CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25976/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato — revocando le statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il reato di minaccia aggravata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato apprezzamento delle dichiarazioni del teste Bongiovanni e il travisamento della prova testimoniale - è rivalutativo e aspecifico in quanto, affidandosi a poche e scarne argomentazioni, ignora il percorso logico che ha condotto la Corte territoriale ad inquadrare il portato conoscitivo della testimonianza in discorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; All'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (che le ha richieste), giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a concludere con poche, apodittiche e generiche affermazioni. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 13 settembre 20