CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26513/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jul [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 maggio 2021 la Corte di Appello di Torino - II Sez. penale -, visti gli artt. 592 e 605 c.p.p., confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo del 5 novembre 2018 appellata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Alessandro con la quale lo stesso - ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 4, co 2 e 3, legge 110/1975 - veniva condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda oltre il pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Alessandro deducendo come unico motivo la contraddittorietà, lacunosità ed illogicità dell'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata ex art. 606 lett. e) cod. p roc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]