CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 46254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta dall'indagata [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal PM presso il Tribunale di Civitavecchia il 13.5.2022, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 17.5.2022, in relazione al reato di indebita compensazione fiscale mediante indicazione di crediti inesistenti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legittimità del sequestro del conto corrente intestato alla Associazione [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al reato. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse interesse a chiedere l'annullamento del sequestro, in quanto dalla lettura degli atti depositati dalla difesa emergeva che la richiesta di riesame era stata avanzata dalla predetta, unica persona fisica a tanto legittimata in quanto amministratore della Onlus; inoltre, il decreto di sequestro andava annullato perché giustificato solo dalla circostanza che l'indagata era munita di delega ad operare sul conto intestato alla Onlus, in diretto di ulteriori elementi di fatto che ne dimostrassero la effettiva disponibilità in capo alla Fiocco; infine la Fiocco aveva dimostrato che le somme prelevate avevano una precisa destinazione perché dovevano essere devolute a favore di un'altra onlus la cooperativa umanista Marza coop. soc. a r.l. Il difensore della ricorrente ha depositato ulteriore ricorso con motivi nuovi, nel quale ha dedotto la violazione dell'ad. 321 cod. proc.pen. per omessa motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora, fatto coincidere dal Giudice per le indagini preliminari con il carattere obbligatorio della confisca; il Tribunale non avrebbe potuto integrare il provvedimento genetico argomentato in ordine alla sussistenza del periculum ma limitarsi a prendere atto della omessa motivazione ed annullare il provvedimento cli sequestro. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, che il motivo di riesame, relativo al sequestro preventivo disposto nei confronti dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], era stata proposto nell'interesse dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] e non dalla predetta associazione, quale terza estranea al reato. Ha, pertanto, correttamente, rilevato l'inammissibilità della doglianza per difetto di interesse all'impugnazione. Va ricordato che la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione; oltre alla legittimazione, deve sussistere anche l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali»: infatti, l'interesse all'impugnazione è un requisito generale per tutte le impugnazioni, anche quelle c:autelari (cfr. in tal senso, fra le tante, Sez. 3, sentenza n. 9947 del 20/01/2016). Secondo il costante orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, in motivazione) l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del riesame reale, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. E, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'imputato o l'indagato - che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro - intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez.5 n.22231 del 17/03/2017,Rv.270132;Sez.3, n.35072 del 12/04/2016, Rv.267672;Sez 5, n.20118 del 20/04/2015, Rv.263799;Sez.1,n.15998 del 28/02/2014, Rv 259601 Sez.5,n.10205 del 18/01/2013, Rv.255225; Sez. 3, n. 10977 del 27/01/2010, Rv. 246344; Rv.259412; Sez.1, n.13037 del 18/02/2009, Rv.243554). Né colgono nel segno le deduzioni difensive che si concentrano sul fatto che l'indagata era, comunque, amministratore della Onlus, e, quindi, legittimata ad agire per l'associazione, vantando un concreto interesse alla restituzione di quanto in sequestro. Tale qualità ed il relativo interesse alla restituzione non erano, invero, elementi prospettati nell'istanza di riesame, del resto avanzata in proprio, così come avvenuto con in presente ricorso, e non quale legale rappresentante della persona giuridica. Ed è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568 comma 4 e 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. Nei procedimenti reali, infatti, la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. 3. Il corretto rilievo del difetto di interesse, avente carattere preliminare, assorbe ogni ulteriore censura proposta. 4. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell