CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3413/2018 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 luglio 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate notificò alla ricorrente l’avviso d’accertamento,con cui, relativamente all’anno d’imposta 2010, contestò alla società condotteRGN 26254/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26254/2019Numero sezionale 8024 9/2025Numero di raccolta generale 13182/2026Data pubblicazione 07/05/2026finalizzate alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti, conconseguente pretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.La società propose ricorso avverso l’atto impositivo dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Varese, che con sentenza n. 27/2017ne accolse le ragioni. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Lombardia fu a sua volta accolto consentenza n. 3413/2018.Il giudice regionale, dopo aver superato l’eccepita nullità dell’avvisod’accertamento per violazione del contraddittorio, nonché le censure sull’annod’imposta oggetto di accertamento, ha riconosciuto la fondatezza del quadroprobatorio raccolto dall’Agenzia delle entrate in merito al coinvolgimento dellasocietà nel compimento di operazioni soggettivamente fraudolente, in ragionedei rapporti tenuti con la società [OSCURATO:SOCIETA], snodo centrale dellecondotte fraudolente verificate.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso dinanzi aquesta Corte, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria,cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, degli artt. 24 e 97 Cost., nonchédegli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europeain relazione dell'Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Il giudice regionale avrebbe erroneamente negato la violazione delleregole del contraddittorio, per non aver apprezzato che l’accertamento neiconfronti della società non fosse stato preceduto da un accesso presso la suasede al fine della richiesta ed acquisizione della documentazione.Il motivo è fondato.Va premesso che in tema di verifiche fiscali, qualoraall'accesso cd. breve faccia seguito una richiesta di chiarimenti edocumentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'accertamentodeve considerarsi unitario, essendo le attività successive finalizzate allaverifica e contestazione delle irregolarità riscontrate in tale sede, conRGN 26254/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26235 4/2019Numero sezionale 8049/2025Numero di raccolta generale 13182/2026conseguente applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7,Data pubblicazione 07/05/2026della l.n. 212 del 2000 (Cass., 25 maggio 2021, n. 14315).Si è avvertito infatti che nelle verifiche fiscali, la regola in base alla qualel'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazionedell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copiadel processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di persé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'attoimpositivo emesso "ante tempus", si applica anche nel casodi accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perché ladisposizione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 nonprevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al qualecomunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, siaperché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativadell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deveessere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12 (Cass., 21novembre 2018, n. 30026; 1 giugno 2022, n. 17818).Ne discende dunque che in questi casi, ove non rispettato il terminedilatorio dei sessanta giorni tra il rilascio del processo verbale e la notificadell’atto impositivo, o quando a maggior ragione, in assenza -di per séillegittima- del rilascio del pvc, l’avviso d’accertamento sia stato notificatoprima della decorrenza del termine dilatorio dall’avvenuto accesso, l’attoimpositivo è nullo.Ebbene, nel caso di specie risulta che l’amministrazione finanziaria ebbead eseguire un accesso presso la sede della società ricorrente in data 26novembre 2015. L’avviso d’accertamento è stato notificato il 22 dicembre2015.La circostanza risulta contestata dalla difesa erariale, che insiste nelsostenere che non vi sia stato alcun accesso ma solo richiesta didocumentazione, essendo stata eseguito solo una cd. verifica a “tavolino”.A parte l’incongruenza della difesa e della stessa sentenza, che fa mostradi non apprezzare adeguatamente la circostanza che l’avviso d’accertamentoriguardava l’imposta armonizzata, così che le ragioni espresse nella pronunciaqui impugnata sul rispetto del contraddittorio non appaiono particolarmentechiare, non comprendendosi neppure bene se sia stato esaminato o meno iltema della cd. prova di resistenza, in ogni caso, è proprio la lettura dell’avvisoRGN 26254/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26254/2019Numero sezionale 8044 9/2025Numero di raccolta generale 13182/2026Data pubblicazione 07/05/2026d’accertamento che supera ogni dubbio sulla ricostruzione della vicenda. Daesso, infatti si evince che gli accertamenti nei confronti della società eranoseguiti alla esibizione della documentazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «…aseguito dell’accesso e richiesta documentazione effettuato dall’Agenzia delleentrate -D.P. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]…».Il testo inequivocamente riferisce della esecuzione quanto meno di unaccesso breve presso gli uffici della società.Il giudice, allora, non ha tenuto conto che nel caso di specie fosse palesela violazione del contraddittorio, e con esso che l’atto impositivo fosseradicalmente viziato, e per ciò stesso nullo.Il motivo va dunque accolto.L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, con i quali la società halamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54, secondocomma, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., inriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per l’erroneoriconoscimento della correttezza della pretesa impositiva, nonostante fondatasugli accertamenti eseguiti nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] (secondomotivo); la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 bis, d.P.R. n. 600/1973,nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice regionaleaveva confermato l’inversione dell’onere della prova sulla base della asseritaantieconomicità delle operazioni commerciali oggetto d’accertamento (terzomotivo); la violazione e la fasa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgv.472/1997, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perl’erroneità della sentenza in ordine alle questioni relative alla irrogazione dellesanzioni (quarto motivo).In definitiva il ricorso trova accoglimento e la sentenza va cassata.Considerate le ragioni per le quali il ricorso trova accoglimento, la causapuò essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma,c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.A tal fine deve rilevarsi che l’omesso rispetto del termine dilatorio e delcontraddittorio importa la nullità del procedimento e dello stesso avvisod’accertamento qui controverso.Va accolto in definitiva il ricorso originario della contribuente, con laconseguente declaratoria di nullità dell’avviso d’accertamento impugnato.RGN 26254/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26254/2019Numero sezionale 8054 9/2025Numero di raccolta generale 13182/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo per il processo di legittimità e per i due gradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e, decidendonel merito, accoglie il ricorso originario e dichiara la nullità dell’avvisod’accertamento T9306TA03515, oggetto del giudizio. Condanna l’Agenziadelle entrate alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano a titolo dicompetenze in favore della società nella misura di € 7.600,00 per il processodi legittimità, di € 5.000,00 per il giudizio di primo grado, di € 6.000 per ilgrado d’appello, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del15% e accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 26254/2019Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]