CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 3464/2023, depositata il 29/5/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1610/2024Numero sezionale 4687/2026Numero di raccolta generale 18351/2026Data pubblicazione 07/06/20261. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale diSalerno, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che esercitava attività di “intermediazioneper la promozione delle vendite di supporti tecnici e servizi ditelecomunicazione sia di rete fissa che mobile” anche mediantetelemarketing, impugnava l’avviso di accertamento con il quale eranostate recuperate IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2014, riqualificando comesomministrazione o distacco di personale dipendente gli appalti con cui lasocietà aveva esternalizzato i servizi di call center ed escludendo così ladeducibilità dei relativi costi.La CTP rigettava il ricorso.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniarigettava l’appello della società, osservando che era stato garantito ilcontraddittorio endoprocedimentale e che il rapporto era statocorrettamente qualificato dall’Agenzia delle Entrate.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a nove motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Appare necessario esaminare preliminarmente il nono motivo diricorso, dall’accoglimento del quale potrebbe derivare la nullità dellasentenza.Con tale motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 12 e 40 d.lgs. 546/1992 ela nullità della sentenza di secondo grado emessa dopo il decesso delproprio unico difensore.Il ricorrente ha rappresentato che l’unico difensore costituito nelgiudizio di appello, Dr. [OSCURATO:PERSONA], era deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; taleNumero registro generale 1610/2024Numero sezionale 4687/2026Numero di raccolta generale 18351/2026Data pubblicazione 07/06/2026circostanza determinava l’automatica interruzione del processo. Ciònonostante, la sentenza di secondo grado è stata emessa, a seguito didiscussione in pubblica udienza, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e depositata il 29/5/2023),così che sono stati pregiudicati l’effettività del contraddittorio ed il dirittodi difesa della contribuente.Ha dedotto altresì che aveva rappresentato tale circostanza,inutilmente, con istanza depositata il 3/10/2023 dal nuovo difensore.1.2 Il motivo è fondato, benché il vizio vada correttamente ricondottoall’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., trattandosi di error inprocedendo.Nel processo tributario l’interruzione è disciplinata dall’art. 40 d.lgs.546/1992, che così dispone: «1. Il processo è interrotto se, dopo laproposizione del ricorso, si verifica:a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità distare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suolegale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di unodei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta ingiudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ognialtro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o inpubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensoredella parte a cui l'evento si riferisce.3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giornoper il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia incamera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblicaudienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciatasentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica duranteil termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesiNumero registro generale 1610/2024Numero sezionale 4687/2026Numero di raccolta generale 18351/2026Data pubblicazione 07/06/2026a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini lasospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742».Il successivo articolo 42 stabilisce che durante l’interruzione nonpossono essere compiuti atti del processo.Orbene, nel caso di specie, l’evento rientra tra quelli di cui al comma1° lett. b) e dunque l’interruzione si è prodotta automaticamente almomento del decesso del difensore che non è contestato e risultadimostrato attraverso il certificato di morte (trattandosi di violazione dinorma processuale è consentito alla Corte l’esame degli atti e deidocumenti; cfr. Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014); èpertanto irrilevante la circostanza, evidenziata dalla controricorrente, chel’evento interruttivo non sia stato dichiarato prima della decisione.L’interruzione per morte dell’unico difensore di una delle particostituite opera automaticamente e, se non dichiarata, determina la nullitàdegli atti successivi e della sentenza.1.3 Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza più risalente diquesta Corte, la nullità si produceva solo qualora per effetto dell’eventointerruttivo si fosse prodotto un pregiudizio effettivo al diritto di difesadella parte (Cass. n. 6838/2016). Tale orientamento deve tuttaviaritenersi superato dalle più recenti pronunce che – anche alla luce deiprincipi che possono trarsi dalla sentenza delle Sezioni unite n.36596/2021 - ha osservato che «Se la morte dell'unico difensore dellaparte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automaticainterruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hannoavuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, conconseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmentepronunciata; se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per ildeposito della memoria di replica, la parte colpita dall'evento interruttivo(ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata nonostanteil mancato deposito di tale atto processuale) non ha l'onere di dimostrareNumero registro generale 1610/2024Numero sezionale 4687/2026Numero di raccolta generale 18351/2026Data pubblicazione 07/06/2026di avere subito un "pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insitonell'impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa» (Cass.n. 28257/2024; cfr. anche Cass. n. 30680/2024).La nullità degli atti processuali successivi e della sentenza, dunque,consegue comunque alla mancata dichiarazione di interruzione delprocesso per morte del difensore, essendo irrilevante che questa abbiaprodotto un effettivo pregiudizio al diritto di difesa.In ogni caso, non può esserci dubbio che il decesso del difensoredell’odierna ricorrente ha arrecato danno al diritto di difesa diquest’ultima, in quanto, al momento del decesso, era ancora pendente iltermine per il deposito di memorie ex art. 32 d.lgs. 546/1992 e dovevaancora tenersi la discussione in pubblica udienza.Va quindi dichiarata la nullità della sentenza d’appello e di tutti gli atticompiuti dopo il decesso del difensore dell’odierna ricorrente.2.1 Restano assorbiti i rimanenti motivi di ricorso che riguardano ilmerito della controversia e che, per completezza, si riportano di seguito.Con il primo motivo d’appello la contribuente ha dedotto i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per motivazione apparente inordine alla questione del contraddittorio endoprocedimentale e,comunque, per violazione dell’art. 12 l. 212/2000, essendo statoingiustificatamente omesso il contraddittorio.2.2 Con il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) 4) e 5) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la CGT disecondo grado ha omesso ogni motivazione in ordine ai documentiqualificazione dei rapporti (la questione è stata dedotta anche comeomessa valutazione di un fatto decisivo).2.3 Con il terzo motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione e falsaNumero registro generale 1610/2024Numero sezionale 4687/2026Numero di raccolta generale 18351/2026Data pubblicazione 07/06/2026applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e degli artt. 109,comma 5°, d.P.R. 917/1986 e 21 d.P.R. 633/1972; la società halamentato, sotto un differente profilo, l’omesso esame delladocumentazione prodotta a sostegno della propria tesi.2.4 Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art.360 comma 1° n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 109, comma 5°, d.P.R.e 21 d.P.R. 633/1972, dolendosi dell’errata applicazione della disciplinasulla deducibilità dei costi ai fini IRES ed IRAP e sulla detraibilità ai finiIVA.2.5 Con il quinto motivo è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. per violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e116 c.p.c. con riguardo ai rapporti con la Trap art S.r.l. ed in riferimento alprincipio di inerenza dei costi.2.6 Con il sesto motivo, la ricorrente ha dedotto i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. per violazione degli artt. 109 d.P.R.917/1986 e 21 d.P.R. 633/1972, nonché l’errata valutazione deglielementi a sostegno della tesi della società, con particolare riguardo aiprincipi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 11/3/2020nella causa C-94/19.2.7 Con il settimo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. con riguardo alla questione delladeducibilità ai fini IRAP dei costi per il personale distaccato.2.8 Con l’ottavo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per «Violazione dell’art. 11, comma 2,terzo periodo, del D.Lgs. 446/97 nel testo vigente fino al 21/12/2007violazione dell’art. 1, comma 50, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] – sulla deducibilità aifini Irap del personale distaccato - Illegittimità del recupero scaturito dallariqualificazione dei “costi di servizi” in “costi di distacco di personaledipendente”».Numero registro generale 1610/2024Numero sezionale 4687/2026Numero di raccolta generale 18351/2026Data pubblicazione 07/06/20263. In definitiva, va accolto il nono motivo di ricorso e vanno dichiaratiassorbiti i rimanenti otto; la sentenza impugnata va quindi cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il nono motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanentiotto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, cui demanda di provedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2026.Il Presidente