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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31096/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16189/2023 - Rel.

Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento di un falso grossolano e, infine, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16189/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento di un falso grossolano e, infine, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lug
Sentenza Cassazione n. 31096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris