CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, alla via Pietro della Valle n. 1 in Roma; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 811, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 12.2.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato l'accoglimento del primo, del quarto e del quinto motivo di ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per i ricorrenti, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato l'accoglimento del ricorso; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava a Taurelli C:esare l'avviso di accertamento n. TK3013103832/2010 contestando, ai fini Irpef ed in riferimento all'anno 2005, una plusvalenza non dichiarata di Euro 116.995,45, in relazione alla cessione di un terreno edificabile della dimensione di mq. 6.654,00 sito in Morlupo (sent. Ctr,, p. 1). 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, proponendo plurime censure. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. Nelle more del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] decedeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegavano appello avverso la decisione adottata dalla Ctp, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava il loro ricorso. 4. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell'appello, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L'Agenzia delle entrate non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la nullità della sentenza emessa dalla Ctr del Lazio per aver pronunciato oltre i limiti della domanda, con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'Agenzia delle entrate aveva dato atto della intrasmissibilità delle sanzioni irrogate con l'atto impositivo agli eredi, a seguito della scomparsa dell'originario obbligato, e la Ctr ha invece confermato interamente la decisione di primo grado, pertanto anche in relazione alle sanzioni. 2. Con il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i contribuenti censurano la nullità della sentenza impugnata, e comunque la viollazione degli artt.2697 e 2709 cod. civ., dell'art. 67, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 17, primo comma, lett. g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Ctr ritenuto erroneamente legittimo l'accertamento tributario per cui è causa, eseguito ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sebbene in assenza di elementi certi. 3. Mediante il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti criticano ancora la nullità della sentenza, e comunque la violazione dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 67, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 17, primo comma, lett g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso la Ctr ogni pronuncia in materia di mancata indicazione, nell'avviso di accertamento, della "motivazione circa la determinazione dell'aliquota media applicata, si legge solo 'Aliquota media 30,63%" (ric., p. 20). 4. Con il loro quarto mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i contribuenti lamentano sempre la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., e degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, per effetto della mancanza dei presupposti per ritenere integrata una plusvalenza tassabile, con violazione anche dell'art. 67, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 17, primo comma, lett. g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, degli artt. 2697, 2700 e 2729, cod. civ., e dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 24, 53 e 111 Cost., per non aver tenuto conto, e comunque per aver male interpretato il contenuto degli atti di causa, ed in particolare la perizia di affrancamento redatta nell'anno 2003. 5. Mediante il quinto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., e comunque l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Ctr dato conto di aver esaminato i documenti di causa non rilevando, in particolare, che la perizia di affrancamento del 2003 sv riferiva alla rivalutazione della cubatura effettivamente edificabile, e non ai metri quadri, della particella di terreno edificabile ceduta. 6. I motivi di ricorso proposti dai ricorrenti presentano l'elemento comune della contestazione della nullità della sentenza adottata dal giudice dell'appello, perché riportante una motivazione meramente apparente, e possono essere esaminati congiuntamente. 6.1. La causa in esame ha ad oggetto la tassazione della plusvalenza non dichiarata, ottenuta in conseguenza della cessione (13.4.2005) di un terreno edificabile sito in Comune di Morlupo, in catasto al fl. 6, p.11a n. 193, venduto da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], insieme con la totalità della cubatura edificabile relativa alla p.11a n. 30. La p.11a 30 derivava dalla fusione delle p.11e n. 30 e 41. La nuova p.11a n. 30 è stata oggetto di perizia giurata che ne ha determinato il valore in Euro "339.750,00. Questo valore è determinato dall'unica parte ancora edificabile della p.11a ex 30, che sviluppa 2.265 mc" (ric., p. 12, dati estratti dalla perizia giurata). Sulla p.11a n. 30 insisteva peraltro un fabbricato diruto da demolire di mc 427,14 (p.11a 132) la cui plusvalenza i ricorrenti hanno contestato non essere soggetta a tassazione. La particella 30 è stata frazionata in due particelle, n. 192 e n. 193. Solo in relazione alla p.11a n. 193 è stato richiesto ed ottenuto permesso di costruire per mc 1984. Sulla p.11a n. 193, ex 30, insisteva anche il fabbricato diruto da demolire di cui si è detto. 6.2. Nella prospettazione dei ricorrenti, che hanno indicato modi e luoghi di contestazione delle circostanze nei precedenti gradi di merito del giudizio, la Ctr non ha esaminato i documenti prodotti (perizie giurate, note esplicative, scritti difensivi) ed ha pure erroneamente interpretato la perizia di stima del 2003 "perché rapportata ai mq. 11.965 della p.11a 30 ... e non invece alla cubatura edificabile" (ric., p. 27). 6.3. Inoltre, la differenza tra il valore di stima del terreno edificabile calcolato in sede di perizia di affrancamento, ed prezzo di vendita del bene, dipendeva dal fatto che oggetto di cessione erano stati non tutti i 2265 mc edificabili affrancati, bensì i 1984 di cui al ricordato permesso di costruire "1837,36 mc della part. 193 ceduta, sommati ai residui 146,14 dei 427,14 mc del fabbricato (part. 132 NCUE)" da demolire, "che insisteva sul terreno e oggetto pure di cessione" (ric., p. 35). 6.4. A fronte di una simile messe di dati, valutazioni e contestazioni, proposte dalla parte e qui solo succintamente riassunti, la Ctr ha motivato il proprio rigetto del ricorso in appello proposto dai contribuenti, scrivendo solo che: "l'appello non è meritevole di accoglimento, poiché qualora la valutazione della perizia del 2003 si riferisse alla sola porzione venduta si verificherebbero due incongruenze: da un lato il prezzo di cessione del 2005 euro 310.000,00 sarebbe inferiore a quello periziato nel 2003 euro 339.750,00, dall'altro il valore della porzione non venduta sarebbe inesistente". 6.5. Nella sua eccessiva sintesi, la motivazione adottata dalla Ctr non dà conto di tutto quanto allegato e contestato dalla parte, ma risulta pure intrinsecamente incomprensibile. Trattasi pertanto di una motivazione meramente apparente, che importa l'ac:coglimento della censura di nullità della sentenza proposta dai ricorrenti. Le ulteriori contestazioni proposte dai contribuenti rimangono assorbite. 6.6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve perciò essere accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudi