CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 10844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), ANTONINOSGROI ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), Oggetto: contributi l. n.11/86 RGN 5233/20 Cron. Rep. CC 14.4.2 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente e controricorrente sul ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.882/2019pubblicata i l 25/ 7 /2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3751/2018, questa Corte cassava con rinvio la sentenza n.244/2011resa dalla Corte d’appello di Torino che aveva accolto l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione,avente ad oggetto crediti per somme aggiuntive conseguenti al ritardato pagamento di contributi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva presentato istanza di rateazione per il pagament o di detti contributi , chiedendo contestualmente l ’esenzione dal le somme aggiuntive ai sensidell’art.1, co.4 e 8-bis d. l. n.688/85 convertito dalla l. n.11/86. Questa Corte, con la citata sentenza rescindente, affermava l’applicabilità dell’art.1, co.1, 4 e 8-bis d. l. n.688/85, convertito con modificazioni dalla l.n.11/86, e cassava la pronuncia, rinviando per l’accertamento della ricorrenza dei presupposti previsti dal comma 4 ai fini dell’esonero dal pagamento delle somme aggiuntive, ovvero: il versamento sia delle quote mensili di ammortamentosia dei contributi correnti. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n.882/19, annullava nuovamente la cartella esattoriale emessa dall’Inps. Riteneva infatti che, in base al documento 8, prodotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la società ave sse dimostrato di “avere sempre es attamente es eguito alle scadenze indicate dall’INPS tutti i pagamenti” con efficacia solutoria delle obbligazioni assunte, conformemente al tenore della l. n.11/86. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione de [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato, cui resiste Inps con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 384 c.p.c., per non avere la Corte d’appello compiuto l’accertamento richiesto da questa Corte con la sentenza di rinvio e, in particolare, per non avere accertato il pagamentodei contributi correnti, rispetto ai quali nulla dice il documento 8. I due motivi di ricorso incidentale condizionato devolvono a questa Corte due questioni asseritamente assorbite nei precedenti gradi, ovvero la non iscrivibilità al ruolo del credito Inps, siccome già oggetto di procedimento civile di cognizione ordinaria e, in secondo luogo, l’applicazione, da parte dell’Inps , di sanzioni in misura superiorea quelle dovute secondo legge . Il ricorso principale è inammissibile. Come detto, l’Inps deduce che non sarebbe stato compiuto l’accertamento devoluto da questa Corte con la pronuncia di rinvio, in violazione dell’art.384 c.p.c. Secondo consolidato orientamento di legittimità, cui va data continuità, il motivo di ricorso che deduca violazione di norme processuali deve essere autosufficiente, ovvero indicare gli elementi fattuali che, in concreto , determinano la violazione della norma (v. Cass.15910/05, Cass.9076/06, Cass.9888/16). La sentenza impugnata ha affermato che, in base al documento 8di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., risultava il completo adempimento delle obbligazioni nei confronti dell’Inps“conformemente al tenore della legge n.11/86”.Il riferimentoall’intera leggen.11 del 198 6 , operato dalla Corte di merito, è tale da ricomprendere anche l’art.1, co.4 della stessa disposizione , e quindi l ’obbligo di pagare, oltre alle quote mensili di ammortamento, anche i contributi correnti. In sostanza, la Corte d’appello ha affermato che il predetto documento 8 forniva la prova del pagamento anche dei contributi correntie l’Inps contesta, ora, tale circostanza, assumendo, per converso, che il predetto documento inerisca al solo pagamento delle quote mensili di ammortamento, e non anche de i contributi correnti. Tuttavia, per corroborare la tesi patrocinata, l’ente previdenziale non richiama il t enore del predetto documento e non ne riporta , s pecific amente e compiutamente, il contenuto nel ricorso, ma si limita , invero, a richiamarne la mera ripartizione intitoli. Dunque, evocato dalla parte ricorrente in tali termini il documento costituente lo snodo essenziale del mezzo d’impugnazione, risulta impedita, in questa sede di legittimità, la verifica diretta dell a specificità della censura di violazione di legge , con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso e declaratoria di sua inammissibilità. All’inammissibilità del ricorso principale segue l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizion