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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29576/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

04/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 4 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diMessina rigettava l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso ilprovvedimento del 19 novembre 2025 con il quale era stata rigettata la richiestadi affidamento in prova ai servizi sociali, concedendo, invece, la pena alternativadella detenzione domiciliare; che il rigetto era motivato sulla base dei plurimiprecedenti e carichi pendenti specifici per reati della stessa indole (truffe,esercizio abusivo della professione, calunnia etc.), alcuni dei quali commessianche in epoca successiva a quello per il quale è in espiazione la pena, nonchédel mancato risarcimento dei danni causati, elementi che non consentivano diritenere idonea la misura non detentiva, ove pure valutata alla luce di unpercorso formativo seguito dalla ricorrente, essendo, invece, adeguata quelladella detenzione domiciliare;rilevato che la difesa della ricorrente ha proposto ricorso avverso l’ordinanzasulla base di un articolato motivo di ricorso con il quale lamenta: 1) che il rigettosia stato fondato sulla base di elementi non conformi ai criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità; 2) che abbia valorizzato i precedenti e i carichipendenti senza effettuare una valutazione globale e attuale della personalità delreo; 3) che non abbia valutato se la misura sia idonea alla rieducazione delcondannato, tenuto conto dell’epoca di commissione del reato, dell’entità dellapena e del percorso formativo intrapreso; 4) che ha valutato elementi nonprevisti dalla norma, quali il mancato risarcimento del danno, l’assenza di attivitàriparativa, la mancanza di revisione critica, 5) che la motivazione è illogica inquanto reputa più adeguata una misura detentiva domiciliare, piuttosto chel’affidamento in prova rispetto al quale i controlli dei servizi e le prescrizioni sonopiù stringenti;rilevato che successivamente alla notifica dell’avviso contenente l’enunciazionedelle cause di inammissibilità, la difesa della ricorrente ha depositato memoriacon la quale contesta la ritenuta genericità dei motivi osservando di avercontestato: l’automatismo preclusivo dei carichi pendenti, l’introduzione direquisiti extralegali, l’incongruenza logica della motivazione.

Richiama, aconferma, la sentenza n. 39827 del 2022 ed i principi ivi enunciati in ordine allainammissibilità di valutazioni storiche e non attuali, alla incongruenza logica dellavalutazione laddove ha valutato i medesimi elementi come idonei a fondare unamisura anziché un’altra, alla doverosa verifica del percorso riabilitativoeffettuato;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, da un lato, fondato suargomenti del tutto generici, dall’altro in palese e non superato contrasto con iprincipi affermati da questa Corte di legittimità, la quale ha affermato che «Ai finidella concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosiprescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto,è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioninegative, ma anche la presenza di elementi positivi consentano un giudizioprognostico di buone esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»(Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2020, Rv. 278174-01);rilevato che, nel caso in esame, il Tribunale, ha fondato la valutazione siasull’esame della personalità desunta dai precedenti penali, sia sulla condottasuccessiva al reato, riferendo di reati commessi successivamente a quello la cuipena è in esecuzione, sia sull’assenza di elementi positivi, avendo valorizzato chenessun atteggiamento di resipiscenza ha manifestato l’interessata, deducendo daquanto esposto, che la misura richiesta non consente una prognosi positiva evalutando idonea la misura detentiva domiciliare.

Con tali argomenti, la difesanon si confronta in concreto, limitandosi, sostanzialmente, ad invocare unanuova e diversa valutazione delle circostanze, sicché il ricorso, come già esposto,si fonda su argomentazioni generiche e, quindi, inammissibili;non utile, d'altro canto, il richiamo alla sentenza di questa Sezione rispetto allaquale la valutazione di inammissibilità del presente ricorso non si pone incontrasto; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 4 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diMessina rigettava l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso ilprovvedimento del 19 novembre 2025 con il quale era stata rigettata la richiestadi affidamento in prova ai servizi sociali, concedendo, invece, la pena alternativadella detenzione domiciliare; che il rigetto era motivato sulla base dei plurimiprecedenti e carichi pendenti specifici per reati della stessa indole (truffe,esercizio abusivo della professione, calunnia etc.), alcuni dei quali commessianche in epoca successiva a quello per il quale è in espiazione la pena, nonchédel mancato risarcimento dei danni causati, elementi che non consentivano diritenere idonea la misura non detentiva, ove pure valutata alla luce di unpercorso formativo seguito dalla ricorrente, essendo, invece, adeguata quelladella detenzione domiciliare;rilevato che la difesa della ricorrente ha proposto ricorso avverso l’ordinanzasulla base di un articolato motivo di ricorso con il quale lamenta: 1) che il rigettosia stato fondato sulla base di elementi non conformi ai criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità; 2) che abbia valorizzato i precedenti e i carichipendenti senza effettuare una valutazione globale e attuale della personalità delreo; 3) che non abbia valutato se la misura sia idonea alla rieducazione delcondannato, tenuto conto dell’epoca di commissione del reato, dell’entità dellapena e del percorso formativo intrapreso; 4) che ha valutato elementi nonprevisti dalla norma, quali il mancato risarcimento del danno, l’assenza di attivitàriparativa, la mancanza di revisione critica, 5) che la motivazione è illogica inquanto reputa più adeguata una misura detentiva domiciliare, piuttosto chel’affidamento in prova rispetto al quale i controlli dei servizi e le prescrizioni sonopiù stringenti;rilevato che successivamente alla notifica dell’avviso contenente l’enunciazionedelle cause di inammissibilità, la difesa della ricorrente ha depositato memoriacon la quale contesta la ritenuta genericità dei motivi osservando di avercontestato: l’automatismo preclusivo dei carichi pendenti, l’introduzione direquisiti extralegali, l’incongruenza logica della motivazione. Richiama, aconferma, la sentenza n. 39827 del 2022 ed i principi ivi enunciati in ordine allainammissibilità di valutazioni storiche e non attuali, alla incongruenza logica dellavalutazione laddove ha valutato i medesimi elementi come idonei a fondare unamisura anziché un’altra, alla doverosa verifica del percorso riabilitativoeffettuato;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, da un lato, fondato suargomenti del tutto generici, dall’altro in palese e non superato contrasto con iprincipi affermati da questa Corte di legittimità, la quale ha affermato che «Ai finidella concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosiprescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto,è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioninegative, ma anche la presenza di elementi positivi consentano un giudizioprognostico di buone esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»(Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2020, Rv. 278174-01);rilevato che, nel caso in esame, il Tribunale, ha fondato la valutazione siasull’esame della personalità desunta dai precedenti penali, sia sulla condottasuccessiva al reato, riferendo di reati commessi successivamente a quello la cuipena è in esecuzione, sia sull’assenza di elementi positivi, avendo valorizzato chenessun atteggiamento di resipiscenza ha manifestato l’interessata, deducendo daquanto esposto, che la misura richiesta non consente una prognosi positiva evalutando idonea la misura detentiva domiciliare. Con tali argomenti, la difesanon si confronta in concreto, limitandosi, sostanzialmente, ad invocare unanuova e diversa valutazione delle circostanze, sicché il ricorso, come già esposto,si fonda su argomentazioni generiche e, quindi, inammissibili;non utile, d'altro canto, il richiamo alla sentenza di questa Sezione rispetto allaquale la valutazione di inammissibilità del presente ricorso non si pone incontrasto; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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