CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 14253/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12781/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].FA. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge; -ricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale delle MILIZIE n. 2, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , domiciliato digitalmente per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),domiciliato digitalmente per legge; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via LOMBARDIA n. 23/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge; -controricorrente - nonchécontro STATO DELLA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMAalla piazza VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende,domiciliato digitalmente per legge; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA alla via G.B. TIEPOLO N. 4, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , domiciliato digitalmente per legge; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),domiciliato digitalmente per legge ; R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA dellaCORTE d’APPELLO di ROMA n.2353/2023 depositata il 30/03/2023. R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle udito il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del S ostituto P rocuratore [OSCURATO:PERSONA] S oldi , che ha concluso , riporta ndo si alla memoria depositata, per l’accoglimento dei ricorsi per tutte le censure indicate; sentiti gli A vv ocati C inzia C onti, Michele M ardegan, difensori del ricorrente Co.Fa. C onsorzio F abbricanti s.r.l. in liquidazione , che hanno chiesto l ’ accoglimento del ricorso, riportandosi agli atti depositati; sentito l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di difensore della ricorrente immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che si riporta agli atti depositati chiedendo l’ accoglimento del ricorso anche alla luce delle precisazioni svolte dal P.G. nella illustrazione delle memoriee l’[OSCURATO:PERSONA] , per delega in atti dell ’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta agli atti depositati ed in particolare alla memoriascritta per [OSCURATO:SOCIETA].; sentito l’Avvocato M arco G uilizzoni difensore de l controricorrent e Stato della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto dei ricorsi; sentito l ’ [OSCURATO:PERSONA] S pinelli G iordano difensore del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Credits.p . a . , che si riporta agli atti e ha chiesto il rigetto dei ricorsi; sentiti gli AvvocatiGiuseppe Barreca , Tommaso P roto, difensori del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]s.p.a . , che hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; sentito l’AvvocatoLuca Bruno per delega dell’ Avvocato S ergio G reco difensore dellacontroricorrente BNL s . p . a . , che ha chiesto il rigetto del ricorso, aderendo alle conclusioni resedagli altri controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorrono, con due distinti ricorsi, affidati R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle rispettivamente a dieci e a tredici motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2353 del 30/03/2023,che ha rigettato le loro impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 15369 del 2020, che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dallo Stato della [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la statuizione di non pignorabilità delle somme esistenti su conti correnti ad esso intestatipresso la B anca N azionale del Lavoro, la Banca UBAE e la banca [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]., la Banca UBAE, la [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. ha pure depositato unico controricorso con cui dichiara di essersi costituita in giudizio al fine di garantire l’integrità del contraddittorio. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i ricorsi. Entrambe le società ricorrenti, lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono procedibili, risultando ritualmente prodotta, dal la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA].,la copia notificata della sentenza impugnata, secondo la previsione di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. I ricorsi risultano essere stati ritualmente notificati anche ad [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati in questa fase di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha assunto formale posizione di controricorrente, aderendo in concreto alle censure proposte nei ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA]. e di Immobiliare sacco S.r.l. e si è rimessa alla decisione di questa [OSCURATO:SOCIETA]. ha assunto veste di mera litisconsorte processuale, in quanto il procedimento di accertamento dell’obbligo R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle del terzo non la riguarda direttamente, poiché i conti pignorati e rispetto ai quali lo Stato della [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’impignorabilità sono accesi presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. I motivi proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sono i seguenti. I. Violazione e(o) falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma Cost., nonché dell’art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, e dell ’ art.118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma contraddittoriamente dapprima (a pag. 7) che in tema di immunità dall’esecuzione dei beni dello Stato estero “l’onere della prova della destinazione delle somme a finalità pubblicistiche… incombe sullo Stato che abbia eccepito l’impignorabilità”e, poi (a pag. 9) , che “non occorre procedere alla verifica delle modalità di compimento delle singole operazioni effettuate sui conti in esame”. II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, e dell ’ art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma contraddittoriamente (a pag. 8-9) che “l’onere della prova dell’impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti appare soddisfatto in ragione della destinazione impressa dall’Ambasciata dello Stato della [OSCURATO:PERSONA] mediante l’intestazione dei conti correnti, che risultano destinati a “Sezione Sanitaria”, “Cure mediche bambini”, “Ass. Feriti”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “Ambasciata di [OSCURATO:PERSONA] studenti” e poi accoglie l’opposizione in relazione al conto corrente acceso presso UBAE n. 4125197-98 che non riporta alcuna intestazione. III. Violazione e(o) falsa applicazione dell ’ art. 10 C ost ituzione e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che l’intestazione dei conti correnti a “Sezione Sanitaria”, “cure mediche bambini”, Ass. R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “Ambasciata di [OSCURATO:PERSONA]” soddisfi la prova in ordine all’esercizio del potere iure imperii dello Stato estero. IV. Violazione e ( o ) falsa applicazione dell ’ art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata fonda la propria motivazione sull’interpretazione di norme di legge e di trattati internazionali non applicabili alla vicenda oggetto del giudizio, siccome entrate in vigore successivamente all’inizio dell’esecuzione (art. 19 bis del d.l . n. 132/14) oppure non ancora entrate in vigore (Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004). V. Violazione e ( o ) falsa applicazione dell ’ art. 2915 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, nell’invocare il disposto dell’art. 19 bis del d.l . n. 132del 2014, omette di considerare l’inefficacia verso il creditore procedente e i creditori intervenuti dei vincoli di indisponibilità privi di data certa anteriore al pignoramento. VI. Violazione e(o) falsa applicazione dell ’ art. 19 bis del d.l . n. 132 del 14, in relazione all ’ art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., nonché degli artt. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che l’art. 19bis del d.l. n. 132 del 14 “rimette in sostanza alla dichiarazione del capo della rappresentanza in Italia la destinazione delle somme al soddisfacimento di finalità pubblicistiche”, obliando che il comma 2 della norma prevede espressamente che “effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate”. VII. Omesso esame, da parte della Corte d’Appello, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nella parte in cui R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle la sentenza impugnata omette di valutare l’effettiva destinazione iure imperii delle somme transitate sui c.c. n. 4124143/98, 4125197/98, 78122414/97, 4124153/98, 4124154/98, 4124148/98, 4124152/98, 4124142/98, 4124147/98 pignorati presso UBAE, come indicate a pag. 23 dell’atto di citazione in appello notificato da Sacco e dettagliate nel doc. 8 depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel primo grado di giudizio, affermando alle pagg. 8-9 che “l’onere della prova dell’impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti appare soddisfatto in ragione della destinazione impressa dall’Ambasciata dello Stato della [OSCURATO:PERSONA] mediante l’intestazione dei conti correnti”. VIII. Violazione e ( o ) falsa applicazione dell ’ art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 132, secondo comma,n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha completamente omesso di esaminare il terzo motivo di impugnazione esposto a pag. 24 dell’atto di appello di Sacco, relativo al mancato esame, da parte della sentenza di primo grado, dei movimenti presenti sul c/c n. 3798 acceso presso BNL, nonostante lo stesso fosse privo di intestazione. IX. Violazione e ( o ) falsa applicazione dell ’ art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha completamente omesso di esaminare il quarto motivo di impugnazione esposto alle pagg. 25-26 dell’atto di appello di Sacco, relativo alla pignorabilità del c/c n. 3799 acceso presso BNL per l’accertata presenza nei relativi estratti conto di assegni e bonifici privi di causale e beneficiario, nonostante il conto fosse privo di intestazione. [OSCURATO:SOCIETA] ( o ) falsa applicazione dell ’ art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha completamente omesso di esaminare il quinto motivo di impugnazione esposto alle pagg. 26-29 dell’atto di R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle appello di Sacco, relativo all’inidoneità dei movimenti in entrata sul c/c n. 3799 acceso presso BNL (privo di intestazione) a giustificarne l’impignorabilità, nonché al fatto che il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell’Ambasciata non soddisfa di per sé esigenze pubblicistiche. I motivi del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione sono i seguenti. I. Nullità della sentenza per motivazione apparente , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte territoriale ha del tutto supposto l’esistenza di un vuoto normativo in ordine alla fattispecie per poi ricorrere a fonti normative dalla stessa Corte ritenute per ragioni cronologiche e di successione e entrata in vigore della legge nel tempo, non applicabili alla fattispecie (cfr. sentenza appello, pag. 7). II.Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale, muovendo dal suddetto immotivato assunto, ha ritenuto di dover/poter ricercare nelle “…fonti di futura applicazione…” il criterio di giudizio da utilizzare “…in ordine all’onere della prova che grava sullo Stato straniero.” (cfr. sentenza appello, pag. 7); ciò in violazione delle norme indicate in rubrica. III. Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., sotto lo specifico profilo del ricorso a fonti di futura applicazione. La sentenza di secondo grado è di per sé censurabile là dove ha ritenuto di desumere princìpi giuridici da una lex posterior. IV. Nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, perplessa ed intrinsecamente contraddittoria, per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili, in punto di applicazione di norme non vigenti ratione temporis, per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.La Corte ha, di fatto, basato R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle la decisione della fattispecie facendo applicazione di norme (segnatamente, l’art. 19 bis, d.l. n. 132 del 2014) delle quali lo stesso Giudice, nel medesimo contesto logico-fattuale, ha escluso l’applicabilità. V.Violazione e falsa applicazione (errata individuazione) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dei principi (in ipotesi) desumibili dall’art. 19 bis, d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014. Ferme le censure cui presta il fianco l ’ iter motivazionale della sentenza, la Corte territoriale, nella propria ricostruzione giuridica, ha del tutto omesso di considerare la portata garantista e limitativa del comma 2 dell’art. 19 bisda essa citato. VI.Violazione e falsa applicazione ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.dell’art. 12 disp. prel. c.c., sotto l’ulteriore profilo relativo al criterio interpretativo adottato per l’individuazione dei principi applicabili ed applicati al caso di specie. L ’ aver limitato l’indagine circa le fonti normative e nello specifico l’esame dell’art. 19 biscitato al solo primo comma evidenzia una specifica violazione del canone interpretativo posto dall’art. 12 delle preleggi. VII. Violazione e falsa applicazione (in concreto) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.dei principi effettivamente desumibili dall’art. 19 bis, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014 . Il fatto che il g iudice d ’ a ppello si sia arrestato ad una lettura interpretativa monca dell’art. 19 bis ha determinato la assurda conseguenza della ritenuta sufficienza della intestazione dei conti correnti (peraltro, non di tutti, perché non tutti recavano una intestazione presuntivamente qualificante ai fini della ritenuta impignorabilità delle provviste. VIII.Nullità della sentenza per motivazione apparente e, almeno in parte, graficamente assente, in punto di intestazione dei conti correntiai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte ha del tutto omesso di motivare circa la ragione per cui il criterio R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle interpretativo e di giudizio utilizzato con riferimento alla ritenuta sufficienza delle intestazioni dei conti correnti – intestazione apoditticamente attribuita ad una specifica indicazione data dall’Ambasciata alla Banca – dovrebbe valere anche per i conti correnti privi di intestazione. IX. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello 3 e 4 in violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Malgrado fosse già stata oggetto di esposizione in primo grado i Giudici di merito hanno, in entrambi i gradi di giudizio, omesso di dare conto delle censure formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] falsa applicazione ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alla dedotta assenza assoluta di una qualche intestazione di taluni conti correnti.La Corte territoriale (così come aveva fatto il Tribunale) a fronte della premessa circa la rilevanza determinante della intestazione dei conti correnti, non ha dato alcuna rilevanza uguale ma contraria ai conti privi di intestazione; ciò in palese violazione dell’obbligo di giudicare sulla base delle risultanze agli atti e delle allegazioni delle Parti. XI.Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c. per motivazione apparente ed obbiettivamente incomprensibile in punto di destinazione delle somme depositate nei conti correnti.La Corte d’Appello ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il convincimento circa la impignorabilità dei conti correnti, ovvero, concertezza, non ha fornito indicazioni sufficienti al riguardo; ciò in riferimento alla effettiva destinazione dei fondi. XII. Nullità della sentenza per motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e intrinsecamente contraddittoria, per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili, in punto di esposizione del procedimento logico-giuridico seguito circa l’effettivo R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle utilizzo dei conti correnti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza di secondo grado è viziata là dove immotivatamente afferma che “…non occorre procedere alla verifica delle modalità di compimento delle singole operazioni…” (cfr. sentenza, penultima pagina). XIII.Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello 2, 4 e 5, in relazione alla presenza di prove contrarie con elementi positivi idonei a prevalere sulla destinazione presuntivamente desumibile dall’intestazione di alcuni conti correnti, escludendone l’impignorabilità, in riferimento all’art 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Non risulta essere stata concretamente scrutinata dal Giudice d’Appello –benché oggetto di censura - la doglianza riguardante l ’ insuffic ienza del criterio di prevalenza sul quale il Tribunale aveva basato l’opzione sulla impignorabilità totale dei conti correnti acquisiti a seguito dell’esperito accertamento degli obblighi delle banche terze pignorate. Per l’evidente loro priorità logica, vanno esaminati dapprima il quarto e il quinto motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. , tra loro congiuntamente, in quanto strettamente connessi. I due motivi sono fondati. Infatti, la Corte d ’ appello di Roma ritenuto applicabile al pignoramento presso terzi effettuato dai creditori procedenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ora entrambe in liquidazione, al fine di affermare l’impignorabilità delle somme, delle disposizioni normative non ancora applicabili al m omento della notifi ca del pignoramento, risalente all’anno 2013, posto che l’art. 19 bisdel d.l. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10/11/2014, non poteva, per evidenti ragioni di ordine temporale, essereentrato in vigore nell’anno 2013 e la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004 parimenti, posto che non risultava, alla data R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle del pignoramento,essere stata ratificata da un numero adeguato di Stati. La sentenza della Corte d’appello ha, pertanto, violato l’art. 11, primo comma, delle preleggi che prevede che la legge dispone per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. La Corte ha, inoltre, ritenuto adeguata, ai fini della sussistenza dell’impignorabilità dei conti, la mera intestazione degli stessi, senza che vi fosse alcun concreto elemento, di carattere documentale come peraltro richiesto dalla stessa fonte normativa che essa ha ritenuto di poter applicare in una sorta di analogia preventiva, ossia l’art. 19 bisdel d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ossia la preventiva, rispetto al pignoramento, destinazione delle somme , operata da un rappresentante qualificato dello Stato estero. Né, poi, la medesima disciplina è stata applicata per intero, non essendo stato verificato il rispetto del divieto posto dal secondo comma, a norma del quale, evidentemente al fine della stessa operatività del vincolo di indisponibilità e impignorabilità, è necessario che su quei conti, effettuate le comunicazioni di cui al precedente comma uno, non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono state vincolate. Tale condizione è ricavabile dalle normative già vigenti in tema di impignorabilità di somme e crediti di enti locali e, in generale, pubblici, ma pure dai non infrequenti interventi additivi della Corte costituzionale per conformare la relativa disciplina ai principi posti dagli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale. Risultanofondati, in parte per analoghe ragioni, i motivi secondo e terzo, nonché il settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia pure con emenda dal -non pertinente, ma al contempo irrilevante - riferimento al n. 1 dell’art. 360 c.p.c. La Corte territoriale ha, invero, ritenuto sussistente un vuoto normativo, ma, al fine di ovviare all ’ assenza, peraltro soltanto R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle asserita, di una normativa applicabile, non ha valutato adeguatamente se vi fossero fonti interne, anche di derivazione internazionale, applicabili nella specie in forza dell’art. 10 della Costituzione, ossia operant i nel nostro ordinamento qual i norm e internazionaliconsuetudinarie ; ed ha poi fatto riferimento a testi di legge non ancora entrati in vigore al momento dell’instaurazione del procedimento esecutivo, ossia alla notifica del pignoramento presso terzi (per una ricostruzione completa della tematica dell ’ immunità degli Stati esteri, con riferimento non alle procedure esecutive ma alla giurisdizione in generale, si veda, in sede di regolamento di giurisdizione,Sez. U n. 16136 del 2024 del 11/06/202 4 Rv. 671735 -01) . La Corte territoriale, su questa già di per sé sola non corretta premessa, ha affermato apoditticamente che vi fosse un vuoto normativo, senza in alcun modo indicare se,in materia, una cornice normativa, sulla base dei principi generali dell ’ ordinamento direttamente derivanti dalle norme della Costituzione ein forza delle disposizioni di legge vigenti al momento della notifica del pignoramento, potesse comunque essere individuata.È opportuno, sul punto, evidenziare che l’art. 12, secondo comma, delle preleggi prevede che ai fini dell’analogia «si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» , cosicché da detta previsione non può farsi derivare la legittimità del riferimento a testi normativi, nazionali o sovranazionali, non ancora entrati in vigore al momento in cui la fattispecie concreta si è realizzata o comunque era in corso di realizzazione. Al contrario, conformemente a quanto argomentato dal Pubblico Ministero, va data continuità alle conclusioni raggiunte da questa Corte sul punto ed integranti diritto vivente, secondo le quali, in particolare, nell’assetto normativo antecedente alla entrata in vigore della legge n. 212 del 2014, la prova relativa all’impignorabilità dei R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle benidi cui sia predicabile la concreta destina zione all ’ esercizio delle funzioni propriamente sovrane degli Stati stranieri (Corte cost. n. 329 del 2/07/1992; a vario titolo e a contrario: Cass. n. 2502 del 25/05/1989 Rv. 462849 - 01 ; Cass. n. 5888 del 01/07/1997 (Rv. 505622; Cass. n. 27044 del 13/11/2008 (Rv. 605246 - 01 ) deve esseredata da chi intenda avvalersi dell’impignorabilità e, quindi , da questi ultimi (Cass. n. 2041 del 2010). In questo contesto, il vizio della sentenza impugnata consiste nell’avere ritenuto sufficiente e adeguata, al fine di escluderne del tutto la pignorabilità, in quanto destinati al soddisfacimento delle funzioni inerenti la sovranità dello Stato ossia cd iure imperii,lamera intestazione dei conti, oltretutto neppure verificata con riferimento ad ognuno di quelli, senza farsi carico di interrogarsi sul se la sola intestazione potesse da sola dare quella prova di effettiva destinazione alle funzioni strettamente statuali delle somme riversate ed utilizzate su ciascuno dei conti pignorati, in difetto dell’ulteriore verifica che le movimentazioni di questi ultimi risultassero coerenti con le intestazionie che fossero state rispettate pure tutte le altre condizioni per l’operatività della dedotta impignorabilità (tra le quali, giova ricordarlo, il diritto interno prima e poi quello relativo alla fattispecie, entrato in vigore in tempo successivo ai fatti, esige anche la prova della non effettuazione di pagamenti per causali diverse da quelle riconoscibili come connesse all’esercizio dello ius imperii). Neppure può tralasciarsi il rilievo per il quale la tesi della Corte territoriale non sarebbe corretta in punto di diritto neppure ritenendo applicabile l’art. 19 bisdel d.l. n. 192 del 2014 convertito nella legge n. 212 del 2014, atteso che esso in ogni caso prevede l’impignorabilità delle «somme ….depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei predetti soggetti»,poiché nella specie nessuna specifica dichiarazione risulta essere statapreventivamente resa dai soggetti identificabili in base a detta previsione, oltre quella di mera intestazione dei conti. Questa Corte ha, peraltro, già escluso, con riferimento a una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo emanato nei confronti dello Stato della [OSCURATO:PERSONA],che anche la destinazione di somme al pagamento delle prestazioni rese dauna struttura sanitaria privata in favore di cittadini libici curati in Italia potesse essere rientrante nell’ambito delle funzioni svolte iure imperii (così in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, Sez. U n. 25045 del 16/09/2021, in motivazione), tradizionalmente - ed in forza di un tenace principio di diritto internazionale consuetudinario - esentate dalla giurisdizione dello Stato ospitante. I motivi quarto e quinto del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e i motivi secondo, terzo e settimo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione sono pertanto accolti. Tutti gli altri motivi sono assorbiti, riguardando a vario titolo questioni logicamente successive o dipendenti dalla risoluzione di quella così qui definita. La gravata sentenza va, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame sulla base del seguente principio: «nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 19 bisdel d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014 , ai fini dell’impignorabilità in Italia del conto corrente di uno Stato estero R.g. n. 28211 del 2022; U.P. 26/03/2025; estensore: C. Valle non è sufficiente la sola intestazione del conto,ma è necessario che la destinazione delle somme di cui al conto stesso sia espressamente effettuata, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, all’esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato estero e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione». Al giudice del rinvio è demandato, altresì, di provvedere alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed il secondo, il terzo e il settimo motivo del ricorso della Sacco immobiliare S.r.l. in liquidazione , assorbit i i restantidi ognuno d ei