CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21101/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inconferente, atteso che, come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado, non vi è stato un giudizio di comparazione tra circostanze ma è stata effettuata una riduzione della pena in forza del riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'appello, inoltre, con argomentazioni immuni da vizi, ha ritenuto di non potere operare la massima riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, atteso che "la confessione dell'imputato era intervenuta a fronte del riconoscimento da parte della persona offesa" e che, in ogni caso, l'imputato aveva commesso la rapina con un compartecipe. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 200CI n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] l I i [OSCURATO:PERSONA] orip,: :7