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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 39603/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte di appello di Venezia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione del ricorrente all'autorità moldava, che ne ha chiesto la consegna per espiare la pena di mesi 7 di reclusione, non avendo egli ottemperato al pagamento della multa, inflittagli con sentenza del Tribunale di Hincesti del 22 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2014, come modificata dalla Corte di Hincesti il 24 luglio 2019, per il reato di truffa commesso nel novembre 2007.

Ne chiede l'annullamento perché la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dello Stato.Sostiene che la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. è evidente, in quanto il Grigore era stato condannato alla pena pecuniaria di 14 mila leu, corrispondenti a circa 700 euro, sicché la conversione in 7 mesi di reclusione per mancato pagamento risulta aberrante per l'enorme sproporzione esistente tra l'entità della pena originariamente inflitta e quella risultante dalla conversione.

Reputa inaccettabile il risultato, contrario al sistema di conversione previsto all'art. 135 cod. pen., a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, atteso che la pena pecuniaria non riscossa va convertita in libertà controllata ai sensi dell'art. 102 1.689/91 e solo in caso di trasgressione in misura detentiva; in ogni caso è del tutto ingiustificato il riferimento della Corte territoriale al potere di acquisto della moneta moldava.

Evidenzia peraltro, che il ricorrente ha provveduto al pagamento integrale della sanzione pecuniaria, come documentato in udienza, sicché l'adempimento anche tardivo dovrebbe determinare la cessazione automatica della sanzione sostitutiva, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 102 1.689/81, mentre non produce alcun effetto nel sistema moldavo.

Il difensore ha proposto ricorso anche avverso l'ordinanza cautelare, contestualmente emessa, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e mancanza di motivazione.

Eccepisce l'assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e, richiamato l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, che esclude ogni automatismo e ricaduta sullo status libertatis dell'estradando in caso di sentenza favorevole alla consegna, denuncia la mancanza di valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo di fuga e sulla non applicabilità di una misura attenuata.

2. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio.

3. Con memoria del 14 settembre 2022 il difensore ha ribadito i motivi, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata specie alla luce della decisione della Corte di appello di Chisinau del 4 luglio 2022 allegata, che, accogliendo l'appello proposto dal difensore del Ciobanu, ha annullato la decisione del Tribunale di Hincesti del 24 luglio 2019 e ha respinto la richiesta di conversione della multa in reclusione proposta dall'ufficiale giudiziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Come documentato dal difensore, la Corte di appello di Chisinau ha annullato la sentenza posta a base della richiesta di estradizione e, come attestato nella sentenza di questa Corte n. 30722 del 4 agosto 2022 emessa in materia cautelare, il Ministero della Giustizia aveva trasmesso la comunicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di revoca della domanda di estradizione nei confronti del Ciobanu.

Il venir meno del titolo estradizionale ha già determinato effetti immediati per il Ciobanu, ormai libero dal 4 agosto 2022, siccht è preclusa ogni pronuncia sul punto anche a fronte dell'interesse, prospettato nella memoria, all'accertamento dell'originaria illegittimità della misura cautelare al fine di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita sino a tale data.

L'intervenuta revoca della richiesta di estradizione impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per la sopravvenuta inesistenza delle condizioni di accoglimento del petitum correlato alla procedura di estradizione instaurata.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte di appello di Venezia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione del ricorrente all'autorità moldava, che ne ha chiesto la consegna per espiare la pena di mesi 7 di reclusione, non avendo egli ottemperato al pagamento della multa, inflittagli con sentenza del Tribunale di Hincesti del 22 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2014, come modificata dalla Corte di Hincesti il 24 luglio 2019, per il reato di truffa commesso nel novembre 2007. Ne chiede l'annullamento perché la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dello Stato.Sostiene che la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. è evidente, in quanto il Grigore era stato condannato alla pena pecuniaria di 14 mila leu, corrispondenti a circa 700 euro, sicché la conversione in 7 mesi di reclusione per mancato pagamento risulta aberrante per l'enorme sproporzione esistente tra l'entità della pena originariamente inflitta e quella risultante dalla conversione. Reputa inaccettabile il risultato, contrario al sistema di conversione previsto all'art. 135 cod. pen., a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, atteso che la pena pecuniaria non riscossa va convertita in libertà controllata ai sensi dell'art. 102 1.689/91 e solo in caso di trasgressione in misura detentiva; in ogni caso è del tutto ingiustificato il riferimento della Corte territoriale al potere di acquisto della moneta moldava. Evidenzia peraltro, che il ricorrente ha provveduto al pagamento integrale della sanzione pecuniaria, come documentato in udienza, sicché l'adempimento anche tardivo dovrebbe determinare la cessazione automatica della sanzione sostitutiva, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 102 1.689/81, mentre non produce alcun effetto nel sistema moldavo. Il difensore ha proposto ricorso anche avverso l'ordinanza cautelare, contestualmente emessa, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e mancanza di motivazione. Eccepisce l'assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e, richiamato l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, che esclude ogni automatismo e ricaduta sullo status libertatis dell'estradando in caso di sentenza favorevole alla consegna, denuncia la mancanza di valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo di fuga e sulla non applicabilità di una misura attenuata. 2. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio. 3. Con memoria del 14 settembre 2022 il difensore ha ribadito i motivi, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata specie alla luce della decisione della Corte di appello di Chisinau del 4 luglio 2022 allegata, che, accogliendo l'appello proposto dal difensore del Ciobanu, ha annullato la decisione del Tribunale di Hincesti del 24 luglio 2019 e ha respinto la richiesta di conversione della multa in reclusione proposta dall'ufficiale giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Come documentato dal difensore, la Corte di appello di Chisinau ha annullato la sentenza posta a base della richiesta di estradizione e, come attestato nella sentenza di questa Corte n. 30722 del 4 agosto 2022 emessa in materia cautelare, il Ministero della Giustizia aveva trasmesso la comunicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di revoca della domanda di estradizione nei confronti del Ciobanu. Il venir meno del titolo estradizionale ha già determinato effetti immediati per il Ciobanu, ormai libero dal 4 agosto 2022, siccht è preclusa ogni pronuncia sul punto anche a fronte dell'interesse, prospettato nella memoria, all'accertamento dell'originaria illegittimità della misura cautelare al fine di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita sino a tale data. L'intervenuta revoca della richiesta di estradizione impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per la sopravvenuta inesistenza delle condizioni di accoglimento del petitum correlato alla procedura di estradizione instaurata. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso
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