CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 25086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso EJFo in preambolo, con la quale il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il lavoro di pubblica utilità; ritenuto che tutti i motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate - sono reiterativi di analoghe censure adeguatamente vagliate dal Giudice di esecuzione, comunque, denunciano, asserite illogicità della motivazione non emergenti dal decreto impugnato; richiamato il tenore dell'art. 66 I. n. 689 del 1981 - secondo cui la violazione grave o reiterata degli obblighi o delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva, ne determina la revoca e il ripristino della sola pena residua - e considerato che il Tribunale, provvedendo correttamente nel contraddittorio tra le parti, ha posto a fondamento della revoca della pena sostitutiva l'acclarata circostanza che il condannato ne aveva interrotto lo svolgimento, così mostrando di continuare a non rispettare i provvedimenti dell'Autorità; rilevato che le contrarie affermazioni, contenute nel ricorso, sono generiche e, segnatamente, quelle secondo le quali l'interruzione sarebbe stata determinata da non meglio precisate ragioni riguardanti i «figli e lavorative», sono state - con motivazione non manifestamente illogica - reputate prive del necessario supporto dimostrativo; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore I Presiden