CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 49980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 6 aprile 2023, confermava la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Novara che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che erroneamente era stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, posto che la competenza spettava al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto era in tale luogo che l'imputato aveva ricevuto la merce ritenuta contraffatta. 1,2 n difensore eccepisce la violazione degli artt. 648 e 158 cod. pen. per avere rigettato la questione relativa alla determinazione di un diverso momento di consumazione del reato di ricettazione: con l'atto di appello il difensore aveva rilevato come il reato di ricettazione si fosse consumato in un momento anteriore rispetto a quello iscritto nel capo di imputazione in quanto già in data 13 novembre 2015 l'imputato aveva acquistato i prodotti contraffatti; la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione richiamando la mancata prova della consegna dei beni all'imputato, circostanza smentita dalla fattura prodotta. 1.3 n difensore lamenta la violazione del principio del ne bis in idem anche per aver omesso di effettuare attività di acquisizione di atti o documenti per valutare la fondatezza dell'eccezione: Singh era stato indagato unitamente al fratello per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. a seguito della medesima segnalazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, e il procedimento era stato archiviato in quanto si era ritenuto che non fossero emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 1.4 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che dalla copia delle fatture prodotte non emergeva che la merce fosse stata consegnata all'imputato presso la sede emittente; il motivo di ricorso chiede a questa Corte di effettuare una valutazione di merito, quando invece è principio costantemente affermato quello secondo il quale può essere effettuato un giudizio sulla logicità e congruità della motivazione dei provvedimenti impugnati; peraltro, dalla copia della fattura allegata al ricorso, non si evince assolutamente quale merce sia stata consegnata 1.2 Alla luce di quanto sopra osservato, manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, proposto anch'esso sulla base della fattura allegata; del resto il ricorrente non spiega quale interesse avrebbe a "spostare" il termine di consumazione dei reati, posto che, anche accedendo alla tesi che i reati sarebbero stati commessi il 13 novembre 2015, nessuno dei due reati risulterebbe prescritto alla data della sentenza della Corte di appello. 1.3 Quanto alla violazione del principio del ne bis in idem, il motivo di ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello secondo cui "sulla base degli elementi in atti e sulla base di quanto prospettato nell'atto di gravame, non emerge che i beni considerati nel procedimento indicato, per il quale sarebbe intervenuto il richiamato provvedimento di archiviazione, possano identificarsi in quelli oggetto del presente giudizio" (pag.5 sentenza impugnata); né il ricorrente produce il decreto di archiviazione cui fa riferimento con conseguente impossibilità per questa Corte di valutare la fondatezza dell'eccezione. 1.4 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha indicato pagina 7 gli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico in capo all'imputato e su tale motivazione il ricorrente contrappone una inammissibile la rivalutazione degli elementi probatori. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/11