CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30864/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 49,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentee ricorrente successivo- contro Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, elettivamente domiciliato in Roma,Via A. Baiamonti 25; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Procura Regionale della Corte dei Conti presso l a Sezione Giurisdizionale p er l'EmiliaRomagna; -intimati - avverso la sentenza n. 197/2021 della [OSCURATO:PERSONA] -I [OSCURATO:PERSONA] D’ [OSCURATO:PERSONA] - R OMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLEONE [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] (Sindaco del Comune di Correggio), [OSCURATO:PERSONA] (direttore generale del Comune e amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] (vicesindaco), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (assessori), nonché da [OSCURATO:PERSONA] (dirigente comunale) avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna di condanna dei predetti per danno erariale. La pretesa nasceva da esborsi sostenuti dal Comune di Correggio per adempiere ad obblighi assunti dal Comune medesimo con lettere di patronage nei confronti di banche creditrici per mutui accesi dalla società in house [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita dal Comune quale socio unico); il danno erariale veniva quantificato in misura pari alla somma determinata dalle transazioni (successive a ricorsi giurisdizionali) stipulate dal Comune con le banche. La Sezione centrale di appello riteneva, per quel che in questa sede rileva: i) sussistente la giurisdizione contabile, vertendosi sui danni arrecati al Comune, non alla società; ii) sussistente il nesso eziologico tra le deliberazioni giuntali e le lettere di patronage cd. forte rilasciate dal Comune di Correggio al di fuori delle condizioni di legittimità (per incompetenza della giunta), oltre che di prudenza e ragionevolezza, con il danno derivato al Comune dalle condanne riportate in sede civile innanzi al Tribunale di Reggio nell’Emilia e definite dalle transazioni; iii) sindacabili le scelte discrezionali, non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito; iv) responsabili il [OSCURATO:PERSONA] e il direttore generale Pellegrini a titolo di dolo e in via solidale; v) responsabili il vicesindaco e gli assessori a titolo di colpa grave in via sussidiaria e parziaria; vi) corretta la quantificazione del danno operata dalla Sezione regionale, con rimessione delle ulteriori vicende sui successivi o sopravvenuti rapporti di credito e debito relativi al compendio del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] ,alla fase di esecuzione della sentenza di condanna. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA] (ricorso principale) e [OSCURATO:PERSONA] (ricorso successivo-incidentale) affidati, rispettivamente, a tre e a due articolati motivi, cui ha replicato il Procuratore Generale della Corte dei conti con distinti controricorsi. I ricorsi sono stati riuniti. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi di censura variamente articolati e complessivamente attinenti alle seguenti ragioni di doglianza così come di seguito riassuntivamente indicate: 1)-Con il primo motivo è denunciata la carenza di giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità del Pellegrini quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA].; omessa pronuncia sulla giurisdizione; omessa partizione dei profili di responsabilità ascrivibili quale amministratore unico della società e quale direttore generale del Comune. Il motivo è essenzialmente centrato sulla valutazione di responsabilità del Pellegrini quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e non quale Direttore Generale del Comune. Il ricorrente denuncia la carenza di giurisdizione rispetto a tale ritenuta responsabilità, anche contestando la natura di società in house della [OSCURATO:SOCIETA]., sottolineando la carenza del requisito della prevalente funzionalizzazione dell’attività societaria in favore del Comune. 2)-Con la seconda censura è denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, nonché il difetto relativo di giurisdizione sull’erroneo presupposto dell’attribuzione alla giurisdizione ordinaria della determinazione dell’entità del danno. Con il motivo si contesta il rinvio operato dalla Sezione centrale di appello alla fase del giudizio di esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario per la determinazione del quantum risarcitorio in riferimento alle possibili ragioni di credito derivanti dai rapporti tra il Comune e il compendio fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale per difetto assoluto di giurisdizione, avendo la Corte dei conti, affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa del Consiglio Comunale e della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Correggio. Si duole, in particolare, delle valutazioni dirette a scelte amministrative dei due Organi comunali, corrispondenti a ragioni di pubblico interesse in tema di produzione di energia e fonti rinnovabili, con intromissione nel merito della discrezionalità amministrativa, e, soprattutto, svolte in base ad un giudizio ex post privo delle necessarie considerazioni del contesto in cui le originarie scelte erano state adottate. Il ricorrente evidenzia inoltre come le delibere della Giunta comunale, se pur irregolarmente assunte, siano state successivamente sanate da deliberazione consiliare. §§§ Con separato ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugnava la medesima sentenza per i seguenti motivi: 1)-Eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Difetto relativo di giurisdizione. Negazione della giurisdizione della Corte dei Conti sull’erroneo presupposto della attribuzione della giurisdizione al [OSCURATO:PERSONA] quale Giudice dell’Esecuzione per la determinazione dell’entità del danno 2)- La seconda censura ha ad oggetto la denuncia di eccesso di potere giurisdizionale per difetto assoluto di giurisdizione, avendo la Corte dei Conti affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa del Consiglio Comunale e della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Correggio; denunziati altresì i limiti della giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla discrezionalità amministrativa. E’ preliminare valutare il primo motivo del ricorso del Pellegrini, oltre che per ordine temporale di proposizione, anche perché attiene a ragioni che riguardano la duplice posizione del ricorrente quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e quale Direttore Generale del Comune di Correggio. In particolare si denuncia la carenza di giurisdizione della Corte dei conti rispetto all’accertamento di responsabilità del Pellegrini nella veste di amministratore di una società che non avrebbe la natura di una società” in house” in carenza del requisito della prevalente funzionalizzazione dell’attività societaria in favore del Comune. Da tale circostanza e dalla qualità di società operativa sul mercato nel settore energetico e dunque rivolta al pubblico interesse sotteso alla diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fa derivare l’assenza dei necessari requisiti integrativi della società in house e la afferenza di eventuali danni arrecati a siffatta società alla cognizione del giudice ordinario. Il motivo è infondato. La impugnata sentenza si è occupata del danno che il Pellegrini ha procurato al Comune attraverso le lettere di patronage e dunque con riferimento alla posizione da questi assunta, quale agente pubblico, nella sua veste di Direttore Generale del Comune, rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (pg. 47 e segg. della sentenza). Rispetto a tale oggetto della controversia, e quindi ai danni direttamente prodotti al Comune di Correggio per comportamenti deisuoi amministratori, la natura della società [OSCURATO:SOCIETA] (se in house o diversamente qualificabile in ragione delle utilità dirette e prevalente per il Comune), può ritenersi irrilevante, in quanto non di danno alla società (eventualmente) in housesi discute, ma di danni diretti al Comune. Anche inconferente risulta la censura circa la distinzione tra le due differenti funzioni svolte dal Pellegrini, poiché, come detto, la sentenza chiarisce che la responsabilità addebitata è quella relativa al rilascio di lettere di patronage c.d. forte, con effetto fideiussorio. Si tratta di una condotta valutata in contrasto con il disposto dell’art. 207 Tuel, allorchè quest’ultimo stabilisce che nei comuni, province e città metropolitane, per le garanzie fideiussorie, la competenza è del consiglio comunale (pg.52 sentenza) e non, come invece accaduto, della giunta comunale. Il tema indagato attiene palesemente alla specifica attività dell’amministrazione del Comune, della competenza dei suoi Organi e della funzione del suo Direttore generale. Tale conclusione in punto di giurisdizione non è peraltro contrastata dalla eccepita differente natura delle lettere di patronage, che il ricorrente ritiene prive di valore fideiussorio. La determinazione circa la natura “forte” delle lettere di patronage, (sentenza pgg.50-51) è espressa dalla sentenza con valutazione di merito interpretativa dei documenti in questione, peraltro confermata nei fatti, nel suo effetto vincolante, dal risarcimento richiesto dalle banche e dalla transazione accettata dal Comune. Conclusivamente, nessuna omessa pronuncia è rinvenibile in punto di giurisdizione in quanto la sentenza (pg. 48) si occupa della eccezione, (anche se sollevata dagli altri ricorrenti), chiarendo le ragioni del rigetto, che sono da confermare alla luce di quanto sopra evidenziato. 2)- La seconda censura proposta dal Pellegrini puo’ essere trattata congiuntamente alla prima censura del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo le stesse un medesimo contenuto. In entrambe è denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, nonché il difetto relativo di giurisdizione sull’erroneo presupposto dell’attribuzione alla giurisdizione ordinaria della determinazione dell’entità del danno. I motivi contestano, oltre che la determinazione del quantum del danno riconosciuto e dei criteri di valutazione dello stesso, anche il rinvio operato dalla Sezione centrale di appello alla fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario per la determinazione del quantum risarcitorio in riferimento alle possibili ragioni di credito derivanti dai rapporti tra il Comune e il compendio fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. Le censure, oltre che riferite a questione di “merito”, quale l’entità del danno e le modalità di sua determinazione, risultano comunque non centrate rispetto al dictum della sentenza che, con ampia motivazione (pgg. 66-67), considera adeguata la quantificazione del danno come operata dal primo giudice, anche disattendendo la richiesta di ctu contabile (pg.67). Il rinvio alla eventuale fase dell’esecuzione dinanzi al giudice ordinario è diretto non già alla determinazione del danno (già accertato), ma alla eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi medio tempore recuperati dal Comune. Siffatte operazioni di definizione delle somme da recuperare sono ordinariamente esperibili dinanzi al giudice dell’esecuzione, come previsto dagli artt. 214 -216 del Codice della Giustizia contabile che espressamente considerano che la fase di esecuzione delle sentenze di condanna di natura erariale possa avvenire dinanzi al giudice ordinario. 3) Con il terzo motivo del ricorso del Pellegrini ed il secondo del ricorso dello Iotti si denuncia eccesso di potere giurisdizionale per difetto assoluto di giurisdizione avendo, la Corte dei conti, affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa del Consiglio Comunale e della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Correggio. I due motivi sollevano, in particolare, il tema delle censure espresse dalla sentenza impugnata alle scelte amministrative dei due Organi comunali adottate per ragioni di pubblico interesse in tema di produzione di energia e fonti rinnovabili; si assume che la corte decidente abbia esercitato il proprio giudizio in ambito riservato al merito della discrezionalità amministrativa, e, soprattutto, in base ad una valutazione ex post priva delle necessarie considerazioni del contesto in cui le originarie scelteerano state adottate. I ricorrenti evidenziano inoltre come le delibere della Giunta comunale, se pur irregolarmente assunte, siano state successivamente sanate da deliberazione consiliare. La doglianza non puo’ trovare accoglimento. La stessa, già proposta dinanzi alla sezione centrale d’appello, è stata in quella sede correttamente esaminata alla luce dei principi rilasciati dal Giudice di legittimità, secondo cui “L'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa. (Sez.U. 1376/2006) ed ancora “In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, poiché l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti conmezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire; inoltre, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dallavalutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti”(Sez.U. n.20728/2012) La sentenza impugnata chiarisce che, a fronte dei principi richiamati, il giudice contabile ha valutato la responsabilità degli amministratori per aver dolosamente rilasciato le lettere di patronage in questione, foriere del danno successivo, a nulla rilevando che, in taluni casi, tali lettere siano state successivamente avallate dal consiglio comunale, essendosi comunque realizzata una indebita attività da parte di organi pubblici privi di competenza, produttiva di danno. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in altra fattispecie (Sez.U. n. 9680/2019) che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell'amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l'erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l'operato del funzionario e degli amministratori comunaliallorchè il motivo inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull'azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all'interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale. In definitiva, per quanto rilevato, deve rigettarsi il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame