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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 31481/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 22177-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che sta in giudizio in proprio e che rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentl - avverso la sentenza n. 1679/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2016 R.G.N. 3666/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli a pagare a Deborah e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la somma di C 89.361,99, oltre accessori, a titolo capitalizzazione della pensione complementare già corrisposta dal Fondo al de cuius; che, in particolare, i giudici territoriali hanno dapprima dato atto che, in data 11.9.2006, il Fondo aveva comunicato al dante causa degli appellanti la facoltà di optare per la capitalizzazione del trattamento pensionistico complementare allora in godimento e che, non avendo esercitato l'opzione nel termine previsto dallo Statuto, egli aveva inutilmente richiesto nei due anni successivi la riformulazione dell'offerta, venendo a morte prima che il Fondo ottemperasse, e quindi hanno ritenuto che l'inadempimento del Fondo nella riformulazione dell'offerta non potesse ridondare in danno degli eredi, ai quali la capitalizzazione andava riconosciuta iure hereditatis; che avverso tale pronuncia il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Deborah e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1218, 1176, 1375, 2043 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l'art. 47 dello Statuto del Fondo ponesse a carico del Fondo medesimo un obbligo di quantificare, entro i termini ivi previsti, l'importo della capitalizzazione della prestazione pensionistica offerta al pensionato, di talché il suo mancato adempimento non poteva che ridondare nell'obbligo di corrispondere a titolo risarcitorio ai suoi eredi una somma pari alla capitalizzazione medesima; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 47 dello Statuto del Fondo costruisse il diritto del pensionato alla capitalizzazione indipendentemente dalla previa quantificazione della riserva matematica ad opera del Fondo; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che l'art. 47 dello Statuto del Fondo stabilisce, per quanto qui rileva, che "entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto [...] il Fondo propone [...] ai beneficiari di cui all'articolo 5 comma terzo la percezione di una somma una tantum in capitale, con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco, avuto riguardo al trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma primo" e che, qualora "i beneficiari non richiedano la percezione della somma una tantum offerta entro il termine perentorio di 150 giorni dal pervenimento della comunicazione contenente la proposta", il Fondo "ripropone nei due anni successivi [...] ai beneficiari che non vi abbiano aderito l'esercizio della facoltà" dianzi indicata, la quale - in caso di morte del beneficiario - viene altresì "riproposta agli aventi causa titolari del trattamento di reversibilità"; che dalla piana lettura del regolamento contrattuale è dato evincere che oggetto immediato dell'obbligazione del Fondo è la formulazione di una proposta di liquidazione in capitale del trattamento pensionistico in godimento, che il destinatario resta libero di accettare o meno in funzione della sua convenienza, e che solo successivamente a tale accettazione, con il perfezionamento dell'accordo risolutivo, sorge l'obbligazione di corrispondere la somma una tantum; che, pertanto, ha errato la Corte nel ritenere che il diritto di credito relativo alla capitalizzazione del trattamento pensionistico fosse già entrato a far parte del patrimonio del dante causa degli odierni controricorrenti, essendo semmai entrato nel suo patrimonio il diritto a ricevere un'offerta in tal senso; che la superiore conclusione è avvalorata dalla previsione dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto, totalmente obliterata nella sua portata precettiva dalla Corte territoriale, secondo cui "i beneficiari che non richiedono la percezione della somma una tantum offerta entro il termine perentorio di 150 giorni dal pervenimento della comunicazione contenente la proposta [...] continuano nella regolare percezione del trattamento previsto dall'art. 1"; che, essendo il de cuius venuto a morte durante la fase delle trattative propedeutiche alla formulazione della proposta del Fondo e non essendo gli odierni controricorrenti beneficiari t del trattamento di reversibilità (ciò che, a termini dell'art. 47 dello Statuto cit., li avrebbe resi titolari del diritto a ricevere una proposta di capitalizzazione di quest'ultimo), un eventuale danno risarcibile iure hereditatis potrebbe pertanto trovare origine unicamente nel combinato disposto degli artt. 1337 e 2043 c.c., non potendo logicamente rinvenirsi nel patrimonio del de cuius altro che la lesione dell'aspettativa a ricevere una proposta di capitalizzazione del trattamento pensionistico rideterminata attuariamente in funzione della sua diversa (e ovviamente minore) aspettativa di vita; che, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22177-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che sta in giudizio in proprio e che rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentl - avverso la sentenza n. 1679/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2016 R.G.N. 3666/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli a pagare a Deborah e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la somma di C 89.361,99, oltre accessori, a titolo capitalizzazione della pensione complementare già corrisposta dal Fondo al de cuius; che, in particolare, i giudici territoriali hanno dapprima dato atto che, in data 11.9.2006, il Fondo aveva comunicato al dante causa degli appellanti la facoltà di optare per la capitalizzazione del trattamento pensionistico complementare allora in godimento e che, non avendo esercitato l'opzione nel termine previsto dallo Statuto, egli aveva inutilmente richiesto nei due anni successivi la riformulazione dell'offerta, venendo a morte prima che il Fondo ottemperasse, e quindi hanno ritenuto che l'inadempimento del Fondo nella riformulazione dell'offerta non potesse ridondare in danno degli eredi, ai quali la capitalizzazione andava riconosciuta iure hereditatis; che avverso tale pronuncia il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Deborah e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1218, 1176, 1375, 2043 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l'art. 47 dello Statuto del Fondo ponesse a carico del Fondo medesimo un obbligo di quantificare, entro i termini ivi previsti, l'importo della capitalizzazione della prestazione pensionistica offerta al pensionato, di talché il suo mancato adempimento non poteva che ridondare nell'obbligo di corrispondere a titolo risarcitorio ai suoi eredi una somma pari alla capitalizzazione medesima; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 47 dello Statuto del Fondo costruisse il diritto del pensionato alla capitalizzazione indipendentemente dalla previa quantificazione della riserva matematica ad opera del Fondo; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che l'art. 47 dello Statuto del Fondo stabilisce, per quanto qui rileva, che "entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto [...] il Fondo propone [...] ai beneficiari di cui all'articolo 5 comma terzo la percezione di una somma una tantum in capitale, con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco, avuto riguardo al trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma primo" e che, qualora "i beneficiari non richiedano la percezione della somma una tantum offerta entro il termine perentorio di 150 giorni dal pervenimento della comunicazione contenente la proposta", il Fondo "ripropone nei due anni successivi [...] ai beneficiari che non vi abbiano aderito l'esercizio della facoltà" dianzi indicata, la quale - in caso di morte del beneficiario - viene altresì "riproposta agli aventi causa titolari del trattamento di reversibilità"; che dalla piana lettura del regolamento contrattuale è dato evincere che oggetto immediato dell'obbligazione del Fondo è la formulazione di una proposta di liquidazione in capitale del trattamento pensionistico in godimento, che il destinatario resta libero di accettare o meno in funzione della sua convenienza, e che solo successivamente a tale accettazione, con il perfezionamento dell'accordo risolutivo, sorge l'obbligazione di corrispondere la somma una tantum; che, pertanto, ha errato la Corte nel ritenere che il diritto di credito relativo alla capitalizzazione del trattamento pensionistico fosse già entrato a far parte del patrimonio del dante causa degli odierni controricorrenti, essendo semmai entrato nel suo patrimonio il diritto a ricevere un'offerta in tal senso; che la superiore conclusione è avvalorata dalla previsione dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto, totalmente obliterata nella sua portata precettiva dalla Corte territoriale, secondo cui "i beneficiari che non richiedono la percezione della somma una tantum offerta entro il termine perentorio di 150 giorni dal pervenimento della comunicazione contenente la proposta [...] continuano nella regolare percezione del trattamento previsto dall'art. 1"; che, essendo il de cuius venuto a morte durante la fase delle trattative propedeutiche alla formulazione della proposta del Fondo e non essendo gli odierni controricorrenti beneficiari t del trattamento di reversibilità (ciò che, a termini dell'art. 47 dello Statuto cit., li avrebbe resi titolari del diritto a ricevere una proposta di capitalizzazione di quest'ultimo), un eventuale danno risarcibile iure hereditatis potrebbe pertanto trovare origine unicamente nel combinato disposto degli artt. 1337 e 2043 c.c., non potendo logicamente rinvenirsi nel patrimonio del de cuius altro che la lesione dell'aspettativa a ricevere una proposta di capitalizzazione del trattamento pensionistico rideterminata attuariamente in funzione della sua diversa (e ovviamente minore) aspettativa di vita; che, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi
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