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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27188/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari,giudicando a seguito di rinvio disposto dalla III sezione penale di questa Corte,con sentenza n.19338 del 10 aprile 2025, ha confermato il rigetto dell’istanza diapplicazione di sanzioni sostitutive formulata da [OSCURATO:PERSONA], imputata dal reatoprevisto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.In relazione alla contestata condotta di detenzione di sostanza stupefacentedel tipo cocaina, la Corte di legittimità aveva ritenuto inammissibile il motivo dicensura riguardante la penale responsabilità; giungendo, invece, a diverseconclusioni in ordine al rigetto di applicazione delle sanzioni sostitutive delle penedetentive brevi; a tale proposito avesse ritenuto che la sostituzione suddetta fosserimessa alla valutazione discrezionale del giudice e fosse consentita anche neiconfronti dell'imputato versante in condizioni economiche disagiate; ha quindiritenuto che non potesse giustificarsi un rigetto fondato su tali ragioni, anche pereffetto della mancanza di adeguate allegazioni in ordine alle condizioni economichedell'imputata, non oggetto di adeguato approfondimento da parte del giudice dimerito; per l'effetto, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente allaquestione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive rinviando, per nuovo giudiziosul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.2.

Giudicando in sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto comunquenon adeguata la sanzione sostitutiva in relazione ai gravi precedenti da cuil’imputata risultava gravata, quali una condanna definitiva per estorsione ed unaper associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; ha quindi ritenuto,comunque, del tutto negativa la prognosi propedeutica all’applicazione dell'articolo20-bis c.p..3.

Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneLionella [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo diimpugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.20-bis cod.pen.Ha esposto che la prima sentenza della Corte territoriale aveva motivato ilrigetto dell’applicazione di sanzioni sostitutive sulla sola base della non dimostratacapacità economica dell’imputata; per poi, in sede di pronuncia espressa in sededi rinvio, fare invece riferimento alla negativa prognosi criminale formulabile neisuoi confronti, senza peraltro operare alcuna analisi sulle condizioni di vitaindividuali e familiari dell’imputata medesima; aggiungendo che i precedentivalorizzati dalla Corte si collocavano solo tra il 2006 e il 2020 e che doveva ritenersiirragionevole il collegamento con il reato associativo consumatosi tra il 2006 e il2007; mentre, nel caso in esame, si giudicava di un fatto inquadrato sotto la speciedi quello di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; aggiungendoche la difesa non aveva richiesta la sostituzione con la sola pecuniaria, maprospettato anche la sostituzione con i lavori di pubblica utilità.4.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Deve essere premesso che, nel giudizio di rinvio conseguenteall'annullamento dell'ordinanza reiettiva dell’ammissione alle sanzioni sostitutivepreviste dall’art.20-bis cod.pen., è illegittimo, se fondato su motivi che nonabbiano formato oggetto del precedente giudizio, il provvedimento con cui èdichiarata l'inammissibilità dell'istanza stessa, in quanto la natura del giudizio nonconsente l'introduzione di questioni diverse da quelle oggetto del disposto rinvio(Sez. 5, n. 31235 del 10/09/2025, Rv. 288600 – 01; Sez. 3, n. 13328 del07/03/2025, Rv. 287871 – 01)3.

Peraltro, tale principio deve essere letto alla luce di quello – di caratteregenerale – per cui, in presenza di una pluralità di rationes decidendi tra loroautonome, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, l’impugnazione deve investiretutte le distinte ragioni poste a fondamento della statuizione, giacché l’omessacensura anche di una sola di esse – divenuta definitiva – rende inammissibile ocomunque priva di utilità l’impugnazione, non potendo l’eventuale accoglimentodelle altre condurre all’annullamento della sentenza (tra le altre, Sez. 6, n. 38809del 30/10/2025, Rv. 288964 – 01).Da tale principio discende che la ratio non investita dalla censura o nonsorreggere la decisione, integrando una autonoma base giustificativa dell’esitofinale.Pertanto, nel giudizio di rinvio – il cui perimetro è delimitatodall’annullamento e dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (art.627 cod.proc.pen.) – il giudice ben può pervenire alla medesima decisionevalorizzando la ratio residua, non colpita dall’annullamento, purché essa sialogicamente autonoma e non si ponga in contrasto con il dictum rescindente.4.

Ne consegue che, allorché la Corte di legittimità abbia annullato laprecedente decisione di rigetto dell’istanza di applicazione di sanzioni sostitutiveper specifici vizi motivazionali inerenti a un determinato presupposto (nella specie,la valutazione in ordine alle condizioni economiche dell’imputata, questionerecentemente affrontata dalle Sezioni Unite), il giudice del rinvio non puòrespingere la medesima istanza sulla base di differenti e autonome valutazioni(quali, ad esempio, quelle attinenti al curriculum criminale della parte ricorrente),trattandosi di un profilo estraneo al devolutum e idoneo a determinare un’indebitadilatazione dell’oggetto del giudizio.Una simile operazione si risolverebbe, infatti, nella sostanziale elusione delgiudicato progressivo formatosi ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. e nellaviolazione del vincolo conformativo imposto dall’art. 627 cod. proc. pen., giacchéil giudice del rinvio sarebbe altrimenti legittimato a sostituire alla motivazioneannullata una diversa ratio decidendi, con frustrazione della funzione rescindentedella pronuncia di legittimità.Il caso di specie, peraltro, non è inquadrabile in tale ambito in quanto, giànell’originaria sentenza di appello, il giudice aveva rigettato l’istanza dell’imputatasulla base di due rationes decidendi tra loro autonome e non reciprocamenteinterferenti; ovvero, da un lato, la specifica pericolosità della condotta criminosaaccertata unita alla valutazione dei precedenti dell'imputata, già condannata pertentata estorsione e traffico di stupefacenti; e dall'altro, la non formulabilità di unaprognosi positiva in ordine all'adempimento di una sanzione esclusivamentepecuniaria.Va quindi evidenziato che l’annullamento pronunciato da questa Corte ha investitounicamente tale secondo profilo, facendo salva la rilevanza della prima ratiodecidendi, espressamente valorizzata e approfondita nel giudizio rescissorio.5.

Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui hadedotto una violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente.Mentre, in ordine alla valutazione attinente ai precedenti dell’imputata ealla gravità della condotta, va rilevato come – in riferimento all’art.58 della l.n.689/1981 – il giudice goda di ampio potere discrezionale in ordineall’applicazione delle sanzioni sostitutive, potendo respingere la richiesta anchefacendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla lorovalutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del09/10/2025, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210 –01).Nel caso in esame, tale vincolo motivazionale è stato pienamenterispettato, avendo il giudice del rinvio fatto riferimento, non solo alla condannaper tentata estorsione, ma anche a quella per partecipazione ad associazionefinalizzata al narcotraffico, divenuto definitiva nel 2019, oltre che alle concretemodalità del fatto ascritto nella presente sede.Non si ravvisa, quindi, il denunciato vulnus motivazionale in relazione aiparametri dettati dalla sentenza rescindente, con conseguente rigetto del ricorso.6.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari,giudicando a seguito di rinvio disposto dalla III sezione penale di questa Corte,con sentenza n.19338 del 10 aprile 2025, ha confermato il rigetto dell’istanza diapplicazione di sanzioni sostitutive formulata da [OSCURATO:PERSONA], imputata dal reatoprevisto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.In relazione alla contestata condotta di detenzione di sostanza stupefacentedel tipo cocaina, la Corte di legittimità aveva ritenuto inammissibile il motivo dicensura riguardante la penale responsabilità; giungendo, invece, a diverseconclusioni in ordine al rigetto di applicazione delle sanzioni sostitutive delle penedetentive brevi; a tale proposito avesse ritenuto che la sostituzione suddetta fosserimessa alla valutazione discrezionale del giudice e fosse consentita anche neiconfronti dell'imputato versante in condizioni economiche disagiate; ha quindiritenuto che non potesse giustificarsi un rigetto fondato su tali ragioni, anche pereffetto della mancanza di adeguate allegazioni in ordine alle condizioni economichedell'imputata, non oggetto di adeguato approfondimento da parte del giudice dimerito; per l'effetto, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente allaquestione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive rinviando, per nuovo giudiziosul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.2. Giudicando in sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto comunquenon adeguata la sanzione sostitutiva in relazione ai gravi precedenti da cuil’imputata risultava gravata, quali una condanna definitiva per estorsione ed unaper associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; ha quindi ritenuto,comunque, del tutto negativa la prognosi propedeutica all’applicazione dell'articolo20-bis c.p..3. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneLionella [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo diimpugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.20-bis cod.pen.Ha esposto che la prima sentenza della Corte territoriale aveva motivato ilrigetto dell’applicazione di sanzioni sostitutive sulla sola base della non dimostratacapacità economica dell’imputata; per poi, in sede di pronuncia espressa in sededi rinvio, fare invece riferimento alla negativa prognosi criminale formulabile neisuoi confronti, senza peraltro operare alcuna analisi sulle condizioni di vitaindividuali e familiari dell’imputata medesima; aggiungendo che i precedentivalorizzati dalla Corte si collocavano solo tra il 2006 e il 2020 e che doveva ritenersiirragionevole il collegamento con il reato associativo consumatosi tra il 2006 e il2007; mentre, nel caso in esame, si giudicava di un fatto inquadrato sotto la speciedi quello di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; aggiungendoche la difesa non aveva richiesta la sostituzione con la sola pecuniaria, maprospettato anche la sostituzione con i lavori di pubblica utilità.4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Deve essere premesso che, nel giudizio di rinvio conseguenteall'annullamento dell'ordinanza reiettiva dell’ammissione alle sanzioni sostitutivepreviste dall’art.20-bis cod.pen., è illegittimo, se fondato su motivi che nonabbiano formato oggetto del precedente giudizio, il provvedimento con cui èdichiarata l'inammissibilità dell'istanza stessa, in quanto la natura del giudizio nonconsente l'introduzione di questioni diverse da quelle oggetto del disposto rinvio(Sez. 5, n. 31235 del 10/09/2025, Rv. 288600 – 01; Sez. 3, n. 13328 del07/03/2025, Rv. 287871 – 01)3. Peraltro, tale principio deve essere letto alla luce di quello – di caratteregenerale – per cui, in presenza di una pluralità di rationes decidendi tra loroautonome, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, l’impugnazione deve investiretutte le distinte ragioni poste a fondamento della statuizione, giacché l’omessacensura anche di una sola di esse – divenuta definitiva – rende inammissibile ocomunque priva di utilità l’impugnazione, non potendo l’eventuale accoglimentodelle altre condurre all’annullamento della sentenza (tra le altre, Sez. 6, n. 38809del 30/10/2025, Rv. 288964 – 01).Da tale principio discende che la ratio non investita dalla censura o nonsorreggere la decisione, integrando una autonoma base giustificativa dell’esitofinale.Pertanto, nel giudizio di rinvio – il cui perimetro è delimitatodall’annullamento e dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (art.627 cod.proc.pen.) – il giudice ben può pervenire alla medesima decisionevalorizzando la ratio residua, non colpita dall’annullamento, purché essa sialogicamente autonoma e non si ponga in contrasto con il dictum rescindente.4. Ne consegue che, allorché la Corte di legittimità abbia annullato laprecedente decisione di rigetto dell’istanza di applicazione di sanzioni sostitutiveper specifici vizi motivazionali inerenti a un determinato presupposto (nella specie,la valutazione in ordine alle condizioni economiche dell’imputata, questionerecentemente affrontata dalle Sezioni Unite), il giudice del rinvio non puòrespingere la medesima istanza sulla base di differenti e autonome valutazioni(quali, ad esempio, quelle attinenti al curriculum criminale della parte ricorrente),trattandosi di un profilo estraneo al devolutum e idoneo a determinare un’indebitadilatazione dell’oggetto del giudizio.Una simile operazione si risolverebbe, infatti, nella sostanziale elusione delgiudicato progressivo formatosi ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. e nellaviolazione del vincolo conformativo imposto dall’art. 627 cod. proc. pen., giacchéil giudice del rinvio sarebbe altrimenti legittimato a sostituire alla motivazioneannullata una diversa ratio decidendi, con frustrazione della funzione rescindentedella pronuncia di legittimità.Il caso di specie, peraltro, non è inquadrabile in tale ambito in quanto, giànell’originaria sentenza di appello, il giudice aveva rigettato l’istanza dell’imputatasulla base di due rationes decidendi tra loro autonome e non reciprocamenteinterferenti; ovvero, da un lato, la specifica pericolosità della condotta criminosaaccertata unita alla valutazione dei precedenti dell'imputata, già condannata pertentata estorsione e traffico di stupefacenti; e dall'altro, la non formulabilità di unaprognosi positiva in ordine all'adempimento di una sanzione esclusivamentepecuniaria.Va quindi evidenziato che l’annullamento pronunciato da questa Corte ha investitounicamente tale secondo profilo, facendo salva la rilevanza della prima ratiodecidendi, espressamente valorizzata e approfondita nel giudizio rescissorio.5. Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui hadedotto una violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente.Mentre, in ordine alla valutazione attinente ai precedenti dell’imputata ealla gravità della condotta, va rilevato come – in riferimento all’art.58 della l.n.689/1981 – il giudice goda di ampio potere discrezionale in ordineall’applicazione delle sanzioni sostitutive, potendo respingere la richiesta anchefacendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla lorovalutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del09/10/2025, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210 –01).Nel caso in esame, tale vincolo motivazionale è stato pienamenterispettato, avendo il giudice del rinvio fatto riferimento, non solo alla condannaper tentata estorsione, ma anche a quella per partecipazione ad associazionefinalizzata al narcotraffico, divenuto definitiva nel 2019, oltre che alle concretemodalità del fatto ascritto nella presente sede.Non si ravvisa, quindi, il denunciato vulnus motivazionale in relazione aiparametri dettati dalla sentenza rescindente, con conseguente rigetto del ricorso.6. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
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