CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 23619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 24/06/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 18/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., 337, c.p., 73, 5 0 comma, d.P.R. n. 309 del 1990, 4, legge n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione, a fine di spaccio, di sostanza stupefacente (motivi uno e due); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate all'imputato ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - la Corte di appello ha escluso, senza sbavature logiche e in coerenza con le prove indicate (delle quali non viene dedotto il travisamento), la sussistenza della cd. "resistenza passiva", descrivendo la condotta tenuta dall'imputato in termini di volontaria aggressione degli operanti con i quali aveva anche ingaggiato una vera e propria colluttazione; - il dato ponderale della sostanza (g. 17,76 di hashish dai quali erano ricavabili 104 dosi medie), la detenzione in un luogo pubblico, unitamente alla considerazione della mancanza di fonti lecite di sostentamento, rendono complessivamente non manifestamente illogica la motivazione circa la finalità illecita della detenzione; - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infine, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2023 D E l O T A Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]>:U LA 71-^1-cd.A.4..“-r.