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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27507/2026

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16 aprile 1999; avverso la ordinanza n. 390/25 della Corte di appello di Bologna del 19 ottobre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con ordinanza predibattimentale pronunziata in data 19 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale, il precedente 12 gennaio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva dichiarato la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, così riqualificata la originaria imputazione che faceva, invece, riferimento all'art. 73, comma 4, del citato dPR n. 309 del 1990, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Con la citata ordinanza la Corte territoriale felsinea ha rilevato che nell'atto di appello presentato dal ricorrente non vi era menzione di alcuna elezione di domicilio, né allegata a tale atto né individuata nella sua precisa collocazione nel fascicolo processuale; applicato, pertanto, l'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. nel testo vigente al momento della proposizione dell'appello presentato dall'imputato, ha dichiarato la inammissibilità del gravame.

Avverso detto provvedimento è insorto, ausiliato dal proprio difensore fiduciario, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo la inosservanza delle disposizioni processuali, si tratta appunto, dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, che, secondo la interpretazione che di esso deve essere data coerentemente con quanto disposto da questa Corte a Sezioni unite penali con la sentenza n. 13808 del 2025, prescrivono la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello solo nel caso in cui la elezione o dichiarazione di domicilio non solo non sia allegata all'atto introduttivo del gravame ma neppure sia espressamente richiamata, ove precedentemente rilasciata, in esso e ne sia indicata la collocazione nel fascicolo processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile.

Deve, preliminarmente, ribadirsi la irrilevanza rispetto alla presente decisione della avvenuta abrogazione del comma 1 -ter dell'art. 581 cod. proc. pen. - il quale (a sua volta inserito nel tessuto normativo tramite la novellazione codicistica operata a seguito del dlgs n. 150 del 2022), appunto, prescriveva, a pena di inammissibilità del gravame, che unitamente all'atto di impugnazione costituisse onere delle parti private quello di depositare la 2dichiarazione o elezione di domicilio - intervenuta a seguito della entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 2024; come, infatti, questa Corte ha stabilito, la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in vigore sino al 24 agosto 2024, continua ad applicarsi, pur dopo la abrogazione dello stesso, alle impugnazioni presentate durante la fase della sua vigenza (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13808, rv 287855-01).

Poiché nel caso che interessa il gravame del [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato il 26 maggio 2023, indubbio è che la sua ammissibilità sia governata, fra l'altro, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ancorché tale norma sia ad oggi non più vigente.

Precisato quanto sopra si osserva che, effettivamente con la medesima sentenza citata le Sezioni unite di questa Corte, all'evidente fine di mitigare il rigore della citata disposizione processuale - e dando di essa una ragionevole lettura siccome di norma finalizzata non ad imporre, peraltro a pena di inammissibilità del gravame, un inutile incombente alle parti private ma a rendere effettivamente più agevoli le notificazioni necessarie per la corretta instaurazione del contraddittorio in fase di appello e per il suo regolare mantenimento nel corso del relativo giudizio, attraverso il facile reperimento della indicazione del luogo attuale dove eseguirle - hanno, altresì, stabilito che la elezionie o dichiarazione di domicilio allegata all'atto di appello è surrogabile attraverso il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazionjto elezione di domicilio ed alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo tale da rendere parimenti immediata ed inequivoca la individuazione del luogo in cui eseguire le notificazioni (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13808, rv 287855-02).

Siffatta interpretati° mitior presuppone, tuttavia, che l'atto di appello contenga, ove non vi sia allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, la espressa e precisa indicazione avente ad oggetto la esistenza di un precedente atto avente analogo contenuto e la sua puntuale collocazione nell'ambito del preesistente fascicolo processuale.

Poiché nel caso di specie siffatta indicazione non è emersa a seguito dell'esame dell'atto di impugnazione a suo tempo presentato dalla difesa dell'attuale ricorrente - atto al quale la natura schiettamente processuale sia della decisione presa dalla Corte di appello che del motivo di impugnazione ora proposto di fronte a questa Corte di legittimità ha adesso consentito 3l'accesso - il ricorso ora esaminato deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo di doglianza con esso agitato.

Alla predetta pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Giovanni LIBERATI) CORTE SUPREMA N CASSAZIONE 35 [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria LUG, 2026 oggi, 2 2 01 F unto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 aprile 1999; avverso la ordinanza n. 390/25 della Corte di appello di Bologna del 19 ottobre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con ordinanza predibattimentale pronunziata in data 19 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale, il precedente 12 gennaio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva dichiarato la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, così riqualificata la originaria imputazione che faceva, invece, riferimento all'art. 73, comma 4, del citato dPR n. 309 del 1990, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con la citata ordinanza la Corte territoriale felsinea ha rilevato che nell'atto di appello presentato dal ricorrente non vi era menzione di alcuna elezione di domicilio, né allegata a tale atto né individuata nella sua precisa collocazione nel fascicolo processuale; applicato, pertanto, l'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. nel testo vigente al momento della proposizione dell'appello presentato dall'imputato, ha dichiarato la inammissibilità del gravame. Avverso detto provvedimento è insorto, ausiliato dal proprio difensore fiduciario, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo la inosservanza delle disposizioni processuali, si tratta appunto, dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, che, secondo la interpretazione che di esso deve essere data coerentemente con quanto disposto da questa Corte a Sezioni unite penali con la sentenza n. 13808 del 2025, prescrivono la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello solo nel caso in cui la elezione o dichiarazione di domicilio non solo non sia allegata all'atto introduttivo del gravame ma neppure sia espressamente richiamata, ove precedentemente rilasciata, in esso e ne sia indicata la collocazione nel fascicolo processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile. Deve, preliminarmente, ribadirsi la irrilevanza rispetto alla presente decisione della avvenuta abrogazione del comma 1 -ter dell'art. 581 cod. proc. pen. - il quale (a sua volta inserito nel tessuto normativo tramite la novellazione codicistica operata a seguito del dlgs n. 150 del 2022), appunto, prescriveva, a pena di inammissibilità del gravame, che unitamente all'atto di impugnazione costituisse onere delle parti private quello di depositare la 2dichiarazione o elezione di domicilio - intervenuta a seguito della entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 2024; come, infatti, questa Corte ha stabilito, la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in vigore sino al 24 agosto 2024, continua ad applicarsi, pur dopo la abrogazione dello stesso, alle impugnazioni presentate durante la fase della sua vigenza (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13808, rv 287855-01). Poiché nel caso che interessa il gravame del [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato il 26 maggio 2023, indubbio è che la sua ammissibilità sia governata, fra l'altro, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ancorché tale norma sia ad oggi non più vigente. Precisato quanto sopra si osserva che, effettivamente con la medesima sentenza citata le Sezioni unite di questa Corte, all'evidente fine di mitigare il rigore della citata disposizione processuale - e dando di essa una ragionevole lettura siccome di norma finalizzata non ad imporre, peraltro a pena di inammissibilità del gravame, un inutile incombente alle parti private ma a rendere effettivamente più agevoli le notificazioni necessarie per la corretta instaurazione del contraddittorio in fase di appello e per il suo regolare mantenimento nel corso del relativo giudizio, attraverso il facile reperimento della indicazione del luogo attuale dove eseguirle - hanno, altresì, stabilito che la elezionie o dichiarazione di domicilio allegata all'atto di appello è surrogabile attraverso il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazionjto elezione di domicilio ed alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo tale da rendere parimenti immediata ed inequivoca la individuazione del luogo in cui eseguire le notificazioni (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13808, rv 287855-02). Siffatta interpretati° mitior presuppone, tuttavia, che l'atto di appello contenga, ove non vi sia allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, la espressa e precisa indicazione avente ad oggetto la esistenza di un precedente atto avente analogo contenuto e la sua puntuale collocazione nell'ambito del preesistente fascicolo processuale. Poiché nel caso di specie siffatta indicazione non è emersa a seguito dell'esame dell'atto di impugnazione a suo tempo presentato dalla difesa dell'attuale ricorrente - atto al quale la natura schiettamente processuale sia della decisione presa dalla Corte di appello che del motivo di impugnazione ora proposto di fronte a questa Corte di legittimità ha adesso consentito 3l'accesso - il ricorso ora esaminato deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo di doglianza con esso agitato. Alla predetta pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Giovanni LIBERATI) CORTE SUPREMA N CASSAZIONE 35 [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria LUG, 2026 oggi, 2 2 01 F unto
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