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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 12670/2026

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requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Palermo in funzione di giudice dellaprevenzione ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoemesso in data 27/3/2025 dal Tribunale di Palermo con il quale era stata ordinata l’esecuzionedella misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenzaper la durata di anni tre, disposta nei confronti del proposto con provvedimento del medesimoTribunale in data 21/4/2020, definitivo il 20/4/2021.2.

Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.2.1 La violazione dell’art. dell’art. 4 lett. b) d. lgs n. 159/2011 e dell’art. 24 Cost.

Lamancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 178 lett. c) cod.proc.pen.Il difensore lamenta che la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione trascurando il difettodi attualità della pericolosità sociale del proposto, essendosi limitata alla parte constatativa delgiudizio prevenzionale senza effettuare l’accertamento prognostico circa la rilevante probabilitàdi commissione di ulteriori attività criminose da parte del [OSCURATO:PERSONA].Dopo un ampio richiamo ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ilricorrente sostiene che il decreto impugnato, a fronte della condanna riportata per il delitto dicui all’art. 416-bis cod.pen., avrebbe dovuto verificare il livello di coinvolgimento nel gruppocriminoso, la perdurante operatività dello stesso e l’eventuale manifestazione di comportamentidenotanti l’abbandono di logiche criminali in precedenza condivise.

Nel caso di specie la Cortenon si è confrontata con le deduzioni difensive e in particolare con l’avvenuto ravvedimento delproposto, il cui comportamento denotava la presa di distanza dalle pregresse esperienzedelinquenziali.

Né ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la scarcerazione, aveva reperitoun’attività lavorativa ed ha svalutato il percorso riabilitativo dal medesimo effettuato durante ladetenzione così applicando in termini assoluti la presunzione di mafiosità, in contrasto con iprincipi che improntano la materia e che escludono la possibilità di desumere la pericolositàantisociali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da censure che appaiono in parte nonconsentite e in parte manifestamente infondate.

Infatti non possono trovare ingresso in questasede denunce relative a vizi di motivazione giacché in materia di misure di prevenzione il ricorsoper cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (sul perimetro della violazionedi legge Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 6, n. 21525 del18/06/2020, Mule', Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 -01) mentre le residue doglianze appaiono meramente reiterative di rilievi adeguatamentescrutinati dal decreto impugnato e disattesi con corretti argomenti giuridici.1.1 Invero la Corte territoriale ha puntualmente confutato le obiezioni difensiveconfermando il mantenimento della misura originariamente imposta al ricorrente sul rilievo deldifetto di evidenze circa la recisione dei legami con la famiglia mafiosa di Trabia, articolazioneterritoriale di “ cosa nostra” tuttora operante, della quale è stato ritenuto partecipe in strettocontatto con il capo mandamento [OSCURATO:PERSONA] e con il sodale [OSCURATO:PERSONA], riportando a taletitolo condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen.

Il decreto impugnato halegittimamente valorizzato ai fini dell’attualità della pericolosità del proposto la peculiareposizione del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del gruppo criminale d’appartenenza e il ruolo attivo svolto inseno alla compagine quali elementi fondanti l’elevato rischio di ricaduta nella commissione direati di grave allarme sociale, in perfetta aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità.Questa Corte ha, infatti, autorevolmente chiarito che nel caso in cui sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare lapresunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità siaverificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa nonsia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Sez.

U, n.111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020,Mariniello, Rv. 279306 - 01).1.2 Nella specie il provvedimento impugnato ha, inoltre, correttamente escluso che lacircostanza che il ricorrente abbia tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alladisciplina penitenziaria possa costituire evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenzao riduzione della pericolosità sociale, rilevante ai fini della revoca della misura (Sez. 6, n. 45734del 20/10/2015, Ponari, Rv. 265336 – 01; Sez. 6, n. 35279 del 25/6/2021, Bernardi, n.m; Sez.1 n. 16138 del 30/1/2025, Maranzano) al pari della ricerca di un’attività lavorativa all’atto dellaliberazione, in assenza di elementi concludenti circa l’irreversibile allontanamento dal contesto edalle logiche del sodalizio mafioso.2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Palermo in funzione di giudice dellaprevenzione ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoemesso in data 27/3/2025 dal Tribunale di Palermo con il quale era stata ordinata l’esecuzionedella misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenzaper la durata di anni tre, disposta nei confronti del proposto con provvedimento del medesimoTribunale in data 21/4/2020, definitivo il 20/4/2021.2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.2.1 La violazione dell’art. dell’art. 4 lett. b) d. lgs n. 159/2011 e dell’art. 24 Cost. Lamancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 178 lett. c) cod.proc.pen.Il difensore lamenta che la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione trascurando il difettodi attualità della pericolosità sociale del proposto, essendosi limitata alla parte constatativa delgiudizio prevenzionale senza effettuare l’accertamento prognostico circa la rilevante probabilitàdi commissione di ulteriori attività criminose da parte del [OSCURATO:PERSONA].Dopo un ampio richiamo ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ilricorrente sostiene che il decreto impugnato, a fronte della condanna riportata per il delitto dicui all’art. 416-bis cod.pen., avrebbe dovuto verificare il livello di coinvolgimento nel gruppocriminoso, la perdurante operatività dello stesso e l’eventuale manifestazione di comportamentidenotanti l’abbandono di logiche criminali in precedenza condivise. Nel caso di specie la Cortenon si è confrontata con le deduzioni difensive e in particolare con l’avvenuto ravvedimento delproposto, il cui comportamento denotava la presa di distanza dalle pregresse esperienzedelinquenziali. Né ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la scarcerazione, aveva reperitoun’attività lavorativa ed ha svalutato il percorso riabilitativo dal medesimo effettuato durante ladetenzione così applicando in termini assoluti la presunzione di mafiosità, in contrasto con iprincipi che improntano la materia e che escludono la possibilità di desumere la pericolositàantisociali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da censure che appaiono in parte nonconsentite e in parte manifestamente infondate. Infatti non possono trovare ingresso in questasede denunce relative a vizi di motivazione giacché in materia di misure di prevenzione il ricorsoper cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (sul perimetro della violazionedi legge Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 6, n. 21525 del18/06/2020, Mule', Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 -01) mentre le residue doglianze appaiono meramente reiterative di rilievi adeguatamentescrutinati dal decreto impugnato e disattesi con corretti argomenti giuridici.1.1 Invero la Corte territoriale ha puntualmente confutato le obiezioni difensiveconfermando il mantenimento della misura originariamente imposta al ricorrente sul rilievo deldifetto di evidenze circa la recisione dei legami con la famiglia mafiosa di Trabia, articolazioneterritoriale di “ cosa nostra” tuttora operante, della quale è stato ritenuto partecipe in strettocontatto con il capo mandamento [OSCURATO:PERSONA] e con il sodale [OSCURATO:PERSONA], riportando a taletitolo condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. Il decreto impugnato halegittimamente valorizzato ai fini dell’attualità della pericolosità del proposto la peculiareposizione del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del gruppo criminale d’appartenenza e il ruolo attivo svolto inseno alla compagine quali elementi fondanti l’elevato rischio di ricaduta nella commissione direati di grave allarme sociale, in perfetta aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità.Questa Corte ha, infatti, autorevolmente chiarito che nel caso in cui sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare lapresunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità siaverificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa nonsia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Sez. U, n.111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020,Mariniello, Rv. 279306 - 01).1.2 Nella specie il provvedimento impugnato ha, inoltre, correttamente escluso che lacircostanza che il ricorrente abbia tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alladisciplina penitenziaria possa costituire evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenzao riduzione della pericolosità sociale, rilevante ai fini della revoca della misura (Sez. 6, n. 45734del 20/10/2015, Ponari, Rv. 265336 – 01; Sez. 6, n. 35279 del 25/6/2021, Bernardi, n.m; Sez.1 n. 16138 del 30/1/2025, Maranzano) al pari della ricerca di un’attività lavorativa all’atto dellaliberazione, in assenza di elementi concludenti circa l’irreversibile allontanamento dal contesto edalle logiche del sodalizio mafioso.2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]