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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25343/2026

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esentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata diTaranto n. 482/2023 depositata il 21/11/2023;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12171/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 25343/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata diTaranto n. 482/2023 depositata il 21/11/2023;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12171/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 25343/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25343/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris