CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02324/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché esso contiene censure in punto di mero fatto che, comunque, non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni adottate dalla Corte di appello di Napoli per confermare la sussistenza della contestata aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. nei suoi confronti; Rilevato, infatti, che la Corte territoriale - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha evidenziato che il metodo mafioso era desumibile dal fatto che tutta la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale preso di mira, si caratterizzava per essere la manifestazione di gratuita violenza diretta solo a certificare la posizione di dominanza e controllo del territorio e delle attività esistenti sullo stesso da parte del clan camorristico nel cui ambito risulta inserito l'imputato (pagg. 12 e ss. della sentenza impugnata); Ritenuto quindi che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una inammissibile differente valutazione degli elementi probatori, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.