lorusso, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il de- creto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del re- quisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero forma- lismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e com- Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 pleta dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta Numero sezionale 10176/2021 Numero di raccolta generale 37617/2021 di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte Data pubblicazione 30/11/2021 al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processua- le nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essen- ziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del te- nore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Il ricorrente si limita a descrivere lo svolgimento del processo di primo grado, ma non richiama in maniera adeguata né il preciso oggetto e i presupposti di tutte le domande proposte (in partico- lare, di quelle risarcitorie), né il contenuto della sentenza impu- gnata, in relazione a tali domande nonché con riguardo alla rego- lamentazione delle spese di lite (limitandosi ad affermare che queste ultime sarebbero state “illegittimamente compensate”, senza però chiarire in modo puntuale i motivi posti dal giudice di primo grado a fondamento di tale decisione e l’effettivo contenu- to della pronuncia in relazione alle varie parti processuali); inol- tre, non illustra – neanche in modo sommario – il concreto con- tenuto del gravame proposto avverso la sentenza di primo gra- do. Le indicate lacune espositive – ad avviso del Collegio – non pos- sono ritenersi superate neanche sulla base dell’esposizione dei singoli motivi del ricorso. Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 Numero sezionale 10176/2021 Di conseguenza, non può ritenersi assicurata a questa Corte una Numero di raccolta generale 37617/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali ri- levanti ai fini della delibazione del ricorso nel merito, senza ne- cessità di far riferimento ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. 2. Risultano altresì inammissibili, comunque (lo si rileva a fini di completezza espositiva), anche le singole censure avanzate con i motivi del ricorso. 2.1 Il primo motivo del ricorso è così rubricato: «violazione del principio del contraddittorio. I Legge: art. 91 cpc». 2.1.1 Il ricorrente contesta la propria condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore del Comune di Ardea, nei cui confronti l’appello è stato dichiarato inammissi- bile, avendo la corte di appello osservato che nei confronti di tale ente «non risulta proposta alcuna domanda, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado». Sostiene il Lorusso che in realtà il Comune di Ardea era stato evocato nel giudizio di secondo grado esclusivamente quale liti- sconsorte necessario, quale terzo pignorato, onde il gravame nei suoi confronti non poteva essere ritenuto inammissibile. Orbene, per quanto riguarda la posizione del suddetto ente e, segnatamente, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto nei suoi confronti, in mancanza di un adeguato e pun- tuale richiamo del contenuto delle domande proposte contro lo stesso in primo grado, della relativa sentenza e, soprattutto, dei motivi dell’appello e delle richieste effettuate in tale sede, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 (come già rilevato), nonché n. 6, c.p.c., non è possibile valutare la fondatezza della censura nel merito. Pare comunque opportuno osservare (in linea generale, oltre che a fini di completezza espositiva): che anche la parte evocata in giudizio quale litisconsorte necessario ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute per la sua costituzione; che tali spe- se non possono che gravare sulla parte soccombente; che, nella Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 specie, il Lorusso è risultato l’unica parte integralmente soccom-Numero sezionale 10176/2021 Numero di raccolta generale 37617/2021 bente nel giudizio di secondo grado. Data pubblicazione 30/11/2021 2.1.2 Nell’ambito dell’esposizione di cui al primo motivo del ri- corso sembrerebbe potere essere ravvisabile anche una conte- stazione della decisione di conferma del capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la compensazione delle relative spese processuali. Si tratta di censura inammissibile, per difetto di specificità. Il ricorrente si limita infatti, in modo del tutto generico e, anzi, addirittura apodittico, a contestare che vi sia stata reciproca soc- combenza delle parti nel giudizio di primo grado, ma non avanza alcuna specifica censura in relazione alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, che risulta fondata sul rilie- vo per cui la reciproca soccombenza delle parti in primo grado sarebbe stata determinata dal rigetto della sua domanda risarci- toria, proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in conformità ad un in- dirizzo interpretativo in passato sostenuto anche nella giurispru- denza di questa Corte (viene infatti richiamato in proposito, nella sentenza impugnata, lo specifico precedente costituito da Cass.n. 20838 del 2016). Orbene, indipendentemente dalla correttezza in diritto di tale in- dirizzo interpretativo (che in verità sembra essere ormai supera- to, almeno sotto determinati aspetti, da più recenti arresti di questa stessa Corte), non può non rilevarsi che la indicata ratio decidendi, peraltro espressamente e ampiamente argomentata in diritto, non è oggetto di alcuna specifica censura nel ricorso, il che comporta inevitabilmente l’inammissibilità dello stesso, sotto tale profilo. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione di legge: artt.96 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge: art. 88 c.p.c.». Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente impugna la sen- tenza gravata, rispettivamente nella parte in cui «non accoglie la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria» e nella Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 Numero sezionale 10176/2021 parte in cui «non deliba sulla domanda di risarcimento del danno Numero di raccolta generale 37617/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 per abuso del processo». Anche queste censure sono inammissibili. In primo luogo, si tratta infatti di censure che (come già osserva- to) non potrebbero in nessun caso essere valutate nel merito, in mancanza di adeguati richiami al contenuto dell’atto introduttivo (con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto delle relative domande), della sentenza di primo grado (con i motivi del loro rigetto) e, soprattutto, dell’atto di appello, con la puntuale illu- strazione dei motivi di censura avanzati in ordine alla decisione oggetto di impugnazione in tale sede. In ogni caso, si deve considerare che la corte di appello ha rite- nuto i motivi di gravame relativi a tali domande inammissibili per difetto di specificità, osservando che il Lorusso si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali e a formulare considerazioni teoriche, senza avanzare, in modo puntuale e concreto, specifi- che e circostanziate critiche alle ragioni poste dal giudice di pri- mo grado alla base della sua decisione. Tali essendo l’effettivo oggetto e la ratio decidendi della sentenza impugnata sulle questioni poste dai motivi di ricorso in esame, risulta evidente, ancora una volta, che le censure non ne colgono in modo adeguato il senso, in quanto esse non risultano dirette ad allegare e documentare che l’appello era sufficientemente specifico, ma reiterano ancora generici richiami a principi giuri- sprudenziali e considerazioni teoriche sui profili di diritto implica- ti, sostenendo la fondatezza delle domande proposte in primo grado, senza quindi adeguatamente confrontarsi con il concreto ed effettivo contenuto della decisione adottata in grado di appel- lo in relazione a tali domande. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 Ric. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5821/2020 Numero sezionale 10176/2021 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 Numero di raccolta generale 37617/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 5821/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b
Sentenza Cassazione n. 37617/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris