CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2020
Cassazione n. 47102/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 5-17247-2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano confermava l'affermazione di responsabilità, riformando la sentenza emessa in data 7 gennaio 2020 dal tribunale di Monza in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (stimate in giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante ed alla recidiva qualificata) ed alla conseguente più modesta dimensione sanzionatoria (anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) per avere il giudizio di merito riconosciuto nei fatti il delitto di rapina, laddove la persona offesa doveva ritenersi del tutto inattendibile nel narrato. Difetterebbero, comunque, nella condotta contestata, tanto le minacce ultimative, quanto la finalità di trarre ingiusto profitto dalla sottrazione, mentre è rimasta provata la mancata appropriazione degli apparecchi elettronici delle persone offese. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di merito colto l'elemento distintivo tra il delitto di rapina e quello di ragion fattasi (art. 393 cod. pen.), individuabile solo nell'elemento psicologico che anima l'agire illecito agendo il titolare del diritto nella ragionevole convinzione di esercitare (con violenza o minaccia) una propria legittima facoltà, mentre commette rapina (o estorsione, a seconda delle modalità della condotta) chi, volendo conseguire un profitto ingiusto, con violenza alla persona o con minaccia si appropria della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. E' evidente che nella fattispecie, per le stesse modalità della condotta (minaccia finalizzata ad ottenere quanto spettante), l'agente intendesse solo riscuotere il credito che vantava nei confronti della vittima di minaccia. Senza che "l'eccesso nei modi", in quanto modalità della condotta, possa segnare il distinguo tra le differenti fattispecie. 2.3. Vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per omissione, avendo la Corte qualificato il fatto contestato, travisandone la prova, come rapina, laddove evidentemente difettava nell'animo dell'agente la finalità di profitto ingiusto, volendo il ricorrente solo conseguire quanto a lui spettante in ragione della ospitalità offerta per oltre un mese alla coppia. 2.4. Ancora, vizio di motivazione, omessa, quanto alla negazione della attenuante della minima entità del danno patrimoniale provocato (30 euro) ed alla richiesta esclusione della recidiva qualificata contestata, la cui fattuale e giuridica ricorrenza non è stata argomentata né in primo né in secondo grado. 3. in data 1' ottobre 2021 il pubblico ministero presso questa Corte rassegnava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 5-17247-2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, mentre coglie nel segno quello con cui si censura la motivazione omessa circa i presupposti in fatto ed in diritto della riconosciuta recidiva qualificata, ancorché in appello neutralizzata nel suo effetto ingravescente dal bilanciamento operato con le riconosciute circostanze attenuanti generiche. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di rapina aggravata i fatti accertati, valorizzando le dichiarazioni costanti e coerenti rese dalla persona offesa e gli aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata argomentata anche l'attendibilità del narrato. 1.2. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del narrato, la persona offesa ha reso dichiarazioni 5-17247-2020 assolutamente veridiche e genuine, nel descrive una aggressione armata (coltello) finalizzata alla consegna del denaro posseduto dalle persone offese. 1.4. Né può accedersi alla tesi prospettata con i motivi di ricorso, caratterizzati dall'erroneo comune presupposto delle fantasiose ragioni di credito (corrispettivo della ospitalità offerta alle vittime per oltre un mese) che avrebbero mosso l'autore alla violenza diretta verso la persona. Sul punto, la conforme motivazione resa nei due gradi di merito ha già chiarito che la tesi prospettata con il motivo di ricorso non è sostenuta neppure dall'imputato, che mai ha inteso rendere dei fatti una tale lettura "creditizia". La postulata più mite qualificazione del fatto (art.393 cod. pen., esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona) collide del resto con il consolidato orientamento di questa sezione, che esclude la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, giacché ciò che caratterizza la ragion fattasi è la ragionevole opinione di esercitare (con modalità violente) un preteso diritto. Ma la convinzione di essere in qualche modo nel giusto deve essere appunto ragionevole, non del tutto fantasiosa (da ultimo Sez. U., n. 29541 del 16/7/2020, del 23/10/2020, in motivazione punto 10.5, pag. 21). L'agente deve dimostrare di avere "azione", non già mera soggettiva, ipotetica e astratta convinzione di una immaginaria ragione da tutelare (in questi termini: Sez. 2, n. 44325, del 18/10/2007, Rv. 238309; Sez. 2, n. 23678, del 1/4/2015, Rv. 263840; Sez. 2, n. 56400, del 14/12/2016, Rv. 269685; da ultimo Sez. U. 29541/2020, cit., in motivazione punto 11, pag. 23). Il profitto è pertanto stato valutato come "giusto" solo dai motivi di ricorso, mentre di tale pretesa legittimità non è traccia istruttoria alcuna. 2. E' fondato, invece, l'ultimo motivo in tema di recidiva, esclusa viceversa per la plurioffensività della norma incriminatrice la possibilità di accedere alla attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. 2.1. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina della recidiva con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite, in una nota ed ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il pubblico ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone 5-17247-2020 giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatoria, a seguito della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza Schettino: «Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice, che aveva riconosciuto l'effetto ingravescente della recidiva contestata, era del tutto mancata, A fronte di detta omessa motivazione, l'imputato aveva presentato uno specifico motivo di appello, lamentando la valutazione (supposta) espressa dal Tribunale, sottrattosi alla verifica ritenuta necessaria dalla citata giurisprudenza. La Corte di appello ha invece solo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante specifica della rapina ed alla recidiva, senza punto argomentarne la giuridica ricorrenza. E' pertanto evidente come la Corte di appello abbia del tutto omesso di rispondere allo specifico motivo inerente all'applicazione della recidiva, peraltro ponendosi in continuità omissiva con il primo giudice. 2.2. Il giudice di rinvio dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti per applicare la recidiva qualificata contestata, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi. P.Q. M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva contestata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabili