CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella loro qualità di Presidente e Amministratori della associazione [OSCURATO:PERSONA] SS di Costantinopoli, rappresentati e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Giolitti, 202studio Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o Mari e Rossi -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale ra.te pro temporerappresentata e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, piazza del Popolo, 18 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma , viale Mazzini,73 Oggetto: ente beneficenza Vigilanza -controricorrente- Nonchè Comune di Bitritto, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza del la Corte di Appello di Bari n. 1818 /2019, emessa nel giudizio r.g. n. 650 /20 14 , pubblicata il 30 .8.2019 mai notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 26/3/2007 e successivamente notificato alla Regione Puglia, al Comune di Bitritto ed a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il TAR Puglia, esponendo che: -erano tutti soci dell'[OSCURATO:PERSONA] di Costantinopoli, sodalizio fondato da soggetti privati in Bitritto sin dall'8/7/1789 con la denominazione "Confraternita di [OSCURATO:PERSONA] di Costantinopoli", assoggettata al regime pubblicistico in forza della legge Crispi del 17/7/1890, nonostante fosse stata costituita per volontà privata, finanziata da privati e svolgesse attività privata, di natura sociale e assistenziale; -dichiarata dalla Corte costituzionale, con sentenza 396/88 l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge Crispi nella parte in cui non aveva previsto che le IPAB potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, se in possesso dei requisiti di una istituzione privata, l'assemblea dell'Opera, in data 8/5/04, aveva deliberato di chiedere il riconoscimento della natura privata; - la Regione Puglia, approssimandosi la naturale scadenza del Consiglio di amministrazione (presieduto da [OSCURATO:PERSONA], insediatosi il 10/11/03 e scadente al 9/11/06, ndr), con nota del 17/3/06, in forza della 1.r. 3/93, invitava a far pervenire copia autentica del provvedimento di designazione dei cinque componenti di competenza dell'assemblea, a norma dell'art. 7 del vigente statuto'; -in adempimento di tale invito, il 16/12/06 l'assemblea dei soci li aveva eletti (con altri due membri) componenti del nuovo Cda e ì nominativi erano stati trasmessi alla Regione Puglia in data 18/12/06; -nelle more - [OSCURATO:PERSONA], quale presidente pro tempore dell'Opera pia aveva chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento della natura privatistica; -assumendo la necessità di scongiurare in via cautelare provvedimenti pregiudizievoli all'integrità patrimoniale dell'Opera pia, la Regione, con decreto presidenziale n.1024 del 27/11/06, aveva sospeso temporaneamente il Consiglio di amministrazione per la durata di mesi sei e nominato un commissario straordinario nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ma il passaggio di consegne non era avvenuto fino alla data di convocazione dell'assemblea dei soci preordinata alla elezione dei cinque componenti delCDA; persistendo l'efficacia del decreto di sospensione cautelare e nonostantefosse stata comunicata la nomina dei cinque componenti del nuovo Cda, con decreto n. 27/2007, il Presidente della Giunta della Regione Puglia aveva dichiarato decaduto il CdA senza considerare la pendenza del procedimento per ottenere il riconoscimento della natura privatistica del sodalizio, confermando quale commissario straordinario [OSCURATO:PERSONA] per il tempo di sei mesi fino alla nomina del nuovo CdA; -quest'ultimo decreto era stato impugnato con ricorso al TAR Puglia, istanza di sospensione cautelare, rigettata; -con ulteriore decreto n. 471 del 5/6/07, il Presidente della Giunta regionale prorogava di ulteriori sei mesi la sospensione del Cda; quest'ultimoprovvedimento era stato impugnato con motivi aggiunti e non v'erastata sospensione cautelare; tanto esposto, assumendo l'illegittimità del decreto n. 27/2007 per eccesso di potere in relazione all'art. 7 dello statuto e all'art. 38 Cost., nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. n.3/1993 e per carenza assoluta di potere ex art. 7 dello Statuto, nonché per erronea applicazione dell'art.3 punto 4 della l.r. n. 22/ 19 74, gli istanti chiedevano l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Nelle more del giudizio, gli stessi ricorrenti proponevano ricorso preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. per sentir accertare e dichiarare la giurisdizionedel giudice ordinario sulla materia oggetto di controversia, sul presupposto per cui l'[OSCURATO:PERSONA], a seguito della sent. n. 396/1988 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della 1. 6972/1890 (c.d. Legge Crispi), doveva essere considerata ente di diritto privato. La Suprema Corte, a SS.UU, con ordinanza n. 10365/2009, accoglievail ricorso e dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che nella controversia si discutesse di "diritti soggettivi e di obblighi inerenti ad una persona giuridica privata, quali stabiliti dall'art. 11 c.c. e segg.".La causa era tempestivamente riassunta innanzi al Tribunale di Bari dagli stessi odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano che fosse accertata la natura di associazione non riconosciuta dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto ente collettivo avente natura giuridica privatistica e, per l'effetto, che fosse riconosciuto il difetto di poteri della Regione Puglia in ordine alla vita associativa e all'operato degli amministratori, nonché l'illegittimità dei provvedimenti con cui era stato dichiarato decaduto il CdA e la lesione del loro diritto al libero svolgimento della vita associativa e alla reintegrazione nella propria carica, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e con vittoria di spese.Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, dichiarava l'inammissibilità della domanda di accertamento della natura di ente collettivo di diritto privato dell'[OSCURATO:PERSONA] di Costantinopoli di Bitritto (BA) e della domanda di accertamento della carenza di potere della regione Puglia in merito alla vita associativa dell'ente, di quella di accertamento della lesione del diritto degli attori al libero svolgimento dell'attività associativa e di quella di risarcimento del danno, in quanto nuove rispetto alle domande spiegate innanzi al TAR e non aventi natura di mera specificazione della domanda di annullamento proposta;dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto del tutto estraneo ai processi decisionali e valutativi che avevano portato al commissariamento. rilevava che il decreto di commissariamento n.1024/06 era stato accertato come legittimodalla sentenza del TAR n.4564/06 passata in giudicato e che il Presidente della Giunta regionale nonaveva mai, secondo quanto invece previsto dall'art. 7 dello Statuto, provveduto a costituire il nuovo Cda, ciò che escludeva il dir itto alla reintegrazione nella carica; ribadiva, infine, che alla Regione spettavano i poteri di controllo ex art. 25 c.c. come stabilito dalla stessa cassazione e come in ogni caso previstodall'art. 12 del Reg. regionale di attuazione della legge sulle ex Ipab n.15/04. Avversotale decisione, con impugnazioni distinte e successivamente riunite, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello. Intanto, in un diverso giudizio, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1597/2010, dichiarava la natura privata dell’[OSCURATO:PERSONA], ma affermava che permanessero, nei confronti dell’ente, i poteri di controllo di cui all’art. 25 c.c. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2092/2014, riformava su quest’ultimo punto la decisione di prime cure, affermando che nessun potere di controllo poteva esercitare la Regione ex art. 25 c.c., perché l’[OSCURATO:PERSONA] non era una fondazione. Questa sentenza veniva cassata da questa Corte, con sentenza 25638/2016. Il giudizio di rinvio, riassunto da [OSCURATO:PERSONA], veniva dichiarato estinto, per mancata notifica ad un litisconsorte necessario. Nei due giudizi riuniti, la sentenza n. 1818/2019, impugnata in questa sede, ha ritenuto coperte da giudicato ‒ perché non impugnate con l’appello dichiarato estinto, ex art. 393 c.p.c. ‒ le questioni relative alla legittimazione degli odierni ricorrenti alla domanda di accertamento dei poteri di controllo della Regione e la natura di ente privato dell’[OSCURATO:PERSONA]. Sul punto ‒ che qui più interessa, perché oggetto del ricorso ‒ relativo al potere di controllo da parte della Regione, va rilevato che S.U. n. 10365/2009 aveva espressamente affermato che «nessuno specifico ruolo di supremazia è riservato alla stessa amministrazione comunale ovvero alla Regione Puglia; cui peraltro competono i soli poteri di vigilanza e di controllo stabiliti dall'art. 25 c.c., su qualsiasi fondazione privata». Secondo la sentenza di prime cure, n. 80/2014, questo potere di controllo sarebbe stato confermato dall’art. 12 del Regolamento regionale n. 1/2008. Tale conclusione è stata condivisa dalla sentenza della Corte d’appello, impugnata in questa sede. Con la sentenza impugnata, invero, la Corte di merito ha rigettatotutti gli appelli. Quanto alla natura di ente privato dell'Opera pia, innanzitutto la Corte ha ritenuto che la domanda in I grad o e poi riproposta nel giudizio n.650/14 RG - fosse ammissibile in quanto non nuova, ma costituente premessa logica dell'impugnazione del DPRG n.27 del 18 gennaio 2007.Sulla domanda precisava, in parziale riforma della sentenza di I grado, che sin dalla sentenza n.396/88, la Corte costituzionale, stabilendo la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Crispi, per violazione dell'art. 38,comma ultimo, Cost., nella parte in cui non prevede che le istituzioni di assistenza e beneficenza, regionali e infraregionali, possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata, ha affermato che la qualificazione privatistica puòessere conseguita dagli enti che fossero a ciò interessati sia a m ezzo dell'accertamento giudiziale, sia per "trasformazione in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private".L’[OSCURATO:PERSONA], dunque è assoggettata all'art. 12 del regolamento regionale n.1/08, emesso in materia di "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)" e previsto con specifico riferimento al "Controllo sugli enti privatizzati": secondo l'art.12, come già rilevato dal primo giudice, "la Regione, in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile". Ha ribadito, inoltre, che risultano coperte da giudicato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci dell’Opera. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] SS di C ostantin opoli ha nno presentato ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Violazione art. 360 n. 3 c.pc. Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione Art.25 c.c., art.2 l. n. 6972/1890 (istituzione Pubbliche di assistenza e beneficienza). Elusione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Costituzionale n. 139/1972. Violazione art. 38 Cost. Errores in giudicando - erronea e falsa applicazione dell'art. 12 reg. n. 1/2008 e l.reg. n. 15/2004 - falsa applicazione d.lgs. n. 207/2001.I ricorrenti evidenziano che l’[OSCURATO:PERSONA] era stata costituita nel 1789, e quale associazione non sarebbe stata assoggettata ab origine alla legge Crispi perché rientrava in quelle associazioni regolate dal c.c. previste dall’art. 2. R ibadi scono la violazione dell’art. 25 c.c. della sentenza nella misura in cui ha assoggettato l’Opera ai controlli previsti per le fondazioni. 2.Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. I ricorrenti censurano la mancata valutazione e corretta interpretazione della sentenza n. 10365/2009 cit., che avevariconosciuto la natura privata dell’ente. 2.1 I primi due motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le Sezioni Unite, proprio con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] in questione, hanno affermato che in relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimitàcostituzionale dell'art. 1 l. 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'Autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990). (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] di Costantinopoli - ente a struttura associativa costituito per motivazioni religiose da cittadini di Bitritto con la finalità di fornire un'istruzione pubblica ai figli del popolo, amministrato dall'assemblea dei soci e da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da membri nominati dall'assemblea, ed avente un patrimonio costituito da proprie rendite e sussidi pubblici - fosse qualificabile come istituzione privata, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria della controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto con cui il Presidente della Regione, sull'erroneo presupposto della qualificazione di detto ente come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, aveva dichiarato la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione) (Cass., S.U., n. 10365/2009; conf. Cass., S.U., n.1151/2012; Cass., S.U., n. 32727/2018). E tuttavia, la stessa decisione ha affermato che «nessuno specifico ruolo di supremazia è riservato alla stessa amministrazione comunale ovvero alla Regione Puglia; cui peraltro competono i soli poteri di vigilanza e di controllo stabiliti dall'art. 25 c.c., su qualsiasi fondazione privata».E’, pertanto, evidente che i due motivi di ricorso sono erronei, laddove ‒ senza fornire elementi circa l’eventuale natura di associazione non riconosciuta in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ‒ sostengonola non applicabilità dei controlli ex art. 25 c.c. Di più, le censure non si confrontano con la ratio decidendi, secondo cui tale potere di controllo è stato confermato dall’art. 12 del Regolamento n. 1/2008 (riforma delle Ipab), secondo cui «la Regione, in qualità di autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli artt. 25 e 27 del codice civile». Ma già in precedenza ‒ ha rilevato la Corte d’appello ‒ l’art . 16 del d.lgs. n. 207/2001 (riordino delle Ipab), aveva previsto che «La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile». Ed altresì l’art. 10, comma 6 l.regionale della Puglia n. 15/2004, stabilisce che «La Regione esercita l'attività di controllo e vigilanza ai sensi delle disposizioni del codice civile e della normativa di riferimento». La Corte d’appello ha, dipoi, rilevato che, inforza dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 207/2001, «[OSCURATO:PERSONA] disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo». Nel caso di specie, la Regione puglia, con DPGR n. 1024/2006, aveva disposto il commissariamento dell’[OSCURATO:PERSONA], con la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale commissario straordinario, in quanto erano emerse gravi irregolarità nella gestione dell’ente a seguito di indagini della Guardia di finanza, su incarico del P.G. presso la Corte dei conti. La Corte territoriale ha, pertanto,correttamente concluso ‒ sulla base di tali norme statali e regionali ‒ che la asserita carenza di potere di controllo in capo alla Regione Puglia era del tutto insussistente. Ed i motivi di ricorso sono inidonei a scalfire siffatta motivata e condivisibile conclusione.3.Violazione dell’art. 360, nn.3 e 4 c.p.c., nonché dell’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 104/2010 e 27, comma 1, Regolamento procedura innanzi al Consiglio di Stato, nonché l. n. 1034/1971 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti evidenziano che Vaccarelli era controinteressato quale commissario dell’Opera e doveva essere citato in sede amministrativa e poi in sede di riassunzione innanzi al giudice ordinario. 3.1La cen s ura è inammissibile . Non è, invero , stata attinta la ratio decidendi secondo cui detto commissario era «rimasto totalmente estraneo ai processi decisionali e valutativi relativi al commissariamento», di talchè il medesimo non poteva essere in alcun modo un controinteressato, non avendo i ricorrenti neppure allegato «in cosa sia consistito il comportamento antigiuridico dello stesso Vaccarelli». Sicchè la censura difetta anche di interesse. 4. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio per ciascun controricorrente. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 7 . 000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame