CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (*...t )t .e3 I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 novembre 2020 il Tribunale di Caltagirone ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.4 legge n.110 del 1975. 1.1 In fatto, la contestazione ha ad oggetto il porto senza giustificato motivo di un bastone telescopico in acciaio, rinvenuto nella portiera della vettura condotta dal Fagone. Il Tribunale ritiene integrata la fattispecie contestata (il controllo è avvenuto alle ore 9.25 del 7 ottobre 2017 in Palagonia) ed applica la circostanza attenuante della lieve entità di cui al comma 3, secondo periodo, della disposizione incriminatrice, con condanna alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. 1.2 Viene respinta la richiesta di applicazione della particolare causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., perché - testualmente - trattasi di soggetto già gravato da precedente. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo apparenza di motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione dell'art.131 bis cod.pen. , 2.1 Viene evidenziato che il precedente oggetto di richiamo non è specifico e che la affermazione con cui viene sostenuto il diniego è una mera clausola di stile. Si richiamano arresti di questa Corte di legittimità tesi ad evidenziare come l'indagine giudiziale sulla particolare tenuità del fatto deve incentrarsi sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sulla entità del danno o del pericolo. Non può dirsi, in quanto tale, ostativa l'esistenza di un precedente penale. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La motivazione espressa a sostegno del diniego della causa di non punibilità è erronea in diritto. Come più volte evidenziato nelle decisioni emesse da questa Corte sul tema, la particolare causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto si fonda sull'apprezzamento dellla 'esiguità' del danno o del pericolo (desunta dall'analisi obiettiva delle modalità del fatto e delle sue conseguenze) e richiede che la condotta non sia abituale. Il parametro della abitualità, per risultare integrato, può fondarsi sulla constatazione della tendenza reiterativa (ove il soggetto abbia commesso più reati della stessa indole) ma non è certo integrato dalla constatazione della esistenza di un precedente, non specifico. Va pertanto rimessa la valutazione, in concreto, della ricorrenza o meno di caratteristiche del fatto (peraltro già ritenuto di lieve entità) tali da determinare l'applicazione della invocata previsione di legge, al giudice del merito previo annullamento con rinvio della decisione impugnata. Il rinvio va disposto al medesimo Tribunale, ma il giudice dovrà essere diverso da quello che ha pronunziato la sentenza annullata, ai sensi dell'art.623, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente