CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 16/09/1976 avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2025, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] — riconosciuto colpevole di plurimi delitti in materia di stupefacenti unificati dal vincolo della continuazione, con recidiva — ad anni sette mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 22.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, essendosi limitata a formule stereotipate e ad argomentazioni generiche, prive dell'indicazione degli elementi giustificativi essenziali per l'equa commisurazione della sanzione ai sensi dell'art. 3 Cost. Assume che avrebbero dovuto valorizzarsi lo scarso grado di partecipazione alla condotta, la limitata adesione al fatto e la natura dello stimolo a delinquere. 3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. L'impugnazione in esame risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti — accordo raggiunto all'udienza, previa rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto dalla Corte territoriale conforme ai parametri dell'art. 133 cod.' pen. e adeguato alla gravità del fatto. Come questa Corte di legittimità ha precisato, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv.275234, in un caso riguardante gli aumenti di pena a titolo di continuazione; Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504). Ipotesi, quella dell'illegalità della pena, che non ricorre nel caso di specie, vertendo le doglianze esclusivamente sulla quantificazione della sanzione e sull'estensione delle attenuanti generiche, profili sottratti al sindacato di legittimità in ragione della natura negoziale della decisione ratificata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M