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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44606/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ki2 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha confermato la contestata recidiva è geneticamente inammissibile, tenuto conto che, a prescindere dalla risposta data dalla Corte di appello che ha inteso valorizzare solo i precedenti penali, si osserva come il ricorrente non avesse messo in dubbio nei motivi di gravame la pericolosità del ricorrente, limitandosi ad instare per un utilizzo del potere discrezionale della Corte territoriale (foglio terzo e quarto motivi di appello) funzionale alla riduzione della pena, motivo di gravame che, in quanto inconferente rispetto alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla aumentata pericolosità, risulta manifestamente infondato e generico; che, pertanto sussiste carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ki2 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha confermato la contestata recidiva è geneticamente inammissibile, tenuto conto che, a prescindere dalla risposta data dalla Corte di appello che ha inteso valorizzare solo i precedenti penali, si osserva come il ricorrente non avesse messo in dubbio nei motivi di gravame la pericolosità del ricorrente, limitandosi ad instare per un utilizzo del potere discrezionale della Corte territoriale (foglio terzo e quarto motivi di appello) funzionale alla riduzione della pena, motivo di gravame che, in quanto inconferente rispetto alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla aumentata pericolosità, risulta manifestamente infondato e generico; che, pertanto sussiste carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/
Sentenza Cassazione n. 44606/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris