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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02894/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8463/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] OSSOLA – REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 18/2022 pubblicata il 19.1.2022 della Corte d’Appello di Torino, NRG 432/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], specialista ambulatoriale in oculistica convenzionata con l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASL) meglio indicata in epigrafe, ha agito con decreto ingiuntivo per il pagamento in proprio favore dell’importo di euro 5.189,82, oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni di “consulto” svolte nell’anno 2019.

Il decreto ingiuntivo, opposto dalla ASL, è stato revocato dal Tribunale di Verbania, che ha ritenuto non dovuti quegli importi, ma la sentenza di prime cure è stata poi riformata dalla Corte d’Appello di Torino, la quale, sul presupposto della fondatezza della pretesa, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte territoriale dava atto che la domanda si fondava sull’allegazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dello svolgimento, oltre alle ordinarie visite specialistiche programmate, di attività di consulto e consulenza non programmate e comportanti anche il superamento dell’orario di lavoro in misura di 52 ore eccedenti per l’anno 2019.

La ricorrente deduceva altresì, sempre secondo quanto riferito dalla Corte d’Appello, che tali attività di consulto erano previste dall’Allegato 3 all’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ACN) del 2015, con un compenso unitario di euro 25,82 e con disposizione a propria volta richiamata dall’art. 41, lett.

B, comma 8, dell’ACN 2015, rivendicando di conseguenza l’importo sopra indicato di euro 5.189,82, quale effetto della moltiplicazione dei consulti svolti (201) per il valore unitario (25,82).

2. La Corte d’Appello di Torino,in ordine logico, ha argomenta to ritenendo priva di rilievo l’allegazione della ricorrente in ordine allo svolgimento di ore di lavoro eccedenti rispetto a quelle contrattualmente previste e considerando pacifico che la pretesa azionata riguardasse il pagamento non già di un compenso orario aggiuntivo, in ragione del superamento del normale tempo di lavoro, ma delle prestazioni specialistiche resein quanto tali.

Nel merito, essa ha quindi richiamato un proprio precedente (sentenza n. 182 del 2021) ed il rilievo ivi attribuito all’art. 41 dell’ACN ed alla previsione,in esso contenuta, di un trattamento economico “fisso”, basato sull’anzianità e sulle ore lavorate e di un trattamento “variabile”, basato su determinate prestazioni rese, ma anche, secondo l’allegato 3 quale richiamato all’art. 41, lett.

B, comma 8, su una serie di compensi- a meno di diversa previsione della contrattazione integrativa, nel caso di specie insussistente- tra cui era ricompreso quello per consulti ambulatoriali.

Quest’ultimo compenso, secondo la Corte di merito, non era subordinato al superamento degli orari d’incarico e prescindeva dalle modalità in cui il consulto era reso, potendo esso avvenire in presenza o a distanza, in quanto a rilevare era l’esistenza di un confronto tecnico.

Tale compenso era altresì destinato ad aggiungersi, anche quanto a remunerazione, come quid pluris rispetto alle visite specialistiche i n sé considerate e facenti parte delle ordinarie prestazioni del medico ambulatoriale, soggette a compenso orario.

2. La ASL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Sono in atti memorie di ambo le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente adduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e violazione del principio di interpretazione letterale e dei criteri ermeneutici soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c. in relazione agli artt. 22, 41, lett.

B, comma 8 ed allegato n. 3, comma 1 dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo la ASL, la Corte territoriale avrebbe errato, sul piano letterale e quindi rispetto all’art. 1362 c.c., nel non valorizzare il differente senso da attribuire ai termini “supporto e consulenza” (di cui all’art. 22, comma7 e comma 8 lett. d dell’ACN) in raffronto a lla dizione di “consulto ambulatoriale” (di cui all’allegato 3 all’ACN, nomenclatore tariffario, punto Inoltre, sul piano sistematico e quindi rispetto agli artt. 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., quanto affermato dalla Corte territoriale non spiegherebbe il motivo per cui le parti sociali avessero introdotto una disciplina differenziata, quanto ad effetti, tra le due ipotesi così regolate, se esse fossero state da riportare alla medesima evenienza.

2. Il motivo è fondato, sotto il profilo del rilievo in ordine al tratto differenziale delle due ipotesi quali regolate dall’ACN. 3.

L’art. 22 dell’ACN prevede al comma 7 che: « Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche.

In tale contesto lo specialista esegue attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, di supporto e consulenziali; opera in sede ambulatoriale, in sede ospedaliera, presso AFT e UCCP, presso i consultori e gli istituti penitenziari, in assistenza domiciliare, in assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, in assistenza nelle residenze protette, in assistenza domiciliare integrata, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle sedi individuate dall’art. 30».

Al comma 8 si precisa per che «nello svolgimento della propria attività lo specialista ambulatoriale: (...) d) realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza richieste dall’Azienda per i propri fini istituzionali».

Come stabilito dal precedente comma 4 del medesimo art. 22:«le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo costituiscono responsabilità individuali dello specialista ambulatoriale e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN».

Si tratta, come è reso chiaro dall’essenzialità dei compiti (comma 4) e dall’appartenere essi alla descrizione generale dell’attività del medico specialista ambulatoriale, delle prestazioni generali e richiedibili comunque ad essi.

4. L’art. 41, nel regolare i compensi dei medici specialisti ambulatoriali, regola a propria volta due ipotesi riportabili, una alla c.d. quota “oraria” (comma 1 lett. a) e l’altra (comma 1 lett. b), definita come “quota variabile” e destinata ad operare «nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilità».

È nel contesto della disciplina di tale quota variabile che la lettera B del medesimo art. 41, al comma 8, stabilisce che: « agli specialisti ambulatoriali spettano i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato 3, fatta salva diversa determinazione degli [OSCURATO:PERSONA]».

Prestazioni in cui l’allegato 3, al n. 1 ricomprende il «consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o altro specialista di altra branca euro 25,82 da corrispondere solo allo specialista ambulatoriale consultato».

5. Il quadro regolativo delle due fattispecie è dunque diverso, in quanto nella prima (art. 22) il consulto riguarda i compiti ordinari del medico, mentre, nella seconda, esso riguarda compiti attribuiti « nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilità».

6. In proposito, questa S.C., decidendo proprio sul già citato precedente della medesima Corte d’Appello (sentenza n. 182 del 2021) su cui ha fondato la motivazione la sentenza impugnata, ha precisato – ed è qui condiviso –che «tale finalità – ovverosia quella indicata all’art. 41, co mma 1, lett. b) dell’ACN, n.d.r. - deve trovare riscontro negli atti di organizzazione e programmazione dell’Azienda» e «costituisce presupposto per l’erogazione della quota variabile», non potendosi dunque dare «nella sostanza preminente rilievo alla visita specialistica in sé, che tuttavia già costituisce oggetto dei compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale, di cui all’art. 22 ACN 2015, oggetto di quota oraria»(Cass.22 agosto 2025, n. 23717).

È dunque fondato il rilievo per cui, nel valutare il contenuto dell’ACN , la Corte territoriale ha trascurato la differenza esistente tra i due istituti, vanificando le conseguenze regolative di essi e quindi sostanzialmente violando gli artt. 1363 e 1367 c.c. e, con essi, le norme collettive sopra menzionate.

D’altra parte, proprio l’esistenza di uno specifico rilievo tariffario della prestazione resa in ragione di apposita programmazione regionale rende tali presupposti della remunerazione non privi di rilievo, perché in mancanza di essi si tratta, come detto, di attività da remunerare ordinariamente sul piano del corrispettivo orario, che non è però quanto oggetto di causa.

Non decisivo è quanto infine addotto in memoria dalla controricorrente rispettoal fatto che nell’art. 22 sarebbero contemplate altre attività che si dice essere notoriamente remunerate sulla base di obiettivi annuali, come la collaborazione «al contenimento della spesa» o la «organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale» in ambito di «preospedalizzazione e di dimissioni protette e alle altre iniziative aziendali in materia di assistenza sanitaria».

Al di là del fatto che si tratta, almeno in parte, di modalità di esecuzione delle prestazioni, più che in sé di specifiche prestazioni, in ogni caso ciò non inficia il ragionamento che sta alla base del precedente cui si dà qui continuità.

Infatti, resta il fatto che tali prestazioni sono da remunerare in via aggiuntiva se ed in quanto oggetto di previsione e specifica programmazione, il che riporta al comune ragionamento giuridico sopra svolto.

Dunque, la Corte d’Appello dovrà, nel decidere, previamente accertare in ragione delle risultanze di causa l’esistenza di una determinazione, in sede di programmazione, degli obiettivi che costituiscono il presupposto generale del trattamento economico quota variabile, come stabilito dall’art. 41, n. 1, lett. b) dell’ACN medesimo e, in mancanza, non potrà riconoscere il compenso quale conseguenza della sola avvenuta prestazione del consulto.

7. L’accoglimento in parte qua del primo motivo manda assorbiti gli altri motivi, con i quali si è censurata la sentenza per motivazione omessa o apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (secondo motivo) e per violazione dell’art. 2697 c.c. (terzo motivo).

8. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché, in diversa composizione, essa statuisca sulla domanda della lavoratrice, in forza dei principi sopra espressi.

P.Q.M la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti gli altri, cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8463/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] OSSOLA – REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 18/2022 pubblicata il 19.1.2022 della Corte d’Appello di Torino, NRG 432/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], specialista ambulatoriale in oculistica convenzionata con l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASL) meglio indicata in epigrafe, ha agito con decreto ingiuntivo per il pagamento in proprio favore dell’importo di euro 5.189,82, oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni di “consulto” svolte nell’anno 2019. Il decreto ingiuntivo, opposto dalla ASL, è stato revocato dal Tribunale di Verbania, che ha ritenuto non dovuti quegli importi, ma la sentenza di prime cure è stata poi riformata dalla Corte d’Appello di Torino, la quale, sul presupposto della fondatezza della pretesa, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte territoriale dava atto che la domanda si fondava sull’allegazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dello svolgimento, oltre alle ordinarie visite specialistiche programmate, di attività di consulto e consulenza non programmate e comportanti anche il superamento dell’orario di lavoro in misura di 52 ore eccedenti per l’anno 2019. La ricorrente deduceva altresì, sempre secondo quanto riferito dalla Corte d’Appello, che tali attività di consulto erano previste dall’Allegato 3 all’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ACN) del 2015, con un compenso unitario di euro 25,82 e con disposizione a propria volta richiamata dall’art. 41, lett. B, comma 8, dell’ACN 2015, rivendicando di conseguenza l’importo sopra indicato di euro 5.189,82, quale effetto della moltiplicazione dei consulti svolti (201) per il valore unitario (25,82). 2. La Corte d’Appello di Torino,in ordine logico, ha argomenta to ritenendo priva di rilievo l’allegazione della ricorrente in ordine allo svolgimento di ore di lavoro eccedenti rispetto a quelle contrattualmente previste e considerando pacifico che la pretesa azionata riguardasse il pagamento non già di un compenso orario aggiuntivo, in ragione del superamento del normale tempo di lavoro, ma delle prestazioni specialistiche resein quanto tali. Nel merito, essa ha quindi richiamato un proprio precedente (sentenza n. 182 del 2021) ed il rilievo ivi attribuito all’art. 41 dell’ACN ed alla previsione,in esso contenuta, di un trattamento economico “fisso”, basato sull’anzianità e sulle ore lavorate e di un trattamento “variabile”, basato su determinate prestazioni rese, ma anche, secondo l’allegato 3 quale richiamato all’art. 41, lett. B, comma 8, su una serie di compensi- a meno di diversa previsione della contrattazione integrativa, nel caso di specie insussistente- tra cui era ricompreso quello per consulti ambulatoriali. Quest’ultimo compenso, secondo la Corte di merito, non era subordinato al superamento degli orari d’incarico e prescindeva dalle modalità in cui il consulto era reso, potendo esso avvenire in presenza o a distanza, in quanto a rilevare era l’esistenza di un confronto tecnico. Tale compenso era altresì destinato ad aggiungersi, anche quanto a remunerazione, come quid pluris rispetto alle visite specialistiche i n sé considerate e facenti parte delle ordinarie prestazioni del medico ambulatoriale, soggette a compenso orario. 2. La ASL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Sono in atti memorie di ambo le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente adduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e violazione del principio di interpretazione letterale e dei criteri ermeneutici soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c. in relazione agli artt. 22, 41, lett. B, comma 8 ed allegato n. 3, comma 1 dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo la ASL, la Corte territoriale avrebbe errato, sul piano letterale e quindi rispetto all’art. 1362 c.c., nel non valorizzare il differente senso da attribuire ai termini “supporto e consulenza” (di cui all’art. 22, comma7 e comma 8 lett. d dell’ACN) in raffronto a lla dizione di “consulto ambulatoriale” (di cui all’allegato 3 all’ACN, nomenclatore tariffario, punto Inoltre, sul piano sistematico e quindi rispetto agli artt. 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., quanto affermato dalla Corte territoriale non spiegherebbe il motivo per cui le parti sociali avessero introdotto una disciplina differenziata, quanto ad effetti, tra le due ipotesi così regolate, se esse fossero state da riportare alla medesima evenienza. 2. Il motivo è fondato, sotto il profilo del rilievo in ordine al tratto differenziale delle due ipotesi quali regolate dall’ACN. 3. L’art. 22 dell’ACN prevede al comma 7 che: « Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche. In tale contesto lo specialista esegue attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, di supporto e consulenziali; opera in sede ambulatoriale, in sede ospedaliera, presso AFT e UCCP, presso i consultori e gli istituti penitenziari, in assistenza domiciliare, in assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, in assistenza nelle residenze protette, in assistenza domiciliare integrata, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle sedi individuate dall’art. 30». Al comma 8 si precisa per che «nello svolgimento della propria attività lo specialista ambulatoriale: (...) d) realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza richieste dall’Azienda per i propri fini istituzionali». Come stabilito dal precedente comma 4 del medesimo art. 22:«le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo costituiscono responsabilità individuali dello specialista ambulatoriale e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN». Si tratta, come è reso chiaro dall’essenzialità dei compiti (comma 4) e dall’appartenere essi alla descrizione generale dell’attività del medico specialista ambulatoriale, delle prestazioni generali e richiedibili comunque ad essi. 4. L’art. 41, nel regolare i compensi dei medici specialisti ambulatoriali, regola a propria volta due ipotesi riportabili, una alla c.d. quota “oraria” (comma 1 lett. a) e l’altra (comma 1 lett. b), definita come “quota variabile” e destinata ad operare «nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilità». È nel contesto della disciplina di tale quota variabile che la lettera B del medesimo art. 41, al comma 8, stabilisce che: « agli specialisti ambulatoriali spettano i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato 3, fatta salva diversa determinazione degli [OSCURATO:PERSONA]». Prestazioni in cui l’allegato 3, al n. 1 ricomprende il «consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o altro specialista di altra branca euro 25,82 da corrispondere solo allo specialista ambulatoriale consultato». 5. Il quadro regolativo delle due fattispecie è dunque diverso, in quanto nella prima (art. 22) il consulto riguarda i compiti ordinari del medico, mentre, nella seconda, esso riguarda compiti attribuiti « nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilità». 6. In proposito, questa S.C., decidendo proprio sul già citato precedente della medesima Corte d’Appello (sentenza n. 182 del 2021) su cui ha fondato la motivazione la sentenza impugnata, ha precisato – ed è qui condiviso –che «tale finalità – ovverosia quella indicata all’art. 41, co mma 1, lett. b) dell’ACN, n.d.r. - deve trovare riscontro negli atti di organizzazione e programmazione dell’Azienda» e «costituisce presupposto per l’erogazione della quota variabile», non potendosi dunque dare «nella sostanza preminente rilievo alla visita specialistica in sé, che tuttavia già costituisce oggetto dei compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale, di cui all’art. 22 ACN 2015, oggetto di quota oraria»(Cass.22 agosto 2025, n. 23717). È dunque fondato il rilievo per cui, nel valutare il contenuto dell’ACN , la Corte territoriale ha trascurato la differenza esistente tra i due istituti, vanificando le conseguenze regolative di essi e quindi sostanzialmente violando gli artt. 1363 e 1367 c.c. e, con essi, le norme collettive sopra menzionate. D’altra parte, proprio l’esistenza di uno specifico rilievo tariffario della prestazione resa in ragione di apposita programmazione regionale rende tali presupposti della remunerazione non privi di rilievo, perché in mancanza di essi si tratta, come detto, di attività da remunerare ordinariamente sul piano del corrispettivo orario, che non è però quanto oggetto di causa. Non decisivo è quanto infine addotto in memoria dalla controricorrente rispettoal fatto che nell’art. 22 sarebbero contemplate altre attività che si dice essere notoriamente remunerate sulla base di obiettivi annuali, come la collaborazione «al contenimento della spesa» o la «organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale» in ambito di «preospedalizzazione e di dimissioni protette e alle altre iniziative aziendali in materia di assistenza sanitaria». Al di là del fatto che si tratta, almeno in parte, di modalità di esecuzione delle prestazioni, più che in sé di specifiche prestazioni, in ogni caso ciò non inficia il ragionamento che sta alla base del precedente cui si dà qui continuità. Infatti, resta il fatto che tali prestazioni sono da remunerare in via aggiuntiva se ed in quanto oggetto di previsione e specifica programmazione, il che riporta al comune ragionamento giuridico sopra svolto. Dunque, la Corte d’Appello dovrà, nel decidere, previamente accertare in ragione delle risultanze di causa l’esistenza di una determinazione, in sede di programmazione, degli obiettivi che costituiscono il presupposto generale del trattamento economico quota variabile, come stabilito dall’art. 41, n. 1, lett. b) dell’ACN medesimo e, in mancanza, non potrà riconoscere il compenso quale conseguenza della sola avvenuta prestazione del consulto. 7. L’accoglimento in parte qua del primo motivo manda assorbiti gli altri motivi, con i quali si è censurata la sentenza per motivazione omessa o apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (secondo motivo) e per violazione dell’art. 2697 c.c. (terzo motivo). 8. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché, in diversa composizione, essa statuisca sulla domanda della lavoratrice, in forza dei principi sopra espressi. P.Q.M la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti gli altri, cassa la
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