CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 23917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio aveva chiesto, a modifica dell'ordine di esecuzione emesso in data 21 ottobre 2020, la rideterminazione della pena da eseguire. A seguito della pronuncia della sentenza 20 ottobre 2020 della Corte di cassazione, sezione prima, - che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che veniva rideterminata in anni 19 e mesi otto di reclusione - era divenuta irrevocabile sentenza, pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di appello di Palermo in data 16 maggio 2019, che aveva riconosciuto la continuazione con i reati giudicati dalla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo in data 28 febbraio 2011, irrevocabile il 3 maggio 2012. L'ordine di esecuzione aveva erroneamente individuato la pena già espiata in anni due di reclusione, e non nella maggior pena espiata di anni 15 e mesi due di reclusione. 2. Con ordinanza depositata in data 24 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta osservando che la carcerazione, che la difesa chiede di imputare all'esecuzione in atto, risulta sofferta prima della consumazione dei reati cui si riferisce la condanna in esecuzione. Infatti, la condanna, di cui alla sentenza 16 maggio 2019 della Corte di appello di Palermo, era stata pronunciata per reati commessi, il reato associativo, dal 5 novembre 2009 al 18 marzo 2015 e, gli altri reati, tra il 2011 e il 2013, mentre la carcerazione, sofferta per la condanna di cui alla sentenza 28 febbraio 2011 della Corte di appello di Palermo, era stata espiata sino al 16 marzo 2011. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione. Premessa la sintesi della vicenda processuale e rilevato che la richiesta, riguardando la determinazione della pena da eseguire, doveva essere proposta nella fase esecutiva e non in quella di cognizione, il ricorso ha osservato che la pena inflitta per il reato continuato doveva essere considerata come pena unica e quindi la pena di anni 15 e mesi due di reclusione, inflitta con la precedente condanna di cui alla sentenza 28 febbraio 2011, era stata inclusa nella condanna alla pena di anni 19 e mesi otto di reclusione, di cui alla successiva sentenza in data 16 maggio 2019. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Innanzitutto, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha esaminato nel merito la richiesta della parte - avente ad oggetto la determinazione della pena da scontare - e dunque in relazione alle doglianze, svolte nella prima parte del motivo, relative alla inammissibilità delle richieste inerenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, la parte non ha interesse ad impugnare. 2. Quanto al merito della richiesta presentata e della decisione assunta, il ricorso sostiene che l'unicità della pena del reato continuato rimane tale anche ai fini della determinazione, in executivis, della pena da scontare. Il collegio rileva che l'argomentazione svolta dalla difesa è manifestamente infondata per violazione della norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., nella parte in cui disciplina la fungibilità della pena scontata sine titulo. L'assunto difensivo, infatti, si risolve nell'argomento secondo il quale il limite alla fungibilità della pena, di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non opera nel caso di pena, sofferta sine titulo, inflitta per un reato unito nel vincolo della continuazione. 3. La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo della pena detentiva da eseguire. Al comma 4 viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione. La difesa ha sostenuto che, nel caso di riconoscimento della continuazione, si tratta di reato unico, e non di un concorso di reati, con la conseguente non applicabilità dell'art. 657 cod. proc. pen. Si deve premettere che la giurisprudenza ha precisato che il dettato di cui al comma 2 dell'art. 657 cod. proc. pen. - la cui lettera si riferisce ai casi di condanna revocata, di amnistia impropria e di indulto - si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, che può porre la questione della fungibilità, o meno, di pena espiata (Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418). Sul punto è consolidata la giurisprudenza nell'affermare che, nel caso di riconoscimento in executivis della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna condanna inflitta per reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809;Sez. 1, n. 8109 del 11/ 2/2010, Calzolaio, Rv. 246383; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327). La giurisprudenza ha chiarito che il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo in relazione alla determinazione della pena, con la precisazione che, comunque, la considerazione unitaria è consentita solo se determina effetti favorevoli al reo (Sez. U., n. 3286/09 del 27.11.2008, Chiodi, Rv. 241755), ma da tali principi non discende che la considerazione del reato continuato come pluralità ovvero unità di reati sia sottoposta unicamente al criterio del favor rei, di tal che solo la valutazione del tipo di effetti sulla posizione giuridica del reo condizioni la natura giuridica del reato continuato. Invero, la consolidata affermazione della giurisprudenza è nel senso che reato continuato realizza una particolare modalità di concorso di reatì, che, ai fini della determinazione della pena, è considerato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., unitariamente. Si è poi precisato che nella considerazione di aspetti specifici, che non trovino espressa disciplina normativa, la valutazione unitaria del reato continuato è consentita solo ove determini effetti favorevoli al reo (Sez. 1, n. 13003 del 10/03/2009, Licciardello, Rv. 243140). E' dunque necessario considerare la specifica disciplina del computo delle pene nella fase esecutiva al fine di verificare se sia consentita una considerazione, in favorem rei, unitaria del reato continuato. Da questo punto di vista i dati rilevanti sono la data di consumazione di ciascun reato e la relativa pena inflitta con la sentenza di condanna ovvero rideterminata a seguito di riconoscimento in executivis della continuazione. Ne segue che è ricavabile una chiara indicazione nel senso che il reato continuato va considerato come concorso di reati, con conseguente rilievo della data di consumazione di ciascun reato e della porzione di pena inflitta per ciascun reato.Va quindi confermato l'orientamento secondo il quale anche nel caso di riconoscimento della continuazione, ai fini del computo della pena da eseguire, si deve considerare ciascun reato, la relativa data dì consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata. 4. Una volta precisato, dunque, che ai fini della determinazione della pena da scontare, il reato continuato va considerato come concorso dì reati, l'ordinanza impugnata ha esattamente applicato il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. vengono in rilievo solo la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, e le date che definiscono il periodo di carcerazione sofferta sine titulo (Sez. 1, 18/02/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196831; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marando, Rv. 234444; Sez. 1, 14/09/2017, Schiavone, Rv. 272292). In tal senso depone il dato letterale della norma, che limita il computo per fungibilità alla detenzione subita "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire", senza dar rilevo alla data in cui viene pronunciato il provvedimento che accerta la ingiustizia della detenzione. La norma è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n 198/2014 e ordinanza n. 117/2017). La norma dì cui all'art. 657 cod. proc. pen., che disciplina la così detta fungibilità delle pene espiate sine titulo, la limita in ragione del mero dato cronologico della antecedenza della detenzione rispetto alla data di commissione dell'ulteriore reato, senza richiedere anche che il reo fosse consapevole della avvenuta espiazione sine titulo. 5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen