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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1976

Cassazione n. 06050/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato11 13/04/1976 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la rel9zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; S letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto alla ritenuta sussistenza degli estremi costituivi, anche di matrice soggettiva, del reato di evasione nel caso contestato all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato11 13/04/1976 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la rel9zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; S letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto alla ritenuta sussistenza degli estremi costituivi, anche di matrice soggettiva, del reato di evasione nel caso contestato all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06050/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris