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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta recidiva; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di truffa per essere il reato estinto per prescrizione e rideterminando la pena in anni due e mesi uno di reclusione con il seguente calcolo: pena base anni due di reclusione, aumentata di mesi uno per la recidiva. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello non aveva riformato il punto della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto applicabile l'aumento di pena in presenza di una recidiva aggravata, visto che non era stato operato un concreto accertamento in merito ad elementi che avrebbero comportato una maggior pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per la recidiva; sarebbe stato necessario accertare se ed in quale misura la pregressa condotta delittuosa dimostrasse una inclinazione a delinquere ed in che modo avesse influenzato la condotta giudicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente. 1.1 La sentenza impugnata è stata infatti emessa il 7 giugno 2021, con termine di giorni 60 per la motivazione, depositata nei termini previsti (il 2 agosto 2021): pertanto, ai sensi degli artt.585 lett. c) e 544 comma 3 cod. proc. pen., il termine per impugnare era di quarantacinque giorni, decorrenti dal 7 agosto 2021, e quindi scadeva (calcolando la sospensione feriale dei termini) il 15 ottobre 2021; essendo il ricorso stato depositato il 16 ottobre 2021, lo stesso è da considerare tardivo. 1.2 Peraltro, si deve anche rilevare che è noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione appello alcuna censura relativamente alla riconosciuta recidiva, il motivo di ricorso è comunque inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta recidiva; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di truffa per essere il reato estinto per prescrizione e rideterminando la pena in anni due e mesi uno di reclusione con il seguente calcolo: pena base anni due di reclusione, aumentata di mesi uno per la recidiva. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello non aveva riformato il punto della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto applicabile l'aumento di pena in presenza di una recidiva aggravata, visto che non era stato operato un concreto accertamento in merito ad elementi che avrebbero comportato una maggior pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per la recidiva; sarebbe stato necessario accertare se ed in quale misura la pregressa condotta delittuosa dimostrasse una inclinazione a delinquere ed in che modo avesse influenzato la condotta giudicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente. 1.1 La sentenza impugnata è stata infatti emessa il 7 giugno 2021, con termine di giorni 60 per la motivazione, depositata nei termini previsti (il 2 agosto 2021): pertanto, ai sensi degli artt.585 lett. c) e 544 comma 3 cod. proc. pen., il termine per impugnare era di quarantacinque giorni, decorrenti dal 7 agosto 2021, e quindi scadeva (calcolando la sospensione feriale dei termini) il 15 ottobre 2021; essendo il ricorso stato depositato il 16 ottobre 2021, lo stesso è da considerare tardivo. 1.2 Peraltro, si deve anche rilevare che è noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione appello alcuna censura relativamente alla riconosciuta recidiva, il motivo di ricorso è comunque inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de
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