Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02618/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine, che sorprendevano [OSCURATO:PERSONA] mentre era intento a sottrarre merci da un esercizio commerciale, erano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, che risultava inottemperante all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Milano il 30 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, in altre sei occasioni l'imputato aveva fornito generalità diverse dalle sue e non aveva mai tentato di regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano, manifestando «in tal modo una volontà contraria a quella di volersi integrare nel Paese ospite [...]». [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, non consentivano di ritenere i fatti di reato ascrittigli connotati da particolare tenuità - rilevante ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine, che sorprendevano [OSCURATO:PERSONA] mentre era intento a sottrarre merci da un esercizio commerciale, erano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, che risultava inottemperante all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Milano il 30 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, in altre sei occasioni l'imputato aveva fornito generalità diverse dalle sue e non aveva mai tentato di regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano, manifestando «in tal modo una volontà contraria a quella di volersi integrare nel Paese ospite [...]». [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, non consentivano di ritenere i fatti di reato ascrittigli connotati da particolare tenuità - rilevante ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 02618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris