CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 28508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – SPAGNUOL O MARCO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale Marconi,n. 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in p e r s o na del procuratore dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura autenticata a ministero notar Paladini in data 27.1.2017, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via dei Mille, n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 217/2019 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. La “[OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 217/2019, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato i l gravame dai medesimi ricorrenti spiegato avverso la sentenza n. 209/2017, con cui il Tribunale di Benevento li aveva, a sua volta, condannati in solido , in qualità di terzi chiamati, al pagamento in favore del “Banco BPM” s.p.a. della complessiva somma d i euro 1.406.719,43, oltre interessi e spese di lite. Con il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, iricorrenti hanno chiesto: “1) revocare e/o cassare la Sentenza dell’On.le Corte d’Appello di Napoli, sez. III, n. 217/2019 (…) con ogni conseguenza di legge; 2) accogliere l’appello proposto, per i motivi di cui sopra, con ogni conseguenza di legge e, per tale via: 2.1.: riformare la Sentenza n. 209/2017 emessa dall’On.le Tribunale di Benevento, sez. II, (…); 2.2.: in via gradata, in ogni caso, in riforma anche parziale della Sentenza de qua, ridurre la condanna degli appellati/odierni ricorrenti all’importo di € 10.147,05 ovvero al diverso ed anche minore importo che verrà determinato all’esito della rinnovazione, riedizione e/o integrazione della C.T.U. contabile (…); 2.3.: condannare l’appellata/odierna resistente al pagamento di spese, anche per C.T.U., e compensi del doppio grado di giudizio (…); 3) in via gradata, cassare la predetta sentenza dell’On.leCorte d’Appello di Napoli n. 217/2019 (…) e rinviare la causa (…) all’On.le Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, (…)” (così ricorso, pagg. 25- 26 ) . 2. Il “Banco BPM” s.p.a. (risultante dalla fusione della “[OSCURATO:PERSONA] di Milano” soc. coop. a r.l. e del “[OSCURATO:PERSONA]”, banco, quest’ultimo, incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] di Novara” s.p.a.)ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, per erronea formulazione dei motivi di impugnazione,o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 3.Il ricorso è inammissibile. 4.Questa Corte spiega quanto segue. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, 1° co.,cod. p roc . c iv ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 8.11.2021, n. 32415). In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, 1° co., n. 4), cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224; Cass. 19.8.2009, n. 18241). 5.Ebbene, su tale scorta si rimarca , nella specie , quanto segue. 6.In primo luogo, nell’intestazione il ricorso viene qualificato come finalizzato alla “revoca e/o cassazione” della sentenza della Corte d’Appello di Napoli impugnata. Analogamente, le conclusioni -dapprima testualmente trascritte - sono state formulate nel senso di richiedere di “revocare e/o cassare la Sentenza dell’On.le Corte d’Appello di Napoli(…)” e , addirittura , di “ accogliere l’appello proposto , per i motivi di cui sopra (…) e , per tale via: 2.1.: riformare la S entenza n. 209/2017 emessa dall’On.leTribunale di Benevento”. 7.In secondo luogo, le rubriche dei motivi risultano così formulate : con il primo motivo si denuncia “violazione art. 360 co. I n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Nullità della C.T.U. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; Omesso esame di un fatto decisivo. Travisamento” (così ricorso, pag. 9); con il secondo motivosi denuncia “violazione art. 360 co. I n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; Omesso esame di un fatto decisivo” (così ricorso, pag. 18); con il terzo motivosi denuncia “violazione art. 360 co. I n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto; Omesso esame di un fatto decisivo” (così ricorso, pag. 24).Evidentemente la surriferita formulazione per nulla consente in maniera immediata ed inequivocabile il riferimento ad uno dei cinque motivi di impugnazione,previsti dall'art. 360, 1° co., c od . p roc . c iv . Segnatamente, la formulazione delle rubriche dei mezzi di impugnazione è assolutamente generic a , priva del tutto dell’ indicazione delle disposizioni normative violate(né può soccorrere il riferimento alle disposizioni del codice di rito ed all’art. 90 disp. att. cod. civ.che si rinviene nel corpo del primo motivo, a pag. 14 del ricorso), connotata dall’aspecificaallegazione di “omesso esame di un fatt o decisiv o” , avente ad oggetto , essenzialmente, atti istruttori e d argomenti difensivi, che certo non costituiscono “ fatti storici ” il cui omesso esame èdeducibile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. 8. In terzo luogo, i motivi, alla stregua del la disarticolata, f rammentaria enunciazione che li caratterizza,segnata com’è dalla reiterata commistione di profili di fatto e di diritto, privi di connessione e disordinatamente correlati a singoli sviluppi dell’iterprocessuale ( profili istruttori e profili inerenti alla c.t.u. , atti di parte, decisioni di merito), risultanoscarsamente intellegibili, ovvero per nulla consentonodi percepire in qual modo abbiano avuto luogo le - ben vero del tutto generiche - violazioni ascritte alla pronuncia di merito e d unque per nulla permettono la loro correla zione ai passaggi della motivazione dell’impugnatodictum (al riguardo si veda anche Cass. 23.7.2004, n. 13830) . 9.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 10.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rimborsare al controricorrente, “Banco BPM” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2023. Il presidente dottor Anto