CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 05808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e con mezzo fraudolento. Tenuto conto che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso, con tre distinti atti di contenuto identico, gli imputati tramite il comune difensore, lamentando la violazione di legge quanto alla ritenuta presenza dell'elemento psicologico del delitto. Osservato che gli atti di ricorso sono formulati genericamente e che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. • < "\ Considerato che nel caso di specie LI ricorsq privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e ) logicamente corretta, che ha individuato la sussistenza del dolo nelle modalità consapevolmente abusive della fornitura di energia elettrica da parte dei ricorrenti, non indicauo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, risolvendosi le argomentazioni del ricorrente in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata. Osservato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore I residente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ssa v1aria Vessichelli t