CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 aprile 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] (società dichiarata fallita in data 23 maggio 2013), era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riformandola limitatamente alla durata delle pene accessorie. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..• 2.1. Con il primo motivo sono denunziati erronea applicazione della legge e vizi motivazionali in riferimento alla formulazione del capo d'imputazione, come "precisato ex novo" dal pubblico ministero in udienza. È lamentata la genericità dell'imputazione, che sarebbe incomprensibile, perché non esplicita quale condotta avrebbe commesso o cosa avrebbe omesso di fare l'imputato dal momento in cui ha assunto la carica di liquidatore, stante il solo richiamo - a seguito della precisazione- agli artt. 223 comma 1 e 216 comma 2 della legge fallimentare. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'articolo 192 cod. proc. pen. In particolare, è lamentata l'erronea valutazione da parte della Corte territoriale di quanto rappresentato nel secondo motivo d'appello in riferimento al riconoscimento della penale responsabilità. Il ricorrente assume che, salvo la leggerezza da parte sua nell'accettare la nomina di liquidatore e non svolgere alcuna attività, non può essergli imputata la condotta di bancarotta posta in essere dal precedente amministratore e liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], che non gli aveva consegnato né beni né libri contabili. 2.3. Con il terzo motivo è denunziata l'erronea configurazione del reato, in considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico. Sostiene la difesa che non sarebbe stata né provata né adeguatamente motivata in sentenza la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Non vi è, infatti, prova che l'imputato abbia ricevuto e poi distrutto la documentazione contabile, mentre la circostanza, ritenuta significativa dai giudici di merito, dell'acquisto della merce nel 2010 è irrilevante, giacché tale acquisto è stato fatto in epoca anteriore all'assunzione della carica di liquidatore, avvenuta nel giugno 2012. 2.4. Con il quarto motivo è lamentata la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 217 della legge fallimentare. Sarebbe infatti configurabile la fattispecie prevista dal comma secondo di tale norma, non avendo l'imputato tenuto le scritture ed i libri contabili. 2.5. Con il quinto motivo è censurata la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Emerge dagli atti che, a fronte della originaria imputazione che vedeva il Sisto rispondere del reato di bancarotta documentale in concorso con altro soggetto, giudicato in separata sede, il pubblico ministero ha riformulato l'imputazione contestando la recidiva e lasciando inalterati sia il riferimento specifico al ruolo del Sisto, liquidatore dal 1 giugno 2012 sino alla data di fallimento, sia la indicazione della condotta di sottrazione delle scritture contabili, non depositate ai sensi dell'art. 16 della legge fallimentare.Peraltro, emerge dalle sentenze di merito e dagli stessi atti difensivi che non v'è stata alcuna violazione del diritto di difesa, giacché il Sisto ha avuto modo di allegare compiutamente le ragioni della sua contestazione dell'ipotesi accusatoria. 3. Il secondo motivo è precluso in sede di legittimità perché versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. Sotto altro profilo, poi, va ricordato che non è consentita la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). D'altronde, le doglianze in ordine alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. sono precluse anche se il ricorrente qualifica il vizio come error in iudicando in iure, ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 4. Il terzo motivo e il quarto motivo, afferenti all'elemento soggettivo del reato e alla prospettata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare, sono generici, come generici erano le doglianze sui punti proposte con l'atto di appello. Peraltro, la sentenza impugnata argomenta specificamente sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo specifico, richiesto dalla fattispecie contestata e ritenuta, nonché sulla insussistenza dei presupposti per derubricare la condotta nel reato di cui all'art. 217 legge fallimentare. 5. Le doglianze proposte con l'ultimo motivo, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamento sanzionatorio, sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Peraltro, il giudizio sulla pena risulta congruamente argomentato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurcy-3900,00 in favore della cassa delle ammende. Co