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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21925/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1°/10/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullannentò dell'ordinanza con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1°/10/2021, la Corte di appello di Firenze - pronunciandosi in sede di rinvio - dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA]Angelo con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 18/4/2018.

2. Propone ricorso per cassazione il D'Angelo, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., 97 cod. proc. pen., 28-29 disp. att. cod. proc. pen.

Richiamata la sentenza di questa Corte - Quarta Sezione

4. , penale - n. 26348 del 4/6/2021, con la quale era stata annullata con rinvio la precedente ordinanza della Corte di appello, il ricorso lamenta che il nuovo provvedimento non avrebbe rispettato il principio affermato dal Giudice di legittimità, in forza del quale l'ordine di esecuzione e la contestuale sospensione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. avrebbero dovuto esser notificati non solo al condannato, ma anche al difensore fiduciario o a quello nominato d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 1, cod. proc. perì.

La data di effettiva conoscenza del processo, dunque, dovrebbe esser individuata nel 6/5/2019, quando il ricorrente si era rivolto all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], poi nominato legale fiduciario il 9/5/2019; il deposito di tale nomina (il 17/5/2019) con riferimento alla fase di esecuzione - con presa visione del fascicolo - indicherebbe poi il momento in cui il D'Angelo avrebbe avuto la piena consapevolezza del contenuto dell'atto notificatogli in precedenza e, con essa, dell'esistenza del processo celebrato a suo carico e dei relativi vizi capitali. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta infondato.

5. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha affrontato esclusivamente il tema dell'efficacia - nel procedimento di rescissione del giudicato - della notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al difensore d'ufficio nominato in sede di merito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Con la stessa decisione, in particolare, il Giudice di legittimità ha ribadito che la notifica di tali atti può essere eseguita nei confronti del difensore di fiducia o di quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., in ragione della necessità di assicurare l'assistenza del condannato in una fase delicata quale la richiesta di misure alternative alla detenzione, i cui termini sono molto brevi (trenta giorni); per contro, l'ordine di esecuzione non può esser notificato al difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., per impedimento transitorio del difensore, sebbene ripetutosi, in assenza di una rinuncia al mandato e della nomina di un nuovo difensore d'ufficio, ai sensi del comma 1 della norma citata.

6. Dal che, l'annullamento della prima ordinanza della Corte di appello di Firenze, che - nel computo dei trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento, termine ultimo per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. - aveva considerato quale dies a quo il momento della notifica dell'atto al difensore nominato in sede di merito a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 6.

La stessa sentenza della Quarta Sezione, tuttavia, non si è espressa - perché non sollecitata con il ricorso - sul diverso profilo che viene in rilievo nell'odierna impugnazione, relativo all'incidenza, nel medesimo giudizio, della notifica dell'ordine di esecuzione al condannato personalmente, quale momento di conoscenza del procedimento; ebbene, la Corte ritiene che, affrontando la specifica questione, il Collegio di appello abbia steso una motivazione del tutto adeguata, logica e coerente con la ratio dell'istituto in oggetto, come tale non censurabile.

7. In particolare, l'ordinanza in esame ha sottolineato che il momento in cui l'interessato aveva avuto conoscenza del procedimento doveva essere individuato al 23/11/2018, ossia alla data della notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale sospensione) al condannato medesimo, non al difensore d'ufficio (al quale la stessa notifica era stata eseguita il 19/11/2018); il 23/11/2018, dunque, il D'Angelo aveva avuto conoscenza certa del processo celebrato a suo carico, della pronuncia di condanna emessa e della misura di questa, così potendo attivare l'istituto di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., rivendicandone i presupposti.

8. Per ritenere certa una tale conoscenza, dunque, non era necessario che il ricorrente provvedesse alla nomina di un difensore, che questa fosse depositata e che lo stesso legale richiedesse copia degli atti; la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha più volte affermato che il termine di 30 giorni in esame decorre non dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza dei singoli atti del processo, così come del contenuto della sentenza che lo ha concluso, ma da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ossia della celebrazione di un giudizio penale conclusosi con una pronuncia di condanna (tra le altre, Sez. 4, n. 36560 del 22/9/2021, Vezuli, Rv. 281925).

D'altronde, ciò che il condannato deve provare, al fine di ottenere la rescissione del giudicato, è l'incolpevole mancata conoscenza "della celebrazione del processo" (art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen.), e, dunque, del fatto che un" processo" si sia tenuto, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti.

9. Del resto, ragionare nei termini sollecitati dal ricorso - che fissa il dies a quo nella data in cui il condannato "si è rivolto" all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), poi nominato difensore fiduciario (9/5/2019) - comporterebbe legare il perentorio termine di cui al comma 2 ad un momento del tutto vago, non individuabile con sicurezza e, soprattutto, rimesso all'esclusiva discrezionalità del condannato, in palese contrasto con le esigenze di certezza che governano l'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. ed il termine in esso previsto.

10. L'indirizzo accolto dalla Corte di appello - e da confermare in questa sede - ha peraltro già trovato affermazione presso il Giudice di legittimità; con la sentenza n. 29592 del 20/5/2021 (Rv. 281765), in particolare, si è sostenuto proprio che la decorrenza del termine di cui alla norma ben può coincidere con la notifica dell'ordine di esecuzione, non con la data in cui sia stato effettuato l'accesso agli atti presso la cancelleria competente (in termini anche Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994).

11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1°/10/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullannentò dell'ordinanza con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/10/2021, la Corte di appello di Firenze - pronunciandosi in sede di rinvio - dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA]Angelo con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 18/4/2018. 2. Propone ricorso per cassazione il D'Angelo, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., 97 cod. proc. pen., 28-29 disp. att. cod. proc. pen. Richiamata la sentenza di questa Corte - Quarta Sezione 4. , penale - n. 26348 del 4/6/2021, con la quale era stata annullata con rinvio la precedente ordinanza della Corte di appello, il ricorso lamenta che il nuovo provvedimento non avrebbe rispettato il principio affermato dal Giudice di legittimità, in forza del quale l'ordine di esecuzione e la contestuale sospensione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. avrebbero dovuto esser notificati non solo al condannato, ma anche al difensore fiduciario o a quello nominato d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 1, cod. proc. perì. La data di effettiva conoscenza del processo, dunque, dovrebbe esser individuata nel 6/5/2019, quando il ricorrente si era rivolto all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], poi nominato legale fiduciario il 9/5/2019; il deposito di tale nomina (il 17/5/2019) con riferimento alla fase di esecuzione - con presa visione del fascicolo - indicherebbe poi il momento in cui il D'Angelo avrebbe avuto la piena consapevolezza del contenuto dell'atto notificatogli in precedenza e, con essa, dell'esistenza del processo celebrato a suo carico e dei relativi vizi capitali. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha affrontato esclusivamente il tema dell'efficacia - nel procedimento di rescissione del giudicato - della notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al difensore d'ufficio nominato in sede di merito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Con la stessa decisione, in particolare, il Giudice di legittimità ha ribadito che la notifica di tali atti può essere eseguita nei confronti del difensore di fiducia o di quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., in ragione della necessità di assicurare l'assistenza del condannato in una fase delicata quale la richiesta di misure alternative alla detenzione, i cui termini sono molto brevi (trenta giorni); per contro, l'ordine di esecuzione non può esser notificato al difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., per impedimento transitorio del difensore, sebbene ripetutosi, in assenza di una rinuncia al mandato e della nomina di un nuovo difensore d'ufficio, ai sensi del comma 1 della norma citata. 6. Dal che, l'annullamento della prima ordinanza della Corte di appello di Firenze, che - nel computo dei trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento, termine ultimo per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. - aveva considerato quale dies a quo il momento della notifica dell'atto al difensore nominato in sede di merito a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 6. La stessa sentenza della Quarta Sezione, tuttavia, non si è espressa - perché non sollecitata con il ricorso - sul diverso profilo che viene in rilievo nell'odierna impugnazione, relativo all'incidenza, nel medesimo giudizio, della notifica dell'ordine di esecuzione al condannato personalmente, quale momento di conoscenza del procedimento; ebbene, la Corte ritiene che, affrontando la specifica questione, il Collegio di appello abbia steso una motivazione del tutto adeguata, logica e coerente con la ratio dell'istituto in oggetto, come tale non censurabile. 7. In particolare, l'ordinanza in esame ha sottolineato che il momento in cui l'interessato aveva avuto conoscenza del procedimento doveva essere individuato al 23/11/2018, ossia alla data della notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale sospensione) al condannato medesimo, non al difensore d'ufficio (al quale la stessa notifica era stata eseguita il 19/11/2018); il 23/11/2018, dunque, il D'Angelo aveva avuto conoscenza certa del processo celebrato a suo carico, della pronuncia di condanna emessa e della misura di questa, così potendo attivare l'istituto di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., rivendicandone i presupposti. 8. Per ritenere certa una tale conoscenza, dunque, non era necessario che il ricorrente provvedesse alla nomina di un difensore, che questa fosse depositata e che lo stesso legale richiedesse copia degli atti; la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha più volte affermato che il termine di 30 giorni in esame decorre non dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza dei singoli atti del processo, così come del contenuto della sentenza che lo ha concluso, ma da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ossia della celebrazione di un giudizio penale conclusosi con una pronuncia di condanna (tra le altre, Sez. 4, n. 36560 del 22/9/2021, Vezuli, Rv. 281925). D'altronde, ciò che il condannato deve provare, al fine di ottenere la rescissione del giudicato, è l'incolpevole mancata conoscenza "della celebrazione del processo" (art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen.), e, dunque, del fatto che un" processo" si sia tenuto, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti. 9. Del resto, ragionare nei termini sollecitati dal ricorso - che fissa il dies a quo nella data in cui il condannato "si è rivolto" all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), poi nominato difensore fiduciario (9/5/2019) - comporterebbe legare il perentorio termine di cui al comma 2 ad un momento del tutto vago, non individuabile con sicurezza e, soprattutto, rimesso all'esclusiva discrezionalità del condannato, in palese contrasto con le esigenze di certezza che governano l'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. ed il termine in esso previsto. 10. L'indirizzo accolto dalla Corte di appello - e da confermare in questa sede - ha peraltro già trovato affermazione presso il Giudice di legittimità; con la sentenza n. 29592 del 20/5/2021 (Rv. 281765), in particolare, si è sostenuto proprio che la decorrenza del termine di cui alla norma ben può coincidere con la notifica dell'ordine di esecuzione, non con la data in cui sia stato effettuato l'accesso agli atti presso la cancelleria competente (in termini anche Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994). 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 21925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris