CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna del Mannone per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con il primo motivo, lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto all'incidenza delle condotte sulle garanzie dei creditori;.i [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile, sia perché generico rispetto agli elementi caratterizzanti la fattispecie in esame, sia in quanto inedito; [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato, con il secondo motivo, assume vizio di motivazione rispetto all'elemento soggettivo del reato, lamentando che non era stato considerato il suo ruolo solo formale di amministratore di diritto, atteso che non si occupava direttamente della gestione della società, affidata al padre, che ne era amministratore di fatto; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile poiché pretende, a fronte di una congrua motivazione della decisione impugnata, una rinnovata valutazione del compendio probatorio (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la sentenza impugnata ha sottolineato, in maniera logica, che l'imputato stesso ha dichiarato che, solo dopo il mese di ottobre dell'anno 2013, quando aveva dismesso la carica formale, non si era più occupato della società, così sostanzialmente ammettendo di averlo fatto prima, come peraltro confermato anche dai testi che avevano riferito che il ricorrente e il padre collaboravano nella società, interfacciandosi per l'assunzione delle decisioni; Rilevato che, con il terzo motivo, il Mamone assume che non è stato dimostrato un nesso eziologico tra le condotte contestate e la dichiarazione di fallimento, intervenuta sette anni dopo; Rammentato che, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805); [OSCURATO:PERSONA] dunque inammissibile il motivo proposto poiché come ha evidenziato, in maniera idonea, la pronuncia censurata le condotte distrattive poste in essere, riguardanti somme non irrisorie, e protratte nel tempo, rendono ragionevole ritenere che il Maione fosse consapevole che esse, non giustificate dall'attività di impresa, avrebbero potuto arrecare grave nocumento alle casse sociali e quindi al ceto creditorio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.2 (Q P.Q.MCA.NICEI-LPenale VII 3 - AGO 2026 Di-[OSCURATO:PERSONA] 4111P ( 3