CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28098/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale; Rilevato: che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si limita a contestare - in termini del tutto sovrapponibili all'atto d'appello - l'attribuzione al medesimo del ruolo di amministratore di fatto della società, a fronte di una puntuale motivazione resa dalla sentenza impugnata, che ha rassegnato (f. 5 sentenza impugnata), con argomentazione incensurabile - e sostanzialmente non contestata - gli indicatori della personale ingerenza dell'imputato non solo nell'attività gestoria, ma anche nella condotta distrattiva dei beni aziendali; che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce analoghe censure in relazione all'affermazione di responsabilità della predetta, alla quale si ascrive il ruolo di amministratrice meramente formale, non si confronta con l'attiva condotta rilevata a suo carico, che - lungi da fondarne la responsabilità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. - ne descrive un apporto concorsuale del tutto attivo e consapevole; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M