CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 12/01/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, la memoria degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Umberto del Basso de Caro, che hanno concluso per l'abnormità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 12/01/2022, ha rigettato l'istanza di correzione e rettifica ex art. 115-bis cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad alcuni atti di polizia giudiziaria e articoli di stampa; osserva il pubblico ministero che la norma indicata prevede che il Giudice per le indagini preliminari, nella fase delle indagini, provvede alla correzione di provvedimenti giurisdizionali, ma nulla dice detta norma in ordine alla potestà del giudice di correggere atti di altre autorità. Osserva ancora il pubblico ministero che l'art. 2 del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 vieta alla "autorità pubbliche" di indicare "pubblicamente" come colpevole la persona sottoposta a indagini, ma non ricorre tale ipotesi nel caso di specie, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato dalla polizia giudiziaria come gravato da indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie di reato per le quali si procede, tanto più che le annotazioni di P.G. non sono state diffuse pubblicamente. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Umberto del Basso de Caro, denunciandone - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'abnormità. Ad avviso del ricorrente, il comma 4 dell'art. 115-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice delle indagini preliminari la competenza a provvedere sull'istanza proposta dalla difesa ai sensi della disposizione indicata, sicché il provvedimento del pubblico ministero impugnato, che ha rigettato la predetta istanza omettendo di trasmetterla al g.i.p. (come espressamente chiesto dall'istante), è abnorme, avendo invaso la sfera di attribuzioni dello stesso g.i.p. Osserva ancora il ricorrente che l'art. 115-bis cod. proc. pen. si applica anche agli atti del pubblico ministero e che fino al 14/12/2021 non era possibile esperire il rimedio introdotto dal d. Igs. n. 188 del 2021, sicché la norma sul termine di decadenza va intesa quale termine per l'istanza che si riferisca agli atti precedenti all'entrata in vigore della norma (dunque, il 24/12/2021). Dal punto di vista oggettivo, deduce il ricorso che nel caso di specie deve essere applicato il comma 2 dell'art. 115-bis cod. proc. pen., posto che tutti i provvedimenti dispositivi delle intercettazioni nei confronti del ricorrente si basano su richieste del pubblico ministero procedente, il quale ha provveduto a incorporare e a far proprie per relationem le annotazioni di polizia giudiziaria che indicano [OSCURATO:PERSONA] come colpevole di reati che non ha commesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'art. 4 del d. Igs. n. 188 del 2021 si riferisce esclusivamente alle possibili violazioni della presunzione d'innocenza a mezzo di "decisioni" dell'autorità giudiziaria, sicché l'istanza proposta dal ricorrente - non riferendosi a decisioni dell'autorità giudiziaria, ma ad atti della polizia giudiziaria - si pone al di fuori del perimetro dell'art. 4 cit.4. Per il ricorrente, i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Umberto del Basso de Caro hanno depositato una memoria, deducendo - a sostegno della tesi dell'abnormità del provvedimento impugnato - che il pubblico ministero si avvale delle attività della polizia giudiziaria per determinarsi in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale e che, nel caso di specie, ha esercitato una funzione giurisdizionale che l'ordinamento non gli riconosce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 1.1. In limine, mette conto ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, qualora - come nel caso di specie - sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Ne consegue che non assume rilievo dirimente, ai fini dell'invocata qualificazione dell'atto impugnato come abnorme, la motivazione dallo stesso addotta. 1.2. Sempre in premessa, si deve rimarcare che i provvedimenti del pubblico ministero non sono impugnabili per abnormità se non nei casi in cui abbiano comportato un'invasione dei poteri spettanti al giudice, così da sostituirsi illegittimamente alle prerogative di quest'ultimo (Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi, Rv. 271195). 2. Ciò premesso, è necessario ricostruire compiutamente il contenuto sia dell'istanza presentata al pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia del ricorso proposto avverso il provvedimento reiettivo del medesimo pubblico ministero. 2.1. Quanto alla prima, va rilevato che l'istanza articolava tre, distinte, richieste, in quanto si chiedeva (ai sensi dell'art. 115-bis cod. proc. pen. e del d. Igs. n. 188 del 2021, secondo l'intestazione dell'istanza stessa): a) al pubblico ministero titolare delle indagini di disporre la trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari al giudice delle indagini preliminari per la correzione di un'informativa e di una nota della polizia giudiziaria; b) al medesimo pubblico ministero, la trasmissione dell'istanza a un organo di polizia giudiziaria «intimando» allo stesso di «procedere all'aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo personale» di [OSCURATO:PERSONA]; c) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di procedere alla «rettifica» di una rassegna stampa (ossia, per quanto è dato comprendere dal tenore non univoco dell'istanza, di articoli di stampa seguiti all'esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro). Il ricorso per cassazione sostiene la tesi dell'abnormità del provvedimento impugnato in quanto gli atti dovevano essere trasmessi al giudice delle indagini preliminari, sicché avrebbe realizzato un'«invasione della sfera giurisdizionale». 2.2. I rilievi che precedono convergono verso una prima conclusione, nel senso dell'estraneità, rispetto al giudizio rimesso a questa Corte, delle questioni afferenti alle richieste sub b) e c) sopra richiamate. Per un verso, infatti, esse risultano all'evidenza estranee alla disciplina dettata dall'art. 115-bis cod. proc. pen., mentre, per altro verso, l'argomento sul quale fa leva il ricorso per sostenere la tesi dell'abnormità del provvedimento impugnato è rappresentato dalla mancata investitura del giudice delle indagini preliminari, argomento, alla luce di quanto si è sinteticamente richiamato, riferibile (e riferito dal ricorrente) solo alla richiesta sub a). 3. Così delimitato l'oggetto del presente giudizio di legittimità, un primo profilo di esclusione dell'abnormità del provvedimento impugnato e, quindi, di inammissibilità del ricorso si coglie con riguardo all'oggetto. 3.1. L'art. 115-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, stabilisce, al comma 1, che «salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato»; in forza del comma 2, «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento». Il comma 3 stabilisce poi che «in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo», mentre il comma 4 prevede la disciplina processuale e, segnatamente nei suoi primi periodi, «sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari». 3.2. Come si desume, in particolare, dal comma 1 cit., i provvedimenti oggetto della disciplina dettata dalla disposizione di nuovo conio non sono individuati "in positivo", ossia attraverso la loro esplicita indicazione, ma "in negativo", ossia, secondo un'espressione dottrinale, "per sottrazione" rispetto ai provvedimenti espressamente esclusi dalla disciplina stessa, i provvedimenti «volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato» e «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». Per espressa previsione dettata dal comma 3, inoltre, restano esclusi dalla disciplina ivi prevista (fermo restando l'obbligo dell'autorità giudiziaria di limitare «i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento») i provvedimenti, menzionati dal comma 2, che «presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza»; provvedimenti, questi ultimi, che in dottrina sono stati individuati nei quelli adottati dal giudice in materia di intercettazione e in materia cautelare, personale e reale, e anche nelle relative richieste da parte del pubblico ministero, nonché nei provvedimenti sempre del pubblico ministero relativi a mezzi di ricerca della prova (decreti d'ispezione, perquisizione, sequestro probatorio, etc.). 3.3. La tecnica normativa, stigmatizzata dai commentatori, adottata dal d. Igs. n. 188 del 2021 consente — comunque - di giungere a una conclusione univoca, ossia di identificare i provvedimenti oggetto della disciplina dettata dall'art. 115-bis cod. proc. pen. in quelli adottati dall'autorità giudiziaria, i soli a presentare la necessaria omogeneità strutturale rispetto ai provvedimenti individuati "in negativo". Il chiaro tenore della legge processuale trova conforto nei lavori preparatori e, in particolare, nella relazione governativa di accompagnamento del d. Igs. n. 188 del 2021, che individua l'ambito applicativo della norma con riferimento alle «possibili violazioni della presunzione d'innocenza a mezzo di "decisioni" dell'autorità giudiziaria». 3.4. La conclusione raggiunta rende ragione dell'estraneità dell'oggetto della richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla disciplina dettata dall'art. 115- bis cod. proc. pen.: come si è visto la richiesta riguardava atti di polizia giudiziaria e non provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sicché, richiamando le categorie elaborate da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, deve escludere che si verta in ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, che sussiste in presenza di una «deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite». L'estraneità dell'oggetto dell'istanza alla disciplina ex art. 115-bis cod. proc. pen. esclude, in radice, che il provvedimento impugnato rappresenti quella deviazione al di là di ogni ragionevole limite rispetto all'istituto in esame necessaria a dar corpo a un atto abnorme. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'ellittico riferimento dell'istanza a un decreto di perquisizione e sequestro che sarebbe stato adottato sulla base dell"informativa di cui si chiede la correzione: anche a voler prescindere dal rilievo - peraltro, assorbente - dell'assoluta aspecificità del riferimento al decreto (neppure indicato nei suoi estremi temporali e neppure allegato né all'istanza, né al ricorso) e anche a voler disattendere la tesi dottrinale richiamata (che, come si è visto, riconduce al comma 2 dell'art. 115- bis cod. proc. pen. i provvedimenti di ricerca della prova), decisivo è comunque il rilievo che la violazione suscettibile di correzione ai sensi della disciplina in esame deve caratterizzare specificamente l'atto dell'autorità giudiziaria e né l'istanza (il cui petitum comunque investe solo i due richiamati atti di polizia giudiziaria), né il ricorso offrono alcuna indicazione in questo senso. I medesimi rilievi vanno estesi ai «provvedimenti dispositivi delle intercettazioni telefoniche» nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] menzionati (ma non oggetto di specifica deduzione) dal ricorso; valgono per essi le stesse considerazioni appena svolte a proposito del decreto di perquisizione e sequestro, in quanto il ricorso non articola alcuna specifica allegazione in ordine alla violazione suscettibile di correzione che sarebbe individuabile nei decreti genericamente evocati dal ricorso, tanto più che lo stesso ricorso sostiene che, nel caso in esame, si verte nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 115-bis cod. proc. pen., che, in forza dell'espressa previsione di cui al comma 3 della medesima disposizione (anche secondo la concorde lettura dei commentatori), come si è visto non rientra nella disciplina di cui ai commi 3 e 4 della disposizione codicistica introdotta dall'art. 4 del d. Igs. n. 188 del 2021. Il che conferma che al provvedimento impugnato non può essere riconosciuto carattere di abnormità. 4. Un secondo ordine di ragioni depone per l'esclusione dell'abnormità del provvedimento impugnato e, dunque, per l'inammissibilità del ricorso.La richiesta di correzione di cui al comma 3 dell'art. 115-bis cod. proc. pen. deve essere depositata presso il giudice chiamato a decidere sulla richiesta stessa e, dunque, nella fase delle indagini, presso il giudice delle indagini preliminari. Pur in assenza di una specifica disciplina nel corpo della disposizione codicistica, plurimi rilievi convergono verso questa soluzione, quali, per un verso, lo stringente termine accordato al giudice per provvedere (quarantotto ore dal deposito dell'istanza) e, per altro verso, il mancato coinvolgimento di qualsiasi altro soggetto processuale nella - breve - fase che precede l'adozione del decreto motivato sull'istanza di correzione. Non avendo natura impugnatoria, al rimedio di cui all'art. 115-bis cod. proc. pen. non si applicano le disposizioni - espressione del favor impugnationis - volte ad "agevolare" la presentazione dell'impugnazione (artt. 568, comma 5, 582 cod. proc. pen.), sicché nessun fondamento normativo è ravvisabile nella prospettiva di attribuire al pubblico ministero un onere di trasmissione di un'istanza per la cui decisione neppure è previsto un suo parere. Al contrario, è onere del richiedente allegare gli atti di cui si chiede la correzione ovvero, se non ne avesse la disponibilità, puntualmente indicarli al giudice procedente, che, se del caso, ne deve disporre la tempestiva acquisizione. Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento del pubblico ministero non presenta profili di abnormità strutturale per carenza di potere in astratto, che, sempre richiamando le categorie di Sez. U. Toni, ricorre quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale: nel caso di specie, invero, il pubblico ministero, irritualmente investito dell'istanza di correzione, ha omesso di trasmetterla al giudice delle indagini preliminari, ma nessun onere in tal senso è ricavabile dalla disciplina codicistica. Né viene in rilievo un'ipotesi di abnormità funzionale, riscontrabile, nell'insegnamento delle Sezioni unite Toni, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, in quanto l'esito della presentazione dell'istanza si ricollega all'erronea individuazione dell'organo giudiziario presso il quale doveva essere depositata. 5. Dall'impossibilità di ricondurre il provvedimento impugnato alle tipologie di abnormità individuate dalla giurisprudenza di questa Corte discende che il provvedimento del pubblico ministero non ha comportato un'indebita invasione dei poteri del g.i.p. Di conseguenza, non essendo l'atto impugnato abnorme, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, • al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass