Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 36781/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 24/05/2021 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il tribunale del riesame di Catania, adito ex art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del tribunale di Catania, confermava il sequestro.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen.

Si rappresenta l'intervenuto errore di fatto circa la precisa collocazione, pur sempre nella area concessa, delle basi di strutture assentite con la concessione demaniale rilasciata in favore del ricorrente.

Errore conseguente alla sbagliata lettura della planimetria allegata al progetto esecutivo.

Siccome letta al contrario.

In assenza di consapevolezza del fatto sarebbe insussistente il dolo del reato ipotizzato, ai sensi dell'art. 1161 cod. nav.

4. Con il secondo motivo deduce la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e in particolare la carenza di motivazione, circa l'effettiva e concreta condotta del ricorrente.

5. Con il terzo motivo rappresenta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alle esigenze cautelari ed al principio di proporzionalità della misura reale applicata.

Sarebbero insussistenti le esigenze cautelari in base al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura.

6. Il primo motivo è manifestamente infondato per carenza di specificità estrinseca, atteso che, come noto, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Il tribunale invero, ha evidenziato che gli interventi realizzati, integranti opere diverse da quelle, precarie, contemplate nella concessione demaniale rilasciata in favore del ricorrente, non rientravano come tali nell'ambito di tale titolo, oltre ad essere prive di qualsivoglia altro provvedimento autorizzativo, pur necessario.

Di tale dirimente considerazione il ricorrente non ha tenuto conto, ribadendo semplicemente la sussistenza di un errore di fatto circa la precisa collocazione delle strutture, senza nulla eccepire sulla tesi della loro mancata previsione in concessione.

7. Anche il secondo motivo è inammissibile, sotto il profilo della carenza di specificità intrinseca, atteso che il ricorrente si è limitato, anche mediante il richiamo a citazioni giurisprudenziali, a mere invocazioni di principio, senza illustrare, in concreto, le ragioni delle medesime.

8. Le medesime considerazioni di cui sopra devono formularsi in ordine al terzo motivo di ricorso.

A fronte peraltro di una chiara illustrazione delle esigenze , ca u te la ri 1 -

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 23 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 24/05/2021 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il tribunale del riesame di Catania, adito ex art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del tribunale di Catania, confermava il sequestro. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. Si rappresenta l'intervenuto errore di fatto circa la precisa collocazione, pur sempre nella area concessa, delle basi di strutture assentite con la concessione demaniale rilasciata in favore del ricorrente. Errore conseguente alla sbagliata lettura della planimetria allegata al progetto esecutivo. Siccome letta al contrario. In assenza di consapevolezza del fatto sarebbe insussistente il dolo del reato ipotizzato, ai sensi dell'art. 1161 cod. nav. 4. Con il secondo motivo deduce la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e in particolare la carenza di motivazione, circa l'effettiva e concreta condotta del ricorrente. 5. Con il terzo motivo rappresenta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alle esigenze cautelari ed al principio di proporzionalità della misura reale applicata. Sarebbero insussistenti le esigenze cautelari in base al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura. 6. Il primo motivo è manifestamente infondato per carenza di specificità estrinseca, atteso che, come noto, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Il tribunale invero, ha evidenziato che gli interventi realizzati, integranti opere diverse da quelle, precarie, contemplate nella concessione demaniale rilasciata in favore del ricorrente, non rientravano come tali nell'ambito di tale titolo, oltre ad essere prive di qualsivoglia altro provvedimento autorizzativo, pur necessario. Di tale dirimente considerazione il ricorrente non ha tenuto conto, ribadendo semplicemente la sussistenza di un errore di fatto circa la precisa collocazione delle strutture, senza nulla eccepire sulla tesi della loro mancata previsione in concessione. 7. Anche il secondo motivo è inammissibile, sotto il profilo della carenza di specificità intrinseca, atteso che il ricorrente si è limitato, anche mediante il richiamo a citazioni giurisprudenziali, a mere invocazioni di principio, senza illustrare, in concreto, le ragioni delle medesime. 8. Le medesime considerazioni di cui sopra devono formularsi in ordine al terzo motivo di ricorso. A fronte peraltro di una chiara illustrazione delle esigenze , ca u te la ri 1 - 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 23 settembre 2021
Decreto Cassazione n. 36781/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris