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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17397/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il fonsigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il fonsigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17397/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris