Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10353/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato-Numero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026relativamente alla ordinanza di Corte Suprema di Cassazione n.32400/2023, depositata il 22 novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. - Con ordinanza n. 32400, depositata il 22 novembre 2023,in riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 5707/2022, la SupremaCorte disponeva la cessazione della materia del contendere.2. - Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto disporsila correzione materiale della ordinanza con riferimento al numero inessa indicato della sentenza impugnata, sostituendo alla pagina n.2 la locuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21".RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso è fondato.Nella ordinanza n. 32400 del 22/11/2023 è stato indicato chela sentenza oggetto di ricorso era la n. 307/04/2021 dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.In realtà, come si evince dal ricorso per cassazione dicontroparte, nonché dal controricorso presentato dall’Agenzia, lasentenza impugnata col ricorso per cassazione era la n. 963/04/21della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.2. - Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 lalocuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21"nell’ordinanza n. 32400 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 5707/2022.Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, inragione della speciale natura del procedimento di correzione deglierrori materiali, in cui non è possibile individuare una partevittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizioneNumero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’intimata (v.

Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n.12184/2020; n. 12739/2024).

P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art.391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 dell’ordinanza di questaCorte n. 32400/2023, pubblicata il 22/11/2023, la locuzione "n.307/04/21" con la seguente " n. 963/04/21".Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies,comma 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre2025.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato-Numero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026relativamente alla ordinanza di Corte Suprema di Cassazione n.32400/2023, depositata il 22 novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. - Con ordinanza n. 32400, depositata il 22 novembre 2023,in riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 5707/2022, la SupremaCorte disponeva la cessazione della materia del contendere.2. - Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto disporsila correzione materiale della ordinanza con riferimento al numero inessa indicato della sentenza impugnata, sostituendo alla pagina n.2 la locuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21".RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso è fondato.Nella ordinanza n. 32400 del 22/11/2023 è stato indicato chela sentenza oggetto di ricorso era la n. 307/04/2021 dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.In realtà, come si evince dal ricorso per cassazione dicontroparte, nonché dal controricorso presentato dall’Agenzia, lasentenza impugnata col ricorso per cassazione era la n. 963/04/21della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.2. - Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 lalocuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21"nell’ordinanza n. 32400 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 5707/2022.Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, inragione della speciale natura del procedimento di correzione deglierrori materiali, in cui non è possibile individuare una partevittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizioneNumero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’intimata (v. Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n.12184/2020; n. 12739/2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art.391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 dell’ordinanza di questaCorte n. 32400/2023, pubblicata il 22/11/2023, la locuzione "n.307/04/21" con la seguente " n. 963/04/21".Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies,comma 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre2025.Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 10353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris