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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12440/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 4.6.2025 la Corte d'appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza in ragione della distanza cronologica - dai tre ai quattro anni - tra i diversi reati (pur omogenei) nonché della circostanza che í vari riciclaggi riguardano beni diversi e sono stati commessi con differenti modalità (peraltro, l'uno è da considerarsi singolo e episodico, mentre gli altri rientrano in un contesto più ampio con connotazione pluripersonale); Rilevato che il ricorso, per un verso, è generico, perché lamenta che, in realtà, í fatti ultimi sarebbero stati commessi prima e accertati solo dopo e che non si può escludere che siano stati commessi - come i precedenti reati - con altre persone rimaste ignote, così introducendo circostanze nient'affatto comprovate, a fronte di sentenze irrevocabili che in fase di cognizione hanno diversamente delineato tempus commissi delicti e modalità di commissione dei fatti che ora il giudice dell'esecuzione non può autonomamente modificare; Aggiunto che, per altro verso, il ricorso reitera argomenti già disattesi adeguatamente dall'ordinanza impugnata, come quello della omogeneità che il giudice dell'esecuzione ha in modo congruo ritenuto recessivo, ovvero manifestamente infondati, come quello che sottolinea la finalità di carattere patrimoniale sottostante, da considerarsi non più che il movente dei reati, ma non anche la prova del disegno criminoso unitario; [OSCURATO:PERSONA], invece, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui per l'applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficiente il mero riferimento all'identità dei titoli di reato, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); 2Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 4.6.2025 la Corte d'appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza in ragione della distanza cronologica - dai tre ai quattro anni - tra i diversi reati (pur omogenei) nonché della circostanza che í vari riciclaggi riguardano beni diversi e sono stati commessi con differenti modalità (peraltro, l'uno è da considerarsi singolo e episodico, mentre gli altri rientrano in un contesto più ampio con connotazione pluripersonale); Rilevato che il ricorso, per un verso, è generico, perché lamenta che, in realtà, í fatti ultimi sarebbero stati commessi prima e accertati solo dopo e che non si può escludere che siano stati commessi - come i precedenti reati - con altre persone rimaste ignote, così introducendo circostanze nient'affatto comprovate, a fronte di sentenze irrevocabili che in fase di cognizione hanno diversamente delineato tempus commissi delicti e modalità di commissione dei fatti che ora il giudice dell'esecuzione non può autonomamente modificare; Aggiunto che, per altro verso, il ricorso reitera argomenti già disattesi adeguatamente dall'ordinanza impugnata, come quello della omogeneità che il giudice dell'esecuzione ha in modo congruo ritenuto recessivo, ovvero manifestamente infondati, come quello che sottolinea la finalità di carattere patrimoniale sottostante, da considerarsi non più che il movente dei reati, ma non anche la prova del disegno criminoso unitario; [OSCURATO:PERSONA], invece, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui per l'applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficiente il mero riferimento all'identità dei titoli di reato, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); 2Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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