CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 2 in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.2452/2018 depositata il 17/04/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 34763/2018Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 14385/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]