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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16333/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26863/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e UTG di Varese, in persona del Prefettopro tempore; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 338/2021, pubblicata il 30 marzo 2021.

Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le PP.AA. intimate si sono limitate soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Roma, 10 giugno 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26863/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e UTG di Varese, in persona del Prefettopro tempore; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 338/2021, pubblicata il 30 marzo 2021. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le PP.AA. intimate si sono limitate soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023). P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 10 giugno 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16333/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris