Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36875/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di truffa aggravata, sostituzione di persona e falsità in titoli cambiari, commessi tra gennaio 2013 e gennaio 2014, avvinti in continuazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce il mancato rilievo officioso da parte della Corte di appello della intervenuta estinzione dei reati, per effetto della la loro maturata prescrizione prima della pronuncia che ha definito il giudizio celebrato dinanzi ad essa, è generico, posto che, tenuto conto dell'onnicomprensiva formulazione del capo 1) d'imputazione — senza alcuna indicazione della data di commissione dei singoli fatti — e della sospensione della prescrizione, verificatasi nel giudizio di merito (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7/2/2019 e dal 4/4/2019 al 2/5/2019) per 179 giorni complessivi, sarebbe stato onere del deducente lumeggiare la data predetta; infatti, è stato affermato che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Rv. 2774959); - che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al diniego di esclusione del danno patrimoniale di rilevante gravità avuto riguardo al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, è manifestamente infondato, considerato il pacifico principio di diritto secondo cui, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, Rv. 281866); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di truffa aggravata, sostituzione di persona e falsità in titoli cambiari, commessi tra gennaio 2013 e gennaio 2014, avvinti in continuazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce il mancato rilievo officioso da parte della Corte di appello della intervenuta estinzione dei reati, per effetto della la loro maturata prescrizione prima della pronuncia che ha definito il giudizio celebrato dinanzi ad essa, è generico, posto che, tenuto conto dell'onnicomprensiva formulazione del capo 1) d'imputazione — senza alcuna indicazione della data di commissione dei singoli fatti — e della sospensione della prescrizione, verificatasi nel giudizio di merito (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7/2/2019 e dal 4/4/2019 al 2/5/2019) per 179 giorni complessivi, sarebbe stato onere del deducente lumeggiare la data predetta; infatti, è stato affermato che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Rv. 2774959); - che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al diniego di esclusione del danno patrimoniale di rilevante gravità avuto riguardo al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, è manifestamente infondato, considerato il pacifico principio di diritto secondo cui, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, Rv. 281866); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re esten
Sentenza Cassazione n. 36875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris