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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11259/2026

Testo disponibile della fonte

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a dall’Avvocatura generale dello [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 5020/04/22 depositata il 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria scritta del P.G., in persona del sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.1.

Con la sentenza n. 5020/04/22 del 10/11/2022, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito AC) avverso la sentenza n.22125/63/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguitoNumero registro generale 4783/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 11259/2026Data pubblicazione 27/04/2026CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confrontidi un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2006.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la maggiore IRES eraconseguenza del mancato riconoscimento della perdita contabilizzata dallasocietà contribuente nel 2003, in riferimento alla quale era stato emessoaltro avviso di accertamento.1.2.

La CGT2 accoglieva l’appello di AC evidenziando che l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2003 era stato annullato dalla Commissionetributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguitoCTR) con sentenza n. 879/08/12, passata in giudicato in ragione delladeclaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]da parte di Cass. 30394 del 27/10/2021, con conseguente «legittimitàdella deduzione delle perdite su crediti effettuata dalla contribuente aisensi dell’art. 66 comma 3 DPR 917/1986».2.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3.

AC resisteva con controricorso.4.

Il P.G. presso la Corte di cassazione depositava requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.,per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicatodella sentenza della CTR n. 879/08/12 avrebbe esplicato effetto digiudicato esterno nella presente controversia.1.1.

Sostiene la difesa erariale che l’avviso di accertamentoconcernente l’anno 2003 era stato annullato dalla CTR in ragionedell’esistenza di un vizio di motivazione.

Orbene, «dal momento chel’avviso emesso per l’anno 2006, impugnato in questo giudizio, eramotivato per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento-annoNumero registro generale 4783/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 11259/2026Data pubblicazione 27/04/20262003, secondo la CTR [rectius CGT2] il vizio dell’avviso del 2003,dichiarato con sentenza passata in giudicato, avrebbe esplicato i suoieffetti anche per l’avviso del 2006».

Tuttavia, il difetto di motivazione nonsarebbe mai stato sollevato nel presente giudizio, con conseguenteirrilevanza del menzionato giudicato.1.2.

Il motivo è inammissibile (perché non coglie la ratio decidendi) e,comunque, infondato.1.3.

Le ragioni per le quali l’avviso di accertamento relativo all’anno2003 è stato annullato dalla CGT2 non rientrano affatto nella ratiodecidendi della sentenza impugnata e, inoltre, sono irrilevanti.1.4.

La CGT2 ha semplicemente preso atto che il definitivoannullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 (nonimporta per quale ragione lo stesso sia avvenuto) ha fatto venire meno laripresa concernente le perdite contabilizzate dalla società contribuente;l’annullamento di tale ripresa, poi, costituendo il presupposto fattualedell’atto impositivo relativo all’anno 2006, determina l’infondatezza dellecontestazioni dell’Ufficio e il suo conseguente annullamento nel merito.1.5.

Del resto, l’efficacia di giudicato esterno costituita dalla sentenzadella CTR non è seriamente discutibile nella fattispecie, riguardandol’accertamento di una circostanza di fatto (la corretta appostazione delleperdite nell’anno d’imposta 2003 da parte di AC) avente caratterepermanente, rilevante anche nel presente giudizio e riguardante lamedesima imposta (IRPEG nel 2003, IRES nel 2006): si veda, da ultimo,Cass. n. 34589 del 29/12/2025.2.

In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteprocedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 4.650.360,00.Numero registro generale 4783/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 11259/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 23.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’Avvocatura generale dello [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 5020/04/22 depositata il 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria scritta del P.G., in persona del sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.1. Con la sentenza n. 5020/04/22 del 10/11/2022, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito AC) avverso la sentenza n.22125/63/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguitoNumero registro generale 4783/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 11259/2026Data pubblicazione 27/04/2026CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confrontidi un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2006.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la maggiore IRES eraconseguenza del mancato riconoscimento della perdita contabilizzata dallasocietà contribuente nel 2003, in riferimento alla quale era stato emessoaltro avviso di accertamento.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di AC evidenziando che l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2003 era stato annullato dalla Commissionetributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguitoCTR) con sentenza n. 879/08/12, passata in giudicato in ragione delladeclaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]da parte di Cass. 30394 del 27/10/2021, con conseguente «legittimitàdella deduzione delle perdite su crediti effettuata dalla contribuente aisensi dell’art. 66 comma 3 DPR 917/1986».2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. AC resisteva con controricorso.4. Il P.G. presso la Corte di cassazione depositava requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.,per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicatodella sentenza della CTR n. 879/08/12 avrebbe esplicato effetto digiudicato esterno nella presente controversia.1.1. Sostiene la difesa erariale che l’avviso di accertamentoconcernente l’anno 2003 era stato annullato dalla CTR in ragionedell’esistenza di un vizio di motivazione. Orbene, «dal momento chel’avviso emesso per l’anno 2006, impugnato in questo giudizio, eramotivato per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento-annoNumero registro generale 4783/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 11259/2026Data pubblicazione 27/04/20262003, secondo la CTR [rectius CGT2] il vizio dell’avviso del 2003,dichiarato con sentenza passata in giudicato, avrebbe esplicato i suoieffetti anche per l’avviso del 2006». Tuttavia, il difetto di motivazione nonsarebbe mai stato sollevato nel presente giudizio, con conseguenteirrilevanza del menzionato giudicato.1.2. Il motivo è inammissibile (perché non coglie la ratio decidendi) e,comunque, infondato.1.3. Le ragioni per le quali l’avviso di accertamento relativo all’anno2003 è stato annullato dalla CGT2 non rientrano affatto nella ratiodecidendi della sentenza impugnata e, inoltre, sono irrilevanti.1.4. La CGT2 ha semplicemente preso atto che il definitivoannullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 (nonimporta per quale ragione lo stesso sia avvenuto) ha fatto venire meno laripresa concernente le perdite contabilizzate dalla società contribuente;l’annullamento di tale ripresa, poi, costituendo il presupposto fattualedell’atto impositivo relativo all’anno 2006, determina l’infondatezza dellecontestazioni dell’Ufficio e il suo conseguente annullamento nel merito.1.5. Del resto, l’efficacia di giudicato esterno costituita dalla sentenzadella CTR non è seriamente discutibile nella fattispecie, riguardandol’accertamento di una circostanza di fatto (la corretta appostazione delleperdite nell’anno d’imposta 2003 da parte di AC) avente caratterepermanente, rilevante anche nel presente giudizio e riguardante lamedesima imposta (IRPEG nel 2003, IRES nel 2006): si veda, da ultimo,Cass. n. 34589 del 29/12/2025.2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteprocedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 4.650.360,00.Numero registro generale 4783/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 11259/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 23.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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