CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 21777/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VASTO in data 7/4/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., 71 D.Lvo 159/11 e 582, 583, 585 e 576 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 83 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 24/4/2020 n. 27. 1.2. Vizio di motivazione quanto al calcolo dei termini per proporre appello. 2. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 10 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 83 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 24/4/2020 n. 27. Nell'atto, ricostruito in breve quanto disposto dalla c.d. normativa covid in materia di sospensione dei termini processuali, il ricorrente rileva che nel computo dei termini per la presentazione dell'atto di appello avrebbe dovuto essere considerato il periodo di sospensione previsto dall'art. 83 D.L. 18/2020, ciò in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel caso di specie non opererebbe l'eccezione alla regola generale, costituita dalla "espressa" richiesta di procedere da parte del detenuto, dell'imputato o del difensore". Tale, infatti, non sarebbe il provvedimento del Presidente del Tribunale nel quale si dà esclusivamente atto che il difensore "interpellato opportunamente" aveva "dichiarato di voler celebrare il processo". Né, d'altro canto, la presenza all'udienza a mezzo di un sostituto processuale potrebbe essere interpretata come implicita richiesta di procedere. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. L'art. 83 del D.L. 18/2020, entrato in vigore al fine di gestire la celebrazione dei processi durante l'emergenza epidemiologica covid, ha individuato alcune tipologie di procedimenti per i quali - in considerazione delle connotazioni di urgenza della trattazione, insite nel rispettivo oggetto — le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione del decorso dei termini sono destinate a non operare. Con riferimento al "settore" penale la distinzione, così è stata definita in dottrina, è tra procedimenti "a urgenza assoluta" (da trattare quindi in ogni caso) e procedimenti "a urgenza relativa" (da trattare cioè solo a istanza di parte) Nella prima categoria - ai sensi della prima parte della citata disposizione, come modificata dalla legge di conversione - rientrano i procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo e dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, i procedimenti per cui nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen, i procedimenti di estradizione per l'estero e quelli per la consegna di un imputato o condannato all'estero in applicazione delle disposizioni in tema di mandato di arresto europeo, nonché i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (ovvero pende la relativa richiesta). Nella seconda categoria, come specificato nella seconda parte dell'art. 83, comma 3, lett. b), invece, sono elencati i procedimenti in cui le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini non operano "quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda". Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione (e quelli in cui tali misure sono state disposte), nonché i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili ai sensi dell'art. 392 cod. proc. pen. 1.2. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il procedimento oggetto del processo rientrasse nella seconda categoria e che pertanto, a fronte della richiesta di procedere, nello stesso non operasse la sospensione dei termini (Sez. 2, n. 8642 del 28/01/2021, Bonaccorso, Rv. 280763). Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale il ricorrente, a mezzo del difensore, ha validamente espresso la propria volontà di procedere. Dal provvedimento del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2020 risulta che "interpellato opportunamente, il difensore dell'imputato ha dichiarato di voler celebrare il processo". Il tenore di tale provvedimento, nel quale si dà atto che il difensore dell'imputato è stato interpellato, "opportunamente", cioè proprio al fine di conoscere la volontà del ricorrente in ordine alla celebrazione del processo, infatti, non lascia adito a dubbi quanto al fatto che la richiesta di celebrare il processo sia stata validamente espressa. In assenza di una specifica previsione quanto alle forme da utilizzare, d'altro canto, la richiesta non deve essere necessariamente presentata e contenuta in un atto scritto e può pertanto essere formulata con una dichiarazione comunque rilasciata all'autorità giudiziaria procedente, come accaduto nel caso di specie nel quale della dichiarazione ne ha preso atto l'ufficio, anche dandone conto nel provvedimento che, correttamente ritenuto che il processo rientrasse nella previsione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b) del D.L. 18/2020", ha disposto procedersi di conseguenza. A fronte del citato provvedimento, poi, l'udienza è stata fissata e celebrata, l'imputato ha rinunciato a comparire (ma non alla celebrazione del processo stesso della quale era consapevole), il difensore (benché a mezzo di sostituto) ha partecipato attivamente all'udienza senza eccepire alcunché e anzi ha concluso nel merito chiedendo l'assoluzione del proprio assistito. 2. Nel secondo motivo la difesa rileva che il calcolo operato dalla Corte territoriale, che ha indicato per la scadenza dei termini per la presentazione dell'appello il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non il 21/5/2020 sarebbe errato. Proprio da tale errore, d'altro canto, sarebbe desumibile la tempestività dell'appello (presentato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè nei 45 giorni complessivi dal 12 maggio 2020) e, soprattutto, che il difensore non aveva mai espresso la propria volontà di procedere. Sotto altro profilo, poi, al più, la presenza all'udienza e la richiesta di partecipare alla stessa, in assenza di una espressa dichiarazione che possa rendere chiaro quale era l'effettiva la volontà di procedere manifestata, sarebbe da riferirsi come limitata ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare, in effetti richiesta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte della espressa richiesta di procedere alla celebrazione del processo formulata dal difensore, opportunamente interpellato sul punto dall'ufficio procedente, ogni ulteriore considerazione in ordine all'eventuale erroneità del calcolo dei termini in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, così come qualsivoglia considerazione circa le intenzioni del difensore, sono inconferenti. I dati oggettivi che rilevano, infatti, sono costituiti esclusivamente dalla manifestazione della volontà di procedere (validamente espressa a meno di non dover ritenere che il provvedimento indichi una circostanza falsa ovvero che il difensore sia incorso in una violazione del codice deontologico esprimendo una volontà difforme da quanto concordato con il proprio assistito), dalla conseguente celebrazione del processo come richiesto dalla parte e, infine, dalla presentazione dell'impugnazione dopo che il termine previsto dall'art. 585, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., pure diversamente e correttamente calcolata la data ultima, era interamente decorso. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de